ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2017, n. 25 (*).nel testo coordinato con la LEGGE 20 aprile 2017, n. 49.

(Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017) (Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017)

 

Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonchè per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

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(*) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2017, pag. 932; I.L.P. 2017, pag. 468.

Art. 1.

Abrogazione degli articoli da 48 a 50

del decreto legislativo n. 81 del 2015

1. Gli articoli 48, 49 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (4), sono abrogati.

2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015, pag. 2055; I.L.P. 2015, pag. 967.

Art. 2.

Modifica dell'articolo 29

del decreto legislativo n. 276 del 2003

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al 1° periodo, le parole: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti," sono soppresse;

b) il 2°, il 3° e il 4° periodo sono soppressi.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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