ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2003, n. 24.
(Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003)
Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
...omissis...
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. In attesa che la legge di definizione dei princìpi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 (1), e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i Beni e le Attività Culturali non aventi natura regolamentare.
2. Il decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 4 novembre 1999, n. 470 (2), è abrogato.
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(1) Ved. Boll. Lav. 1985, pag. 1156; I.L.P. 1985, pag. 807.
(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 1067.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 febbraio 2003