ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 14 marzo 2014, n. 25.

(Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014)

 

Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Avvalimento di soggetti terzi

per l'attività di vigilanza bancaria

ai fini della valutazione approfondita prevista

dall'arti. 33, paragrafo 4., del Reg. (UE) n. 1024/2013

1. Ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, la Banca d'Italia può avvalersi anche della consulenza di soggetti terzi di elevata professionalità, selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla Banca centrale europea, per l'esercizio dell'attività di vigilanza di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

2. Le notizie, le informazioni e i dati di cui i soggetti terzi vengono a conoscenza o in possesso in ragione di tale attività sono coperti dal segreto d'ufficio secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

3. I soggetti terzi hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia le irregolarità, anche se integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle attività di vigilanza.

4. La Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze concordano le modalità per la condivisione delle informazioni relative alla valutazione approfondita di cui al comma 1, anche in deroga all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 2014

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