ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2003, n. 24 (9). nel testo coordinato con la LEGGE 17 aprile 2003, n. 82.
(Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003) (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2003)
Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo.
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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 804. Le parti aggiunte o modificate dalla legge di conversione sono riportate in corsivo.
Art. 1.
1. In attesa che la legge di definizione dei princìpi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 (10), e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i Beni e le Attività Culturali non aventi natura regolamentare.
2. Il regolamento di cui al decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 4 novembre 1999, n. 470 (11), è abrogato.
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(10) Ved. Boll. Lav. 1985, pag. 1156.
(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 1067.
Art. 1-bis.
1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, è sostituito dal seguente:
"3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati".
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.