ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO LEGGE 20 maggio 2010, n. 72 (*). nel testo coordinato con la LEGGE 19 luglio 2010, n. 111.

 

(Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2010) (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2010)

 

Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonchè per l'assegnazione di quote di emissione di anidride carbonica.

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(*) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pag. 1452; I.L.P. 2010, pag. 1007. Le parti aggiunte o modificate dalla legge di conversione sono riportate in corsivo.

Art. 1.

Differimento di termini

1. Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (1), per le quali i soggetti tenuti, con riferimento all'anno 2009, si avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010, possono essere presentate fino al 30 giugno 2010.

Sono fatte salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2008, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008.

2. Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (2), e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno. Le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo alle scadenze previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (3), fermo restando l'obbligo di cui al 1° periodo.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 1103.

(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1852; I.L.P. 1999, pag. 1380.

(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 243; I.L.P. 2000, pag. 116.

Art. 2.

Misure urgenti in materia di emissioni di anidride carbonica

1. Per le installazioni sottoposte alla Direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO2) a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti, il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, determina il numero di quote di CO2 spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come "nuovi entranti" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

2. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicatale ai sensi del comma 1 e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I crediti di cui al comma 2, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sono liquidati agli aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 di cui all'articolo 10 della citata Direttiva n. 2003/87/CE, come sostituito dalla Direttiva n. 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, entro 90 giorni dal versamento dei suddetti proventi senza aggravi per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell'utenza elettrica, sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sono stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi della vendita all'asta delle quote di emissione di CO2 e la successiva riassegnazione, per le attività stabilite dall'articolo 10, paragrafo 3, della Direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come sostituito dall'articolo 1 della Direttiva n. 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, ai pertinenti capitoli di spesa in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (4).

5. Con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sono stabilite le modalità di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle effettive entrate.

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 130, 229.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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