ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148.

(Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017)

 

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Estensione della definizione agevolata dei carichi

1. I termini per il pagamento delle rate di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 (1), in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017.

2. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 13-ter, sono inseriti i seguenti: "13-quater. Relativamente ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8, a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, il medesimo debitore può esercitare nuovamente la facoltà di cui al comma 1 provvedendo a:

a) presentare, entro il 31/12/2017, apposita istanza all'Agente della riscossione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso Agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31/10/2017;

b) pagare, con le modalità di cui comma 7:

1) in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l'importo delle predette rate scadute e non pagate. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;

2) nel numero massimo di 3 rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, le somme di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, nonchè, a decorrere dall'1 agosto 2017, gli interessi di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

13-quinquies. Nell'istanza di cui al comma 13-quater, lettera a), il debitore indica il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento delle somme di cui alla lettera b), n. 2, dello stesso comma 13-quater, entro il numero massimo ivi previsto, e assume l'impegno di cui al comma 2.

13-sexies. A seguito della presentazione dell'istanza prevista dal comma 13-quater, lettera a), si producono gli effetti previsti dal comma 5. L'Agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato tale istanza:

a) entro il 31 marzo 2018, l'importo di cui alla lettera b), n. 1, del comma 13-quater;

b) entro il 31 luglio 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonchè delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

13-septies. Fermo quanto previsto dai commi 13-quinquies e 13-sexies, alla definizione agevolata di cui al comma 13-quater si applicano, tutte le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle del comma 13-ter.".

3. Al fine di consentire alle Università degli studi che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 125, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018. Al relativo onere, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (2). Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge n. 208 del 2015, è incrementato di 8,3 milioni di euro nel 2018.

4. Salvo quanto previsto nei commi da 5 a 10 del presente articolo, i carichi affidati agli Agenti della riscossione dall'1 gennaio al 30 settembre 2017 possono essere estinti secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 1 a 12, 13 e 13-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato decreto.

5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all'Agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso Agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017.

6. Il pagamento delle somme dovute per la definizione di cui al comma 4 può essere effettuato in un numero massimo di 5 rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

7. L'Agente della riscossione:

a) entro il 31 marzo 2018, con riferimento ai carichi di cui al c. 4, invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma 3-ter dell'articolo 6 del decreto;

b) entro il 30/6/2018, comunica al debitore le informazioni di cui al comma 3 dell'art. 6 dello stesso decreto.

8. I restanti riferimenti temporali agli anni 2017, 2018 e 2019 contenuti nell'articolo 6 del decreto si intendono effettuati, rispettivamente, agli anni 2018, 2019 e 2020.

9. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5, per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della 1ª o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.

10. In deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8, del decreto, la facoltà di definizione prevista dal comma 4 del presente articolo può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.

11. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, dopo le parole "2 aprile 1958, n. 377" sono inserite le seguenti: ", per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei princìpi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8/8/1995, n. 335 (3).".

---------

(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2016, pag. 2916; 2017, pag. 68; I.L.P. 2016, pag. 1476; 2017, pag. 4.

(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2016, pag. 193; I.L.P. 2016, pag. 65.

(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1995, pag. 2522; I.L.P. 1995, pag. 1741.

Art. 2.

Sospensione dei termini per l'adempimento

degli obblighi tributari e contributivi

nei territori colpiti da calamità naturali

1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 9 settembre 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (provincia di Livorno) sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, nonchè dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.

3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

5. Limitatamente al comune di Livorno, la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente.

6. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2017 a carico dei comuni di cui al comma 1, connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al medesimo comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 8,1 milioni di euro per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Successivamente alla ripresa dei versamenti dall'1 ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune di cui al periodo precedente.

7. All'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il 3° periodo è sostituito dal seguente: "Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018.".

8. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2018.

Art. 3.

Estensione Split payment a tutte le società controllate dalla Pubblica amministrazione

1. All'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

0a) Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

0b) fondazioni partecipate da Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;

a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 2), del Codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del Codice civile, da Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);

c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);

d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;

con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.".

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.

Art. 4.

Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari

e in materia di audiovisivo

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (4), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il 1°, 2° e 3° periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: "Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del fondo è da imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente Capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Ai fini della 1ª applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purchè il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.".

2. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2013, n. 112, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) legge 12 novembre 2016, n. 220, recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"; e la lettera e) è soppressa.

---------

(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2017, pag. 1629.

Art. 5.

Sterilizzazione incremento

aliquote IVA per l'anno 2018

1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole "è incrementata di 1,5 punti percentuali dall'1 gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dall'1 gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "è incrementata di 1,14 punti percentuali dall'1 gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dall'1 gennaio 2019";

2) alla lettera c), le parole "350 milioni di euro per l'anno 2019 e ciascuno degli anni successivi;" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro per l'anno 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi".

TITOLO II

DISPOSIZIONI URGENTI

IN MATERIA DI MISSIONI INTERNAZIONALI, FORZE DI POLIZIA E MILITARI

Art. 6.

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145

e disposizioni in materia contabile

1. Alla legge 21 luglio 2016, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Le deliberazioni trasmesse dal Governo alle Camere, di cui al comma 2, sono corredate della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.";

2) al comma 4, le parole "al fabbisogno finanziario di cui al medesimo comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4" e la parola "mensili"", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "trimestrali";

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare l'avvio delle missioni di cui al comma 2, entro 10 giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75% delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche.";

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, 1° periodo, le parole: "e con il Ministro dell'Interno per la parte di competenza" sono sostituite dalle seguenti: ", con il Ministro dell'Interno per la parte di competenza e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze" ed al 3° periodo, dopo la parola "missioni", sono inserite le seguenti: ", verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Ai fini della prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, la relazione di cui al comma 1 è corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.";

c) all'articolo 4:

1) al comma 4, la parola "mensili", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "trimestrali";

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare la prosecuzione delle missioni in corso, come risultante dalle deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 3, comma 1, entro 10 giorni dalla data di adozione di tali deliberazioni, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75% delle spese quantificate nella relazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 1-bis, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.".

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "1 gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2019";

b) al comma 4, le parole "durata massima di 12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "durata massima di 24 mesi".

3. All'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato".

4. All'articolo 48, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato".

5. Al fine di garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del 2017, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 è incrementato di euro 140 milioni per l'esercizio 2017. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Art. 7.

Disposizioni in materia di personale

delle Forze di polizia e di personale militare

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3, della legge, le risorse finanziarie corrispondenti ai risparmi di spesa non utilizzati ai sensi del comma 7, lettera b), sono destinati, nella misura del 50%, all'attuazione della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1, della legge.".

2. Le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato, non impiegate per le finalità di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, pari a € 31.010.954 a decorrere dall'anno 2017, sono destinate:

a) alla revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), mediante incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, 2° periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per € 30.120.313 per l'anno 2017, per € 15.089.182 per il 2018 e per € 15.004.387 a decorrere dal 2019;

b) all'autorizzazione ad assumere, a decorrere dall'1 dicembre 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche, nei rispettivi ruoli iniziali, 137 unità per l'Arma dei carabinieri, 123 unità per la Polizia di Stato e 48 unità per la Polizia penitenziaria, a decorrere dall'1 novembre 2017, 40 marescialli per il Corpo della Guardia di finanza, a decorrere dall'1 febbraio 2018, 22 allievi finanzieri per il Corpo della Guardia di finanza, per un importo di € 543.996 per il 2017, di € 11.334.180 per l'anno 2018 e di € 16.006.567 a decorrere dal 2019;

c) all'autorizzazione all'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore all'1 dicembre 2017, quale anticipazione delle ordinarie facoltà assunzionali relative all'anno 2018, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 169 unità nella Polizia di Stato, 54 unità nell'Arma dei carabinieri e 57 unità nella Polizia penitenziaria, per un importo di € 346.645 per l'anno 2017 e di € 4.587.592 per l'anno 2018.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con provvedimenti dei Ministeri dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, della Giustizia e della Difesa, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 2, lettere b) e c) del presente articolo, anche attraverso l'ampliamento dei posti dei concorsi già banditi e ancora in atto o conclusi nel 2017. Per la Polizia di Stato e il Corpo di polizia penitenziaria, in via eccezionale, le modalità attuative possono comprendere, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo in favore di volontari delle Forze armate, approvate nel 2017. Con i medesimi provvedimenti possono essere altresì definite le modalità attuative per le assunzioni nelle rispettive Forze di polizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali, autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio del 4 agosto 2017, in attuazione dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel rispetto delle riserve di legge per il personale delle Forze armate.

4. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, nonchè il presidio del territorio, anche al fine della salvaguardia delle professionalità esistenti, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2018, secondo i princìpi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa di € 3.066.000 annui, il personale operaio che, con contratto a tempo determinato, ha svolto nell'anno 2017 le attività di cui alla medesima legge n. 124 del 1985. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2018, ai sensi dell'articolo 20.

5. All'articolo 18, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, dopo le parole: "ha facoltà di pernottare in caserma" sono inserite le seguenti: "a titolo gratuito".

6. Agli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti all'applicazione del comma 5, valutati in € 144.000 per l'anno 2017 e in € 346.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.

7. Al fine di assicurare la necessaria continuità nell'esercizio delle funzioni di comando anche per le esigenze della sicurezza nazionale, all'articolo 1094, comma 3, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole "durano in carica non meno di 2 anni" sono sostituite dalle seguenti: "durano in carica 3 anni senza possibilità di proroga o rinnovo. Al termine del mandato, qualora il personale, di cui al 1° periodo, non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado, può esserne disposto, a domanda, il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio.".

8. Nei casi in cui dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 trova applicazione il riconoscimento dei benefici previdenziali ivi previsti per effetto del mancato raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado, il Ministero della Difesa comunica l'ammontare dei predetti maggiori oneri al Ministero dell'Economia e delle Finanze che provvede alla copertura finanziaria dei conseguenti maggiori oneri previdenziali mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'art. 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

9. All'articolo 4, comma 4, della legge 23 aprile 1959, n. 189, il 1° e il 2° periodo sono sostituiti dai seguenti: "Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a 3 anni e non è prorogabile nè rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato.".

10. In fase di 1ª attuazione, i mandati in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 9, se di durata inferiore a 3 anni comprese le proroghe, sono estesi fino alla durata di 3 anni complessivi. Restano fermi i mandati in corso di durata pari o superiore a 3 anni comprese le proroghe.

TITOLO III

FONDI ED ULTERIORI MISURE

PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

Art. 8.

Monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento Fondo occupazione

1. A seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alla misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1 commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (5) i benefici di cui al citato comma 214 sono riconosciuti nel limite di 16.294 soggetti e nel limite massimo di 112,2 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 179,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 152,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 121,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 86,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 53,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 27,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,1 milioni di euro per l'anno 2026, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli importi indicati al 4° periodo, come modificati ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della predetta legge n. 232 del 2016, sono corrispondentemente rideterminati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.908,4 milioni di euro per l'anno 2017, 1.438,0 milioni di euro per l'anno 2018, 914,1 milioni di euro per l'anno 2019, 540,2 milioni di euro per l'anno 2020, 316,0 milioni di euro per l'anno 2021, 189,8 milioni di euro per l'anno 2022, 63,6 milioni di euro per l'anno 2023, 27,8 milioni di euro per l'anno 2024, 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,1 milioni di euro per l'anno 2026, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo complessivo in 153.389 soggetti.

2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2017, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, per 24,8 milioni di euro per l'anno 2017, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e per 175,2 milioni di euro per l'anno 2017, 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2030, ai sensi dell'articolo 20.

---------

(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2017, pag. 196; I.L.P. 2017, pag. 68.

Art. 9.

Fondo garanzia PMI

1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

2. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: "2-ter: Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1, incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.".

Art. 10.

Anticipazione risorse Fondo solidarietà

dell'Unione europea

1. Al comma 1 dell'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino a 700 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 1 miliardo di euro".

Art. 11.

Fondo imprese

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione.";

b) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: "3-ter. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali.

Con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti. L'erogazione può avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del fondo.".

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), la dotazione del Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 300 milioni di euro per l'esercizio 2018.

Art. 12.

Procedura di cessione Alitalia

1. Il termine per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è esteso sino al 30 aprile 2018, al fine di consentire il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia - Società aerea italiana Spa e dalle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria in corso di svolgimento.

2. Allo scopo di garantire l'adempimento delle obbligazioni di volo assunte dalla amministrazione straordinaria fino alla data di cessione del complesso aziendale senza soluzione di continuità del servizio di trasporto aereo e assicurare la regolare prosecuzione dei servizi di collegamento aereo nel territorio nazionale e per il territorio nazionale esercitati dalle società di cui al precedente comma 1 nelle more dell'esecuzione della procedura di cessione dei complessi aziendali, nonchè allo scopo di consentire la definizione ed il perseguimento del programma della relativa procedura di amministrazione straordinaria, l'ammontare del finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 300 milioni di euro, da erogarsi nell'anno 2018. Tale importo può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria ed è restituito entro il termine dell'esercizio. La durata del finanziamento, per la quota erogata nel 2017, è prorogata per ulteriori 6 mesi a decorrere dalla scadenza del termine indicato all'articolo 50, comma 1 del citato decreto-legge n. 50 del 2017. L'Organo commissariale provvede al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso della procedura di amministrazione straordinaria per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali delle predette società e per il perseguimento delle finalità di cui al programma dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. A seguito dell'autorizzazione all'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali di Alitalia - Società aerea italiana Spa e dalle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria, l'Organo commissariale delle predette società può esercitare la facoltà di cui all'articolo 50, comma 1 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 sino alla data di efficacia della cessione dei predetti complessi aziendali; sino a tale data non trova applicazione quanto previsto dal comma 3 della medesima disposizione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Nell'ambito delle procedure di cessione dei complessi aziendali delle società di cui al 1° periodo del presente comma, trovano applicazione le disposizioni dettate per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, 2° periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/2/2004, n. 39.

Art. 13.

Norme in materia di trasparenza societaria

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 120:

1) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. In occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10%, 20% e 25% del relativo capitale, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1-bis, il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei 6 mesi successivi. Nella dichiarazione sono indicati sotto la responsabilità del dichiarante:

a) i modi di finanziamento dell'acquisizione;

b) se agisce solo o in concerto;

c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonchè se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera;

d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte;

e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli Organi amministrativi o di controllo dell'emittente.

La CONSOB detta con proprio regolamento disposizioni di attuazione precisando il contenuto degli elementi della dichiarazione e i casi in cui la suddetta dichiarazione è dovuta dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del Codice civile, tenendo conto, se del caso, del livello della partecipazione e delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione, nonchè le disposizioni relative ai controlli svolti dalla stessa sul contenuto delle dichiarazioni e le relative modalità.

La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB nel termine di 10 giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle partecipazioni di cui al presente comma. I termini e le modalità della comunicazione al pubblico sono stabiliti con regolamento della CONSOB.

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 185, se nel termine di 6 mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere senza ritardo indirizzata alla società e alla CONSOB e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalità. La nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di 6 mesi citato nel 1° periodo del presente comma.";

2) al comma 5, dopo le parole "le comunicazioni previste dal comma 2" sono aggiunte le seguenti: "o la dichiarazione prevista dal comma 4-bis";

b) all'articolo 193, comma 2, le parole "rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis e 4" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis".

Art. 14.

Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21

in materia di revisione della disciplina

della Golden Power e di controllo

degli investimenti extra UE

1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente "8-bis. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme le invalidità previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1% del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.";

b) all'articolo 2:

1) al comma 1-bis, 1° periodo, dopo le parole "I pareri di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: "e, nel caso di operazione posta in essere da un soggetto esterno all'Unione europea, 1-ter";

2) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro degli Affari Esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, i settori ad alta intensità tecnologica tra cui:

a) le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui immagazzinamento e gestione dati, infrastrutture finanziarie;

b) tecnologie critiche, compresa l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete, la tecnologia spaziale o nucleare;

c) sicurezza dell'approvvigionamento di input critici;

d) accesso a informazioni sensibili o capacità di controllare le informazioni sensibili.

Con i medesimi regolamenti sono individuati altresì la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I regolamenti di cui al 1° periodo sono adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni 3 anni.";

3) al comma 2, dopo le parole "Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da o nei confronti di una società che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1" sono aggiunte le seguenti "o 1-ter";

4) al comma 5, 1° periodo, dopo le parole "gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1" sono aggiunte le seguenti: "nonchè di quelli di cui al comma 1-ter";

5) al comma 6, 1° periodo, dopo le parole "comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato di cui al comma 3" sono aggiunte le seguenti: "ovvero un pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico"; dopo l'ultimo capoverso è inserito il seguente: "Per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico è possibile prendere in considerazione la circostanza che l'investitore straniere è controllato dal governo di un Paese terzo, non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi.";

6) al comma 7 le parole "di cui ai commi 3 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi precedenti" e dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) per le operazioni di cui al comma 5 è valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico;";

c) all'articolo 3, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Per quanto non previsto dal presente decreto, alle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Non si applica in ogni caso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".

2. Il presente articolo si applica solo alle procedure avviate in data successiva alla sua entrata in vigore.

Art. 15.

Incremento contratto di programma RFI

1. E' autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti 2017 - 2021 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

Art. 16.

Disposizioni contabili urgenti

per l'Associazione Croce rossa italiana

1. Al fine di garantire l'effettiva messa in liquidazione dell'Ente strumentale alla Croce rossa italiana, al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, le parole "per l'anno 2016" sono soppresse;

b) all'articolo 4:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del Codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'associazione nonchè per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonchè di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'associazione.";

2) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;

c) all'articolo 6, comma 4, 3° periodo, le parole ", 5° periodo" sono soppresse;

d) all'articolo 8, comma 2:

1) il 1° periodo è sostituito dai seguenti: "A far data dall'1 gennaio 2018, l'ente è posto in liquidazione ai sensi del Titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Gli Organi deputati alla liquidazione di cui all'articolo 198 del citato regio decreto sono rispettivamente l'Organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) quale Commissario liquidatore e l'Organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) quale Comitato di sorveglianza. Detti Organi, nominati dal Ministro della Salute, restano in carica per 3 anni e possono essere prorogati, per motivate esigenze, per ulteriori 2 anni. La gestione separata di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'ente. La massa attiva e passiva, così individuate confluiscono nella procedura di cui al presente comma. Il Commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'ente nell'ambito del contingente di personale già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra Amministrazione, il termine dell'1 gennaio 2018 sotto indicato, operante per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra Amministrazione, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario liquidatore. Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il divieto di assunzione per le Amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili ed immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'associazione sono trasferiti alla stessa.";

2) al 2° periodo, le parole "Alla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "Alla conclusione della liquidazione," e le parole "salvo quelli relativi al personale rimasto dipendente dell'ente, che restano in carico alla gestione liquidatoria", sono soppresse.

Art. 17.

Disposizioni urgenti in materia di finanziamento

della bonifica ambientale e rigenerazione urbana

del comprensorio Bagnoli-Coroglio

e del comune di Matera

1. Ai fini della continuazione degli interventi del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono assegnati al Soggetto attuatore 27 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana strumentali o complementari agli interventi di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono trasferiti al comune di Matera 3 milioni di euro per l'anno 2017.

3. Ai relativi oneri si provvede per 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario.

Art. 18.

Finanziamento di specifici obiettivi

connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura

relativi al miglioramento

dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza

1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è accantonata per l'anno 2017, la somma di 21,5 milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017. La somma di cui al periodo precedente è così ripartita:

a) 9 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;

b) 12,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio.

2. Con decreto del Ministro della Salute, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le strutture di cui al comma 1.

Art. 19.

Liberalizzazione in materia di collecting diritti d'autore

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, 3° periodo, dopo le parole: "Società italiana degli autori e degli editori" sono aggiunte le seguenti: "e gli altri Organismi di gestione collettiva", e la parola "remuneri" è sostituita dalla seguente: "remunerino";

b) all'articolo 180:

1) al comma, 1 dopo le parole: "Società italiana degli autori ed editori (SIAE)", sono aggiunte le seguenti: "ed agli altri Organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35";

2) al comma 3, le parole: "dell'ente" sono sostituite dalle seguenti: "della Società italiana degli autori ed editori (SIAE)" e la parola: "esso" è sostituita dalla seguente: "essa".

2. Per gli Organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, stabiliti in Italia, l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" sono aggiunte le seguenti: "definisce con proprio provvedimento";

b) all'articolo 20, comma 2, le parole: "Organismi di gestione collettiva ed" sono soppresse.

Art. 20.

Disposizioni finanziarie

1. In applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1., dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 750 milioni di euro per l'anno 2018.

2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018.

4. All'articolo 11, comma 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole "e 80 milioni di euro per il 2018" sono soppresse.

5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 6, comma 5, 7, comma 4, 8, 9, 11, 12, 15 e dai commi 2, 3 del presente articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e l) del presente comma, pari a 1.175,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.425 milioni di euro per l'anno 2018, a 354,566 milioni di euro per l'anno 2019, a 162,566 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,089 milioni di euro per l'anno 2022, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,866 milioni di euro per l'anno 2024, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,866 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,14 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,866 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,266 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,166 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,066 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 e, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 1.487,873 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 1.092,879 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto;

b) quanto a 37,677 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione del fondo da ripartire per la destinazione dell'extra gettito sui canoni di abbonamento alla televisione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 160, lettere a), b) e c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dello Sviluppo Economico, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario;

d) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo delle somme versate entro il 30 settembre 2017 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;

e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019, a 142,913 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,325 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,727 milioni di euro per l'anno 2023, a 1,482 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,236 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 96,085 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.504,213 milioni di euro per l'anno 2018, a 449,561 milioni di euro per l'anno 2019, a 233,289 milioni di euro per l'anno 2020, a 90,701 milioni di euro per l'anno 2021, a 90,376 milioni di euro per l'anno 2022, a 91,103 milioni di euro per l'anno 2023, a 91,858 milioni di euro per l'anno 2024, a 90,612 milioni di euro per l'anno 2025, a 90,376 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e a 1,487 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;

f) quanto a 334 milioni di euro mediante versamento, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui sul capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;

g) quanto a 200 milioni di euro mediante versamento, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte nell'anno 2017 in conto competenza sul capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;

h) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

i) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2017, in termini di fabbisogno, mediante corrispondente versamento delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2016, n. 151 da detenere sul predetto conto sino al termine dell'esercizio.

6. All'articolo 1, comma 634, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo le parole: "si provvede mediante" sono inserite le seguenti: "l'eventuale maggior gettito, rispetto a quello previsto per l'esercizio 2017, derivante dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 e dalla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero la".

7. Con riferimento alle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, utilizzate quanto a 30 milioni di euro a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 18 a valere sulla quota destinata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e quanto a 30 milioni di euro ai sensi del comma 5, lettera c) del presente articolo a valere sulla quota destinata al Ministero dello Sviluppo Economico, i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla Direttiva n. 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.

8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'Amministrazione competente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda