ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3.

(Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2015)

 

Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Banche popolari

1. Al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (1), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: "2-ter. Nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò è necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.";

b) all'articolo 29:

1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.

2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'Organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia nè è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel Titolo IV, Capo I, Sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'Economia e delle Finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.

2-quater. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.";

2) il comma 3 è abrogato;

c) l'articolo 31 è sostituito dal seguente: "Articolo 31. (Trasformazioni e fusioni) - 1. Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni sono deliberate:

a) in 1ª convocazione, con la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi, purchè all'assemblea sia rappresentato almeno 1/10 dei soci della banca;

b) in 2ª convocazione, con la maggioranza di 2/3 dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea.

2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.

3. Si applicano gli articoli 56 e 57.";

d) all'articolo 150-bis:

1) al comma 1, le parole: "banche popolari e alle" sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del Codice civile: 2349, comma 2, 2512, 2513, 2514, 2519, comma 2, 2522, 2525, commi 1, 2, 3 e 4, 2527, commi 2 e 3, 2528, commi e 3 4, 2530, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 2538, comma 2, 2° periodo, e comma 4, 2540, comma 2, 2542, e comma 2, 2543, commi 1 e 2, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, comma 3, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.";

3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, comma 1, del Codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20.";

2. In sede di 1ª applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 2388.

Art. 2.

Portabilità conti correnti

1. Gli Istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento, adottano e concludono la procedura di cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 6, della Direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, entro i termini ivi previsti, senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente.

2. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini di cui al comma 1, l'Istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a risarcire il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.

3. In caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento, unitamente alla richiesta di trasferimento di strumenti finanziari, di ordini di pagamento e di ulteriori servizi e strumenti ad esso associati, la portabilità si conclude senza ulteriori oneri e spese per il consumatore.

4. All'articolo 116 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso remoto ai servizi bancari.".

Art. 3.

SACE

1. Al fine di rafforzare l'attività di SACE Spa a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, SACE Spa è autorizzata a svolgere il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Tale attività è svolta previa autorizzazione della Banca d'Italia, nel rispetto delle normative internazionali, europee e nazionali in materia. SACE Spa in conformità alla citata normativa, definisce le modalità operative più idonee relativamente a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 4.

Piccole e medie imprese innovative

1. All'articolo 1, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziarie di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 5-decies è inserito il seguente: "5-undecies. Per piccole e medie imprese innovative, di seguito PMI innovative, si intendono le PMI, come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE, che possiedono i seguenti requisiti:

a) la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (2), e successive modificazioni, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purchè abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

b) la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro dei revisori contabili;

c) l'assenza di possesso di azioni quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;

d) l'assenza di iscrizione al registro speciale previsto all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (3);

e) almeno 2 dei seguenti requisiti:

1) volume di spesa in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto di beni immobili. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai princìpi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'Università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso Istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.".

2. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice civile, a cui le PMI innovative devono essere iscritte; la sezione speciale del Registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le PMI innovative: all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera.

3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:

a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;

b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;

c) oggetto sociale;

d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;

e) elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;

f) elenco delle società partecipate;

g) curriculum vitae dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI;

h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;

i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;

l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;

m) sito internet.

4. Le informazioni di cui al comma 3 sono aggiornate entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui al comma 3.

5. Le informazioni di cui al comma 3 sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le PMI innovative assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito internet.

6. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale delle PMI innovative attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle imprese.

7. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui all'art. 1, c. 5-undecies, del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le PMI innovative sono cancellate d'ufficio dalla Sezione speciale del Registro delle imprese di cui al comma 2, permanendo l'iscrizione alla Sezione ordinaria del Registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.

Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.

8. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alle attività di cui al presente articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

9. Alle PMI innovative così come definite dall'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano gli articoli 26, 27, 30, commi 6, 7 e 8, e 32 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; l'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si applica alle PMI innovative, costituite da non oltre 7 anni, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

10. Al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziarie di cui al D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica del Capo III-quater, del Titolo III, della Parte II, dopo le parole: start up innovative sono inserite le seguenti: e le PMI innovative;

b) all'articolo 50-quinquies:

1) alla Rubrica, dopo le parole: "start up innovative" sono inserite le seguenti: "e PMI innovative";

2) al comma 1, dopo le parole: "start up innovative" sono inserite le seguenti: ", per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative";

3) al comma 2, dopo le parole: "start up innovative" sono inserite le seguenti: ", per le PMI innovative, per gli Organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative";

c) all'articolo 100-ter, comma 1, dopo le parole: "start up innovative" sono aggiunte le seguenti: ", dalle PMI innovative, dagli Organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative e in PMI innovative".

11. All'articolo 25, del citato decreto-legge n. 179 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, 1° periodo, le parole: "di diritto italiano ovvero una Societas europea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917," sono soppresse;

b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purchè abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;".

12. All'onere derivante dal comma 9, valutato in 7 milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6 milioni di euro per l'anno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 2059; I.L.P. 2014, pag. 1059.

(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pag. 3068; 2013, pag,. 372; I.L.P. 2012, pag. 1524; 2013, pag. 164.

Art. 5.

Modifiche alla tassazione dei redditi

derivanti dai beni immateriali e credito d'imposta

per acquisto beni strumentali nuovi

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (4) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 39, al 1° periodo, le parole: "funzionalmente equivalenti ai brevetti" sono sostituite dalle seguenti: ", da disegni e modelli" e il 4° periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, gli stessi possono essere determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.";

b) al comma 41, dopo le parole: "contratti di ricerca stipulati con" sono inserite le seguenti: "società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con";

c) il comma 42 è sostituito dal seguente: "42. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra:

a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39;

b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.";

d) dopo il comma 42 è inserito il seguente: "42-bis. L'ammontare di cui alla lettera a) del comma 42 è aumentato di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa fino a concorrenza del 30% del medesimo ammontare di cui alla predetta lettera a).";

e) al comma 44, le parole: "di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e" sono soppresse.

2. Al fine di diffondere l'innovazione e di stimolare la competitività del sistema produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese, la Fondazione istituto italiano di tecnologia, anche attraverso le forme previste dall'articolo 4, comma 9, del presente decreto, provvede a:

a) sistematizzare a scopi informativi e di vendita i risultati della ricerca scientifica e tecnologica svolta negli Enti pubblici di ricerca, le competenze scientifico-tecnologiche e le infrastrutture di ricerca presenti negli enti stessi;

b) istituire un sistema per la commercializzazione dei brevetti registrati da università, da enti di ricerca e da ricercatori del sistema pubblico e disponibili per l'utilizzazione da parte delle imprese;

c) fungere da tramite tra le imprese per lo scambio di informazioni e per la costituzione di reti tecnologiche o di ricerca tra esse.

3. Gli Enti pubblici di ricerca sono tenuti a fornire alla Fondazione istituto italiano di tecnologia le informazioni necessarie per gli scopi di cui al comma 2, lettera a). La Fondazione istituto italiano di tecnologia è tenuta a retrocedere i proventi derivanti dalla vendita o dalla cessione del diritto d'uso di un brevetto o di un altro titolo di proprietà intellettuale, al netto dei costi, all'ente pubblico di ricerca di provenienza del brevetto stesso, che le abbia conferito mandato per la vendita o la cessione. Le Università possono stipulare accordi, contratti e convenzioni con la Fondazione istituto italiano di tecnologia per la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica, secondo le modalità previste dal presente articolo per gli enti pubblici di ricerca. Al fine di diffondere l'innovazione nel sistema delle piccole e medie imprese, la Fondazione istituto italiano di tecnologia può stipulare accordi, convenzioni e contratti, comunque denominati, con il sistema camerale, con le associazioni delle imprese, con i distretti industriali e con le reti d'impresa. Le funzioni previste dai commi 2 e 3, sono svolte dalla Fondazione istituto italiano di tecnologia senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 36,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 33,3 milioni di euro per l'anno 2017, 40,3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015, pag. 210; I.L.P. 2015, pag. 82.

Art. 6.

Prestito indiretto per investitori istituzionali esteri

1. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole da: "organismi di investimento collettivo" a "n. 917" sono sostituite dalle seguenti: "investitori istituzionali esteri, ancorchè privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti".

Art. 7.

Società di servizio per la patrimonializzazione

e la ristrutturazione delle imprese

1. L'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (5) è sostituito dal seguente:

"Articolo 15. (Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese) - 1. Il Governo, al fine dell'istituzione di una società per azioni (di seguito, la società) per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia, promuove la sottoscrizione del capitale da parte di investitori istituzionali e professionali. La società intraprende iniziative per il rilancio di imprese industriali o gruppi di imprese con sede in Italia (di seguito, le imprese) che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato, ma necessitino di ridefinizione della struttura finanziaria o di adeguata patrimonializzazione o comunque di interventi di ristrutturazione. La società opera secondo i princìpi di economicità e convenienza propri degli operatori privati di mercato, anche mediante l'utilizzo di strumenti finanziari e veicoli societari e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salva l'eventuale concessione di garanzie onerose di cui al comma 4.

2. La società ha lo scopo di promuovere e realizzare operazioni di ristrutturazione, di sostegno e riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese, favorendo, tra l'altro, processi di consolidamento industriale. A tal fine, la società può investire capitale raccolto in proprio, compiere operazioni di finanziamento, acquisire o succedere in rapporti esistenti anche ridefinendone le condizioni e i termini, al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine all'uopo predisposti, compreso l'affitto o la gestione di aziende, rami di aziende o siti produttivi.

3. Il capitale della società è sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. La sottoscrizione del capitale azionario della società, con eventuale emissione di azioni anche di diversa categoria, come l'apporto al patrimonio netto tramite strumenti finanziari di diversa tipologia avviene nel quadro di un progetto ad esecuzione progressiva. L'articolazione delle categorie di azioni e delle tipologie di strumenti finanziari e la definizione dell'organizzazione del governo societario sono volte a favorire la raccolta delle risorse fra investitori di tipologia diversificata (di seguito, gli investitori). Per lo stesso fine alcune categorie di investitori possono avvalersi della garanzia dello Stato nel limite delle risorse di cui al successivo comma 8. Agli azionisti che non si avvalgono della garanzia dello Stato sono riconosciuti i particolari diritti previsti dallo statuto della società.

4. Gli azionisti che si avvalgono della garanzia dello Stato riconoscono allo Stato un corrispettivo per la garanzia, orientato al mercato in conformità alla normativa della UE in materia, anche a valere sulla quota degli utili ad essi distribuiti.

5. I soggetti che concorrono alla gestione della società operano in situazione di completa neutralità, imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto agli Investitori. L'organizzazione dei flussi informativi è indirizzata alla trasparenza dei processi e alla responsabilizzazione dei soggetti coinvolti negli stessi.

6. Obiettivo della società è la cessione delle partecipate ovvero il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento entro il termine stabilito dallo statuto. La società deve distribuire almeno i 2/3 degli utili prodotti.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono definite le caratteristiche e la quota massima di coperture della garanzia, i criteri e le modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa e gli obblighi verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia. Lo schema di decreto è trasmesso ai competenti organi dell'Unione europea per gli eventuali assensi.

8. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (6), sono versate nell'anno 2015, nel limite di € 300.000.000, ad apposita contabilità speciale, di nuova istituzione, a copertura delle garanzie dello Stato previste dal presente articolo.

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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 3212; I.L.P. 2014, pag. 1604.

(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pagg. 1524, 2476; I.L.P. 2014, pagg. 772, 1236.

Art. 8.

Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche

e intermediari finanziari

che erogano finanziamenti alle PMI

1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere riconosciuti alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto un finanziamento, compresa la locazione finanziaria per le finalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 2, non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti, le condizioni di accesso e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 2015

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