ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 16 dicembre 2014, n. 185.

(Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 2014)

 

Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga del termine di pagamento

dei terreni agricoli montani a seguito della revisione

di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66

1. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (1), è prorogato al 26 gennaio 2015.

Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (2), a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.

2. I comuni, in deroga all'articolo 175 del Testo unico degli Enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dal decreto interministeriale di cui al citato articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014, sul bilancio 2014, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale. I comuni interessati dalla compensazione di cui all'ultimo periodo del medesimo articolo 22, in deroga all'articolo 175 del citato Testo unico degli Enti locali, accertano la relativa entrata quale integrazione del Fondo di solidarietà comunale per il medesimo esercizio 2014.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pagg.1524, 2476 ; I.L.P. 2014, pagg. 772, 1236.

(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2011, pag. 3118; 2012, pag. 244; I.L.P. 2011, pag. 2181; 2012, pag. 84.

Art. 2.

Finanziamento Fondo emergenze nazionali

1. Per l'anno 2014, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è rifinanziato di 56 milioni di euro.

Art. 3.

Supplenze brevi

1. Per garantire pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario è autorizzata la spesa nel limite di 64,1 milioni di euro, per l'anno 2014. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di assegnazione dei fondi, lo stesso Ministero è autorizzato, sulla base delle vigenti procedure, ad ammettere al pagamento entro i predetti limiti le spese per supplenze brevi e saltuarie anche in deroga alla effettiva disponibilità delle suddette somme sui pertinenti capitoli e piani gestionali.

2. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede al monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

Art. 4.

Sterilizzazione clausola di salvaguardia

del D.L. n. 66/2014 e ristrutturazione debito regioni

1. Una quota pari ad € 495.706.643 degli accantonamenti disposti, per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (3), negli importi indicati nell'allegato al presente decreto, è portata in riduzione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, per il medesimo anno.

2. Il corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica è destinato alla compensazione del minor gettito IVA, rispetto a quanto previsto per l'anno 2014 in relazione ai pagamenti dei debiti pregressi previsti dal Titolo III del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (4).

3. All'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le finalità del presente comma è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.".

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2013, pagg. 1204, 1955.

(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pagg. 1524, 2476; I.L.P. 2014, pagg. 772, 1236.

Art. 5.

Norma di copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3 pari, nell'anno 2014, a 120,1 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 35,1 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (5), relative al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni in deroga, per l'anno 2014, di personale a tempo indeterminato per i Corpi di polizia;

b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (6);

c) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 2.3, del D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001;

d) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (7);

e) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (8), che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 25 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.

2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nelle more della conversione del presente decreto, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.

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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 216; I.L.P. 2014, pag. 88.

(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2013, pag. 212; I.L.P. 2013, pag. 68.

(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.

(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 2014

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ALLEGATO 1

Riduzione stanziamenti di bilancio accantonati ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013 ...omissis...

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