ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
DECRETO-LEGGE 14 aprile 2003, n. 73 (1). nel testo coordinato con la LEGGE 10 giugno 2003, n. 133.
(Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003) (Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2003)
Disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità.
---------
(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 1364; I.L.P. 2003, pag. 934. Le parti aggiunte o modificate dalla legge di conversione sono riportate in corsivo.
Art. 1.
1. Le disponibilità non utilizzate per l'anno 2003, in funzione degli ulteriori minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (2), vengono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per esser destinate alle finalità di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (3), e successive modificazioni, e all'articolo 74 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (4).
---------
(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 244; I.L.P. 2002, pag. 139.
(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 246; I.L.P. 1999, pag. 119.
(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 1636; I.L.P. 2001, pag. 1368.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.