ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2018, n. 73 (*).nel testo coordinato la LEGGE 27 luglio 2018, n. 93.

(Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018), (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2018)

 

Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale.

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(*) Le parti aggiunte o modificate dalla legge di conversione sono riportate in corsivo.

Art. 1.

Sospensione dei termini e dei procedimenti penali

pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura

della Repubblica presso il medesimo Tribunale

1. Fino al 30 settembre 2018, nei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale sono sospesi i termini di durata della fase delle indagini, i termini previsti dal Codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza, nonchè per la presentazione di reclami o impugnazioni. Per il medesimo periodo sono inoltre sospesi i processi penali pendenti in qualunque fase e grado, dinanzi al Tribunale di Bari, salvo quanto previsto al comma 2 e ferma restando l'applicazione dell'articolo 159 del Codice penale.

2. La sospensione di cui al comma 1 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, nei processi con imputati in stato di custodia cautelare e, in presenza di profili di urgenza valutati dal Giudice procedente, nei processi con imputati sottoposti ad altra misura cautelare personale, fatta salva, dall'1 al 31 agosto, l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742. La sospensione di cui al comma 1 per i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata e terrorismo.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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