ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2003, n. 23.

(Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2003)

 

Disposizioni urgenti in materia di occupazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, nei casi previsti dall'articolo 63, comma 4, del D.L.vo 8 luglio 1999, n. 270 (1), relativamente ad imprese sottoposte a tali procedure ed aventi un numero di dipendenti superiore alle 1.000 unità, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere, nel limite massimo complessivo di 550 lavoratori, ai datori di lavoro acquirenti i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (2), purchè sussistano le seguenti condizioni:

a) che l'imprenditore acquirente non possegga le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge n. 223/1991;

b) che il trasferimento dei lavoratori sia previsto in un contratto collettivo stipulato entro il 30 aprile 2003, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale consenta il recupero occupazionale di lavoratori.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di 9,5 milioni di euro a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (3).

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 2568.

(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 2360.

(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 2661.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 2003

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