ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 13 settembre 2002, n. 200.

(Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2002)

 

Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (5), è sostituito dai seguenti:

"2. Per favorire la ripresa economica e produttiva nelle aree colpite, a favore delle aziende agricole di cui al comma 1, possono essere concessi i seguenti aiuti:

a) contributi in conto capitale fino al 50% del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio d'impresa stabilito nella misura del 15%;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di conduzione dell'anno in cui si è verificato l'evento e per l'anno successivo, da erogare con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985 (6), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento;

c) contributi in conto capitale fino al 50% per il ripristino delle strutture aziendali e per la ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte; in alternativa ai contributi possono essere concessi finanziamenti da ammortizzare in dieci anni, a tasso agevolato nella misura prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985;

d) i limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) sono stabiliti con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2-bis. A favore delle cooperative agricole di raccolta, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e delle associazioni dei produttori riconosciute che abbiano subìto danni economici a seguito della riduzione dei conferimenti delle imprese associate e della conseguente minore commercializzazione in misura non inferiore al 35% rispetto al triennio precedente, sono concessi prestiti agevolati, ad ammortamento quinquennale, a copertura dei costi fissi che non trovano compensazione per la minore attività lavorativa; l'entità del prestito è contenuta nel limite percentuale delle minori entrate.".

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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1992, pag. 1498; I.L.P. 1992, pagg. 874, 1422.

(6) Ved. Boll. inf. Fisc. 1986, pag. 359.

Art. 2.

1. Il contributo dello Stato sulla spesa per la copertura assicurativa agevolata per le polizze multirischio di cui all'articolo 127, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, numero 388 (7), è concesso, sulla base dei parametri determinati entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, numero 324 (8). I parametri sono stabiliti per ciascun prodotto e per area omogenea sulla base degli elementi statistico-assicurativi, comprensivi del rapporto sinistri-premi, rilevati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

2. Per favorire l'ampliamento della base assicurativa a garanzia dei rischi agricoli e per agevolare l'adozione di polizze multirischio sulle rese, sui ricavi e sul reddito complessivo aziendale, il Fondo riassicurativo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, può assumere in riassicurazione e mantiene a proprio carico fino al 100% dei rischi derivanti dalle predette polizze, per un periodo di sperimentazione di durata triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle disponibilità annuali di bilancio.

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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.

(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1996, pag. 2210.

Art. 3.

1. Nei limiti degli stanziamenti relativi al Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, rispettivamente iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze U.P.B. 3.2.4.3 - Capitolo 7411 - e nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali U.P.B. 3.2.3.3 - Capitolo 7439 - per la concessione dei contributi sulla spesa assicurativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere determinate le occorrenti compensazioni in relazione alle accertate esigenze di spesa. Qualora le somme oggetto di compensazione siano già affluite al relativo conto corrente di Tesoreria possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla suddetta U.P.B. 3.2.3.3 - Capitolo 7439 - dello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, numero 380 (9), è abrogato.

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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1996, pag. 3115.

Art. 5.

1. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole, singole ed associate, comprese le cooperative per la raccolta, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita dei prodotti agricoli, nonchè il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi climatici avversi dei mesi di luglio ed agosto 2002 e da altre avversità eccezionali del medesimo anno, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure contenute nella medesima legge.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di € 11.428.047 per l'anno 2002, nonchè un limite di impegno quindicennale di € 9.000.000, a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto ad € 7.292.392, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, quanto ad € 4.135.655, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, e, quanto al suddetto limite di impegno quindicennale di € 9.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Le somme di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 2002

 

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