ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135.

(Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018)

 

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici

delle Pubbliche amministrazioni

1. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita, con una dotazione finanziaria iniziale di € 50.000.000, a valere sulle disponibilità del medesimo fondo, una Sezione speciale dedicata a interventi di garanzia, a condizioni di mercato, in favore delle piccole e medie imprese (PMI) che, sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. La garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è rilasciata su finanziamenti già concessi alla PMI beneficiaria da una banca o da un intermediario finanziario iscritto all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non già coperti da garanzia pubblica ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali, classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come "inadempienze probabili" alla data di entrata in vigore del presente decreto, come risultante dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

3. La garanzia della Sezione speciale copre, nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80% e fino a un importo massimo garantito di € 2.500.000, il minore tra:

a) l'importo del finanziamento, di cui al comma 2, non rimborsato dalla PMI beneficiaria alla data di presentazione della richiesta di garanzia, maggiorato degli interessi, contrattuali e di mora, maturati sino alla predetta data e

b) l'ammontare dei crediti certificati vantati dalla PMI beneficiaria verso la Pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

4. La garanzia della Sezione speciale è subordinata alla sottoscrizione tra la banca o l'intermediario finanziario e la PMI beneficiaria di un piano, di durata massima non superiore a 20 anni, per il rientro del finanziamento, di cui al comma 2, oggetto di garanzia.

5. La garanzia della sezione speciale può essere escussa dalla banca o intermediario finanziario solo in caso di mancato rispetto, da parte della PMI beneficiaria, degli impegni previsti nel piano di rientro del debito di cui al comma 4. La garanzia comporta in ogni caso un rimborso non superiore all'80% della perdita registrata dalla banca o dall'intermediario. La garanzia della Sezione speciale cessa, in ogni caso, la sua efficacia con l'avvenuto pagamento da parte della Pubblica amministrazione dei crediti di cui alla lettera b) del comma 3.

6. La garanzia della Sezione speciale è concessa a fronte del versamento alla medesima Sezione, da parte della banca o intermediario, di un premio in linea con i valori di mercato. Il predetto premio di garanzia può essere posto a carico della PMI beneficiaria in misura non superiore a 1/4 del suo importo, restando a carico della banca o intermediario la parte rimanente.

7. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le modalità, la misura, le condizioni e i limiti per la concessione, escussione e liquidazione della garanzia della Sezione speciale, nonchè i casi di revoca della stessa. Lo stesso decreto fissa le percentuali di accantonamento a valere sulle risorse della sezione speciale e i parametri per definire il premio in linea con i valori di mercato della garanzia.

8. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 è condizionata alla preventiva notificazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 2.

Disciplina del termine per la restituzione

del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1,

del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50

1. Il finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è rimborsato entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019.

2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (1), il 3° periodo è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 900 milioni di euro nel 2018 in termini di solo fabbisogno, si provvede mediante versamento per un corrispondente importo, da effettuare entro il 31 dicembre 2018, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali a favore del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2016, n. 151. La giacenza, da mantenere depositata a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al 1° periodo, è restituita nel corso del 2019.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2017, pag. 2813; 2018, pag. 260; I.L.P. 2017, pag. 1443.

Art. 3.

Misure di semplificazione

in materia di imprese e lavoro

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (2), l'articolo 15 è abrogato.

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015, pag. 2675; I.L.P. 2015, pag. 1283.

Art. 4.

Modifiche al Codice di procedura civile in materia

di esecuzione forzata nei confronti

dei soggetti creditori della Pubblica amministrazione

1. All'articolo 495 del Codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "non inferiore a 1/5" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 1/6";

b) al comma 4, le parole "di 36 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di 48 mesi";

c) al comma 5, le parole "oltre 15 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "oltre 30 giorni".

2. Al comma 2 dell'articolo 560 del Codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tuttavia, quando il debitore all'udienza di cui all'articolo 569 documenta di essere titolare di crediti nei confronti di Pubbliche amministrazioni certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare complessivo pari o superiore all'importo dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti, il Giudice dell'esecuzione, con il decreto di cui all'articolo 586, dispone il rilascio dell'immobile pignorato per una data compresa tra il 60° e 90°giorno successivo a quello della pronuncia del medesimo decreto. Della sussistenza delle condizioni di cui al 3° periodo è fatta menzione nell'avviso di cui all'articolo 570.".

3. Al comma 1 dell'articolo 569 del Codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre 30 giorni prima dell'udienza, il creditore pignorante e i creditori già intervenuti ai sensi dell'articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l'ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al comma 1 dell'articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.".

4. Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 5.

Norme in materia di semplificazione

e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici

sotto soglia comunitaria

1. All'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

"c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. 6.

Disposizioni in merito alla tracciabilità

dei dati ambientali inerenti rifiuti

1. Dall'1 gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2016, n. 78.

2. Dall'1 gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis, 2° periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;

c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

3. Dall'1 gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis, del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

Art. 7.

Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria

1. Al fine di far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie e per consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso, ferme le competenze assegnate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dalla normativa vigente in materia di edilizia carceraria, a decorrere dall'1 gennaio 2019 e non oltre il 31 dicembre 2020, al personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, oltre alle attribuzioni di cui al comma 2 del predetto articolo, sono assegnate le seguenti funzioni:

a) effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso governativo all'Amministrazione penitenziaria, nonchè per la realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio per la Polizia penitenziaria, ovvero per l'aumento della capienza delle strutture esistenti;

b) gestione delle procedure di affidamento degli interventi di cui alla lettera a), delle procedure di formazione dei contratti e di esecuzione degli stessi in conformità alla normativa vigente in materia;

c) individuazione di immobili, nella disponibilità' dello Stato o di Enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi al fine della loro valorizzazione per la realizzazione di strutture carcerarie.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del personale dei competenti Uffici del Genio militare del Ministero della Difesa.

3. Il programma dei lavori da eseguire in attuazione del presente articolo, nonchè l'ordine di priorità degli stessi, è approvato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della Giustizia, adottato, d'intesa col Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, su proposta del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel formulare la proposta di cui al 1° periodo, tiene conto dei programmi di edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia di edilizia penitenziaria costituito presso il Ministero della Giustizia.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente destinate all'edilizia penitenziaria.

Art. 8.

Piattaforme digitali

1. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonchè i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario straordinario di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (3), secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, utilizzando ai fini della sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie già assegnate all'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui al comma 1, secondo procedure definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nello statuto della società sono previste modalità di vigilanza, anche ai fini della verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.

3. Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle Pubbliche amministrazioni, anche utilizzando le competenze e le strutture della società di cui al comma 2, per assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonchè lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005.

Le attività di sviluppo e implementazione sono realizzate nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e destinate ai progetti e alle iniziative per l'attuazione dell'Agenda digitale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal 1° periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

4. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole "1 gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".

5. All'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la Direttiva n. 1999/93/CE. A far data dall'entrata in vigore del decreto di cui al 1° periodo, l'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è abrogato.".

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2016, pag. 3113.

Art. 9.

Disposizioni urgenti in materia

di formazione specifica in medicina generale

1. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Resta fermo, per l'assegnazione degli incarichi per l'emergenza sanitaria territoriale, il requisito del possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di Accordo collettivo nazionale, sono individuati i criteri di priorità per l'inserimento nelle graduatorie regionali dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al comma 1, per l'assegnazione degli incarichi convenzionali, nonchè le relative modalità di remunerazione. Nelle more della definizione dei criteri di cui al presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo collettivo nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori.

4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

Semplificazioni amministrative in materia

di istruzione scolastica, di Università, di ricerca

1. I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova è disciplinato con i decreti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente comma si applica anche al corso-concorso bandito per la copertura dei posti nelle scuole di lingua slovena o bilingue.

2. Le risorse stanziate negli anni 2018 e 2019 per il semi-esonero del personale frequentante il corso di formazione previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non più necessarie a tale scopo, confluiscono nel Fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura di 8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Adeguamento dei fondi destinati

al trattamento economico accessorio

del personale dipendente della Pubblica amministrazione

1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 2018

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