ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 14 aprile 2003, n. 73.

(Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003)

 

Disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le risorse derivanti dagli ulteriori minori oneri accertati nell'attuazione dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (1), pari a 136 milioni di euro per l'anno 2003, concorrono al finanziamento dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'art. 65 della legge n. 448/1998, nonchè dell'assegno di maternità di cui all'art. 66 della stessa legge.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 244; I.L.P. 2002, pag. 139.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 2003

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