ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2004, n. 157.
(Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2004)
Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonchè in materia di agricoltura e pesca.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
...omissis...
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Denominazioni di vendita nazionali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, le denominazioni di vendita "latte fresco pastorizzato" e "latte fresco pastorizzato di alta qualità", da riportare nell'etichettatura del latte vaccino destinato al consumo umano, sono esclusivamente riservate al latte prodotto conformemente all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 169 (4), e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54 (5).
2. La denominazione di vendita del latte ottenuto con i trattamenti autorizzati, anche prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 169 del 1989, in relazione all'evoluzione tecnologica è quella di "latte" con l'aggiunta dell'indicazione del trattamento autorizzato.
3. La denominazione di vendita "passata di pomodoro", da riportare nella etichettatura del prodotto derivante dalla trasformazione del pomodoro, è riservata al prodotto ottenuto dalla spremitura diretta del pomodoro fresco. Con decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministro per le Politiche Comunitarie e con il Ministro della Salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le ulteriori caratteristiche del suddetto prodotto ed in particolare la sua composizione e le altre modalità di produzione, nonchè individuati, tra quelli già previsti dalla legislazione vigente, i metodi ufficiali di analisi e le modalità relative ai controlli.
4. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura del luogo di origine o di provenienza dei prodotti di cui ai commi 1 e 3.
5. Al fine di assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore, la denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non può essere usata quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della sua composizione o della sua fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dai prodotti di cui ai commi 1, 2 e 3.
6. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 5, si applicano le disposizioni previste all'articolo 4, commi 1-ter e 1-quater, del citato decreto legislativo n. 109 del 1992. La documentazione deve essere trasmessa al Ministero delle Attività Produttive e al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, i quali, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, possono autorizzare l'uso della denominazione o, con il medesimo provvedimento, stabilire eventuali specifiche merceologiche, nonchè indicazioni di utilizzazione.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1989, n. 169.
8. Per i prodotti di cui ai commi 2 e 3, le produzioni, le confezioni, gli imballaggi e le etichette conformi alle previgenti disposizioni possono essere utilizzati per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1989, pag. 1904.
(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2573.
Art. 2.
Disposizioni urgenti in materia di agricoltura
e di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario
1. Ferme restando le attribuzioni delle regioni e delle province autonome in materia di agricoltura, all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (6), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "adotta, con proprio decreto," sono inserite le seguenti: "d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,";
b) dopo le parole: "provvedimenti amministrativi", sono inserite le seguenti: "relativi alle modalità tecniche e applicative e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza".
2. Al fine di mantenere l'equilibrio produttivo nazionale e coerentemente con la quota produttiva assegnata dall'Unione europea, con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, su proposta delle singole regioni interessate, possono essere modificati i limiti percentuali al trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e), del Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, quali previsti dall'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, in caso di riduzione del bacino regionale fino al 70% del quantitativo effettivamente prodotto.
3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il prelievo versato mensilmente in eccesso dai produttori in regola con i versamenti è restituito ai produttori medesimi. Al termine di tale operazione, qualora il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all'Unione europea aumentato del 5%, l'AGEA procede ad annullare il prelievo imputato in eccesso ai produttori che non hanno ancora eseguito i versamenti mensili, applicando i criteri di priorità previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 9, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto-legge.
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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 816; I.L.P. 1991, pag. 392.
Art. 3.
Misure speciali a favore delle regioni
in regime di fuoriuscita transitoria dall'Obiettivo 1
1. Al fine di garantire la piena realizzazione delle misure previste dal Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, ed il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, anche in coerenza con quanto assunto con la Decisione in data 31 marzo 2004 del Comitato di sorveglianza del Quadro comunitario di sostegno, in ordine al finanziamento con risorse nazionali gestite dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in particolare per gli interventi riguardanti la flotta di pesca della regione Molise e le connesse misure socio-economiche, ad esclusione di quelle afferenti il prepensionamento, ai sensi dell'articolo 12 del citato Regolamento (CE) n. 2792/1999, è autorizzata la spesa di € 1,5 milioni, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla liquidazione delle istanze di finanziamento presentate al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali relative alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unità iscritte negli uffici marittimi ricadenti nelle regioni in regime di fuoriuscita transitoria dall'Obiettivo 1, di cui al Regolamento (CE) numero 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali stabilisce, d'intesa con la regione Molise, le modalità di attuazione del comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a € 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
4. A decorrere dall'anno 2004, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, al netto delle risorse finanziarie di cui al medesimo comma, è così rideterminata: quanto a € 100.000 per l'attuazione dell'articolo 2 del citato decreto e quanto a € 2.326.000 per l'attuazione dell'articolo 3 del medesimo decreto.
5. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 giugno 2004