ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 13 settembre 2002, n. 200 (8) nel testo coordinato con la LEGGE 13 novembre 2002, n. 256.

Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2002) (GazzettaUfficiale n. 268 del 15 novembre 2002)

 

Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici.

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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 2757; I.L.P. 2002, pag. 1991. Le parti aggiunte o modificate dalla legge di conversione sono riportate in corsivo.

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (9), è sostituito dai seguenti:

"2. Per favorire la ripresa economica e produttiva nelle aree colpite, a favore delle aziende agricole di cui al comma 1, delle aziende zootecniche e delle aziende apistiche, possono essere concessi i seguenti aiuti:

a) contributi in conto capitale fino all'80% del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio d'impresa stabilito nella misura del 15%. In alternativa al contributo in conto capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, può essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale fino all'80% del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio di impresa stabilito nella misura del 15%, da erogare al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, comma 1, numero 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985 (10), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di conduzione dell'anno in cui si è verificato l'evento e per l'anno successivo, da erogare con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, comma 1, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento;

c) contributi in conto capitale fino all'80% per il ripristino delle strutture aziendali e per la ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte;

d) (lettera soppressa dalla legge di conversione);

d-bis) concessione a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, del contributo di cui all'articolo 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i parametri e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali.

2-bis. A favore delle cooperative agricole di raccolta, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e delle associazioni dei produttori riconosciute che abbiano subìto danni economici a seguito della riduzione dei conferimenti delle imprese associate e della conseguente minore commercializzazione in misura non inferiore al 35% rispetto al triennio precedente, sono concessi prestiti agevolati, ad ammortamento quinquennale, a copertura dei costi fissi che non trovano compensazione per la minore attività lavorativa; l'entità del prestito è contenuta nel limite percentuale delle minori entrate".

2-ter. I limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1992, pag. 1498; I.L.P. 1992, pagg. 874, 1422.

(10) Ved. Boll. inf. Fisc. 1986, pag. 359.

Art. 1-bis.

1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, le parole: "lettera d)", sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)".

Art. 2.

1. Il contributo dello Stato sulla spesa per la copertura assicurativa agevolata per le polizze multirischio di cui all'articolo 127, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (11), è concesso, sulla base dei parametri determinati entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324 (12). I parametri sono stabiliti per ciascun prodotto e per area omogenea sulla base degli elementi statistico-assicurativi, comprensivi del rapporto sinistri-premi, rilevati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

2. Per favorire l'ampliamento della base assicurativa a garanzia dei rischi agricoli e per agevolare l'adozione di polizze multirischio sulle rese, sui ricavi, sulle strutture e sul reddito complessivo aziendale, il fondo per la riassicurazione dei rischi di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come finanziato dall'articolo 13, comma 4-sexies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (13), può assumere in riassicurazione e mantiene a proprio carico fino al 100% dei rischi derivanti dalle predette polizze, per un periodo di sperimentazione di durata triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle disponibilità annuali di bilancio. Il predetto contributo è concesso a condizione che sia accertato il conseguimento di un adeguato vantaggio economico a favore delle imprese agricole.

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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.

(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1996, pag. 2210.

(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pagg. 2678, 2759; I.L.P. 2002, pagg. 1882, 1995.

Art. 3.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380 (14), è abrogato. A decorrere da tale data riacquistano efficacia le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo antecedente le modifiche apportate dal citato decreto-legge n. 273 del 1996.

1-bis. Nel periodo transitorio, a decorrere dalla data indicata al comma 1 e fino al 31 dicembre 2003, per le produzioni e le strutture assicurabili al mercato agevolato, per le quali non risulta attiva alcuna forma di garanzia, gli interventi compensativi dei danni di cui all'articolo 1, comma 1, sono stabiliti, in misura gradualmente ridotta, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

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(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1996, pag. 3115.

Art. 5.

1. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole, singole ed associate, comprese le cooperative per la raccolta, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita dei prodotti agricoli, nonchè il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi climatici avversi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2002 e da altre avversità eccezionali del medesimo anno, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure contenute nella medesima legge.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di € 16.428.047 per l'anno 2002, nonchè un limite di impegno quindicennale di € 11.000.000, a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto ad € 7.292.392, mediante proporzionale riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, alinea, dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, quanto ad € 4.135.655, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, quanto ad € 5.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto al suddetto limite di impegno quindicennale, per € 9.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per i rimanenti € 2.000.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Le somme di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5-bis.

1. Il comma 4-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

"4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis, sono concessi, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 4-octies, finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003".

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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