ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2019, n. 22.

(Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019)

 

Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonchè tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

...omissis...

 

EMANA

 

il seguente decreto-legge:

Capo I

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POTERI SPECIALI

INERENTI AI SERVIZI DI COMUNICAZIONE

ELETTRONICA A BANDA LARGA BASATI

SULLA TECNOLOGIA 5G

 

Art. 1.

Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,

convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,

recante "Norme in materia di poteri speciali

sugli assetti societari nei settori della difesa

e della sicurezza nazionale, nonchè per le attività

di rilevanza strategica nei settori dell'energia,

dei trasporti e delle comunicazioni"

 

1. Al fine di un aggiornamento della normativa in materia di poteri speciali in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. (Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G) - 1. Costituiscono, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 2, attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

2. La stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di cui al comma 1, ovvero l'acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea, sono soggetti alla notifica di cui all'articolo 1, comma 4, al fine dell'eventuale esercizio del potere di veto o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.

3. Per le finalità di cui al comma 2, per soggetto esterno all'Unione europea si intende:

1) qualsiasi persona fisica o persona giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'Amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito;

2) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'Amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui al n. 1);

3) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, al fine di eludere l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2014, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 2."

 

Sezione I

 

MISURE IN CASO DI RECESSO

DEL REGNO UNITO

IN ASSENZA DI ACCORDO

 

Art. 2.

 

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente sezione reca la disciplina transitoria applicabile in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo.

2. Nella presente Sezione l'espressione:

a) banche del Regno Unito indica le banche aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

b) imprese di investimento del Regno Unito indica le imprese di investimento aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

c) imprese di assicurazione del Regno Unito indica le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

d) intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, e riassicurativo del Regno Unito indica qualsiasi intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo residente o avente sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

e) Istituti di pagamento del Regno Unito indica gli Istituti di pagamento aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

f) istituti di moneta elettronica del Regno Unito indica gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

g) gestori di fondi del Regno Unito indica i gestori di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

h) OICR del Regno Unito indica gli OICR domiciliati nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

i) gestori di una sede di negoziazione del Regno Unito indica i gestori di una sede di negoziazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

l) data di recesso indica la data a decorrere dalla quale avrà effetto il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea in assenza di un accordo ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea;

m) periodo transitorio indica il periodo tra la data di recesso e il termine del 18° mese successivo;

n) Autorità competenti indica le Autorità nazionali di settore, tenuto conto delle competenze attribuite a legislazione vigente;

o) Testo unico bancario (TUB) indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

p) Testo unico della finanza (TUF) indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

q) Codice delle assicurazioni private (CAP) indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

3. Se non diversamente disposto nel presente decreto, si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del Testo unico bancario, dall'articolo 1 del Testo unico della finanza e dall'articolo 1 del Codice delle assicurazioni private.

 

Art. 3.

 

Prestazione dei servizi e delle attività in Italia

da parte dei soggetti del Regno Unito

dopo la data di recesso

1. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica le attività ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f), del Testo unico bancario, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attività, previa notifica alla Banca d'Italia, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica l'attività di raccolta del risparmio in regime di libera prestazione di servizi, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica, previa notifica alla Banca d'Italia, tale attività limitatamente a quanto necessario alla gestione dei rapporti instaurati precedentemente alla data di recesso e senza la possibilità di concludere nuovi contratti, nè di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso, prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attività solamente nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del Testo unico della finanza, nonchè, esclusivamente per la gestione degli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter) in essere alla data del recesso, anche nei casi in cui ciò implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti nei limiti previsti dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, fino all'adozione di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1., del Regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 e, comunque, non oltre il periodo transitorio, previa notifica alle Autorità competenti.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attività, previa notifica alle Autorità competenti.

5. Gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che, alla data di recesso, operano sul territorio della Repubblica nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possono continuare ad operare sul territorio della Repubblica con le stesse modalità, previa notifica alla Banca d'Italia.

6. La notifica all'Autorità competente è effettuata entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalità previste dalle Autorità competenti. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, le banche e le imprese di investimento del Regno Unito abilitate alla partecipazione alle aste dei titoli di Stato alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a svolgere senza necessità di notifica i servizi e le attività di cui ai commi 1, ad eccezione dell'attività di raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione, 3 e 4.

7. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica di cui ai commi da 1 a 5 che intendono operare sul territorio della Repubblica oltre il periodo transitorio presentano alle Autorità competenti, entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di avvio di detto periodo, l'istanza prevista per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attività ovvero per la costituzione di un intermediario italiano.

8. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica di cui ai commi da 1 a 5 operano in conformità alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente alla data di recesso.

9. Anche per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente decreto, le Autorità competenti esercitano nei confronti delle banche del Regno Unito, delle imprese di investimento del Regno Unito e degli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che continuano ad operare sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, i poteri loro attribuiti dalla legge, inclusi quelli in materia di prevenzione, risoluzione e gestione delle crisi, nei confronti degli intermediari extra-UE.

 

Art. 4.

 

Cessazione dei servizi e delle attività dei soggetti

del Regno Unito operanti in Italia

 

1. Gli istituti di pagamento del Regno Unito, i gestori di fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito che operano sul territorio della Repubblica, nonchè gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che operano sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o tramite agenti o soggetti convenzionati così come le banche e le imprese di investimento del Regno Unito che prestano servizi di investimento, in regime di libera prestazione, a favore di clienti al dettaglio come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera m-duodecies, del TUF, e clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del TUF, cessano l'attività entro la data di recesso. Al fine di evitare pregiudizio ai clienti, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi dalla data di recesso, con l'osservanza dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti. Nel predetto termine di 6 mesi tali soggetti proseguono l'attività svolta precedentemente alla data di recesso limitatamente alla gestione dei rapporti in essere alla data di recesso, senza possibilità di concludere nuovi contratti, nè di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.

2. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 comunicano ai clienti, agli altri soggetti con cui intrattengono rapporti nella prestazione dei servizi e alle autorità competenti le iniziative adottate per garantire l'ordinata cessazione dell'attività.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, alle banche, agli istituti di moneta elettronica e alle imprese di investimento di cui all'articolo 3, commi da 1 a 5, nei casi in cui:

a) non abbiano presentato le notifiche di cui all'articolo 3;

b) non abbiano presentato le istanze di cui all'articolo 3.

Nel caso indicato dalla lettera b) il termine di 6 mesi di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze.

4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, alle banche e alle imprese di investimento del Regno Unito è consentito di continuare a gestire gli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter), anche nei casi, di seguito elencati, in cui ciò implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti:

a) per l'ipotesi di mancata notifica ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, limitatamente ai contratti in essere alla data del recesso, per i sei mesi successivi a tale data;

b) per l'ipotesi di non presentazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 3, comma 7, limitatamente ai contratti in essere al termine del periodo consentito per la presentazione dell'istanza stessa, per i 6 mesi successivi a tale data.

5. Per gli eventuali finanziamenti concessi dai soggetti di cui ai commi 1 e 3 nell'esercizio dell'attività riservata precedentemente svolta, la cessazione dell'attività non comporta modifica dei tempi e modalità del pagamento degli interessi nonchè del rimborso del capitale da parte del cliente.

 

Art. 5.

Prestazione dei servizi e delle attività

da parte dei soggetti italiani nel Regno Unito

dopo la data di recesso

 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le SGR, le Sicav, le Sicaf, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario, aventi sede legale in Italia e che alla data di recesso operano sul territorio del Regno Unito possono continuare ad operarvi nel periodo transitorio, previa notifica alle Autorità competenti, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito.

2. La notifica alle Autorità competenti è effettuata entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalità previste dalle Autorità competenti.

3. Gli intermediari di cui al comma 1 possono continuare ad operare sul territorio del Regno Unito oltre il periodo transitorio, a condizione che, entro 12 mesi anteriori alla fine del periodo transitorio, presentino alle Autorità competenti l'istanza prevista per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attività.

 

Art. 6.

Operatività dei gestori delle sedi di negoziazione italiane

e del Regno Unito

dopo la data di recesso del Regno Unito

 

1. I gestori italiani di sedi di negoziazione possono continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito nel periodo transitorio, consentendo l'accesso agli operatori ivi stabiliti che alla data di recesso risultano già membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condizione che, entro la predetta data, per la sede di negoziazione gestita sia stata presentata, ai sensi degli articoli 26, 29 o 70 del Testo unico della finanza, istanza per l'estensione dell'operatività nel Regno Unito, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito e purchè continui ad essere rispettata la normativa europea di settore.

2. I gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito possono continuare a svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, consentendo l'accesso agli operatori ivi stabiliti che alla data di recesso risultano già membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condizione che, entro la predetta data, sia stata presentata, ai sensi degli articoli 28, 29-ter o 70 del TUF, istanza per l'estensione dell'operatività nel territorio della Repubblica e purchè continui ad essere rispettata la normativa europea di settore.

 

Art. 7.

 

Disposizioni in materia

di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Le banche di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e all'articolo 4, comma 3, gli istituti di pagamento di cui all'articolo 4, comma 1, e gli istituti di moneta elettronica di cui all'articolo 3, comma 5, e all'articolo 4, commi 1 e 3, del presente decreto, mantengono l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'articolo 128-bis del Testo unico bancario.

2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi possono non aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'articolo 128-bis del TUB purchè aderiscano o siano sottoposti a un sistema estero di composizione stragiudiziale delle controversie, partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione europea. In tale ipotesi, gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia il sistema stragiudiziale al quale aderiscono o sono sottoposti nel Paese d'origine.

3. Le banche e le imprese di investimento di cui all'articolo 3, comma 4, nonchè i soggetti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, nel periodo transitorio rispettivamente di 18 e 6 mesi previsto dalle citate disposizioni, mantengono l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, di cui all'articolo 32-ter del Testo unico della finanza.

 

Art. 8.

 

Tutela dei depositanti e degli investitori

1. Le banche di cui all'articolo 3, comma 1, con succursale nel territorio della Repubblica si considerano di diritto aderenti ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani disciplinati nel Titolo IV, Capo I, Sezione IV del Testo unico bancario, in base alle previsioni dei relativi statuti. L'adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di legge, ivi inclusi gli obblighi di contribuzione di cui all'articolo 96.2 del Testo unico bancario, ai fini del raggiungimento del livello obiettivo di cui all'articolo 96.1 del medesimo Testo unico. Entro il termine del 3° mese successivo alla data di recesso, tali banche provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l'adesione ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani.

2. Il comma 1 si applica, in quanto compatibile, alle banche di cui all'articolo 3, comma 2, fatto salvo il caso in cui queste ultime presentino al sistema di garanzia italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi depositanti continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.

3. Le banche di cui ai commi 1 e 2 procedono a dare comunicazione ai propri depositanti delle informative di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, alla 1ª occasione utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. In caso di adesione di una succursale di banca italiana al sistema di garanzia dei depositanti del Regno Unito entro la data di recesso, il sistema di garanzia italiano procede al trasferimento delle risorse di cui all'articolo 96-quater.3, comma 1, del Testo unico bancario solo ove il

termine di 6 mesi indicato nel medesimo comma sia maturato entro tale data.

5. Le banche e le imprese di investimento di cui all'articolo 3, comma 4, si considerano di diritto aderenti ai sistemi di indennizzo italiani disciplinati dall'articolo 59 del Testo unico della finanza.

L'adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di legge. Entro il termine di 30 giorni successivi alla data di recesso, tali banche e imprese di investimento provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l'adesione ai sistemi di indennizzo italiani, in conformità all'articolo 7 del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 14 novembre 1997, n. 485.

6. Il comma 5 si applica, in quanto compatibile, alle banche e alle imprese di investimento del Regno Unito che, alla data del recesso, prestano servizi di investimento in regime di libera prestazione, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema di indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.

7. Le banche e le imprese di investimento di cui ai commi 5 e 6 procedono a dare immediata comunicazione ai propri investitori delle informative prescritte dalle Autorità di vigilanza di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c), della legge 24 aprile 1998, n. 128, alla 1ª occasione utile e, comunque, entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. I commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano anche ai gestori di fondi di cui all'articolo 4, comma 1, e alle banche e alle imprese di investimento che cessino i servizi e le attività secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema di indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.

 

Art. 9.

 

Operatività in Italia delle imprese di assicurazione

del Regno Unito dopo la data di recesso

 

1. Le imprese del Regno Unito che, alla data di recesso, sono abilitate ad esercitare l'attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, rispettivamente ai sensi degli articoli 23 e 24 del Codice delle assicurazioni private, sono cancellate, a tale data, dall'Elenco delle imprese UE di cui all'articolo 26 del Codice. Al fine di garantire la continuità dei servizi nei confronti di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, tali imprese proseguono, nel periodo transitorio, l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, nè rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) dà adeguata evidenza al pubblico.

2. Le imprese di cui al comma 1 presentano all'IVASS, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano contenente le misure di gestione che consentono alle stesse di procedere con regolarità e speditezza alla corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso, inclusi i pagamenti dei sinistri. L'IVASS può in ogni momento richiedere all'impresa aggiornamenti e integrazioni al piano presentato. Se l'impresa non riesce ad assicurare la completa realizzazione del piano entro il termine del periodo transitorio ne dà tempestiva notizia all'IVASS, al più tardi nei 90 giorni antecedenti a tale data, presentando istanza di proroga. L'istanza è adeguatamente motivata dall'impresa, in ragione della struttura, articolazione e durata in un arco temporale pluriennale dei contratti e delle coperture in essere. L'IVASS valuta l'istanza, nonchè le iniziative da assumere per la tutela degli interessi di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, anche consultando l'Autorità di vigilanza competente dello Stato di origine. Entro 15 giorni dalla data di recesso le imprese di cui al comma 1 informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività ad esse applicabile. Le imprese di cui al comma 1 effettuano tale comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della data di recesso, agli adempimenti informativi richiesti dalle Autorità di settore.

3. A partire dalla data di recesso il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa o esercitare altre forme di scioglimento del vincolo contrattuale e le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della 1ª annualità successiva alla data di recesso.

4. Alle imprese di cui al comma 1 nel periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 193 del Codice delle assicurazioni private e ogni altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L'IVASS può applicare le sanzioni di cui al Titolo XVIII del medesimo Codice.

5. Al fine di assicurare lo scambio informativo per la realizzazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del Codice delle assicurazioni private.

 

Art. 10.

 

Operatività in Italia degli intermediari assicurativi,

anche a titolo accessorio, o riassicurativi

del Regno Unito dopo la data di recesso

 

1. Gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito che, alla data di recesso, operano l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, ai sensi del Titolo IX del Codice delle assicurazioni private, cessano tale attività entro tale data e sono cancellati dall'elenco annesso al Registro degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, del Codice. Al fine di evitare pregiudizio ai contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi dalla data di recesso. Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti non possono avviare nuove attività di distribuzione nè rinnovare anche tacitamente i rapporti già esistenti. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.

2. Entro 15 giorni dalla data di recesso gli intermediari di cui al comma 1 informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito web, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività ad essi applicabile. Gli intermediari di cui al comma 1 effettuano tale comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della data di recesso, agli adempimenti informativi richiesti dalle Autorità di settore.

3. Gli intermediari di cui al comma 1, nel periodo transitorio ivi previsto, continuano ad essere soggetti al regime di cui al Titolo IX, Capo II, Sezione IV del Codice delle assicurazioni private e ogni altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L'IVASS può applicare le sanzioni di cui al Titolo XVIII del medesimo Codice.

 

Art. 11.

 

Operatività nel Regno Unito delle imprese

di assicurazione e di riassicurazione italiane

dopo la data di recesso

1. Le imprese italiane che, alla data di recesso, sono abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi proseguono l'esercizio dell'attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del Codice delle assicurazioni private e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.

 

Art. 12.

 

Disposizioni riguardanti

i limiti di investimento dei Fondi pensione

1. Durante il periodo transitorio, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 2 settembre 2014, n. 166, gli investimenti, detenuti dai Fondi pensione in esso ricompresi alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quote o azioni di OICVM e FIA del Regno Unito sono assimilati, rispettivamente, agli OICVM e ai FIA UE.

 

Art. 13.

 

Disposizioni fiscali

1. Fino al termine del periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, ivi incluse quelle connesse con l'esistenza di una direttiva UE. Le disposizioni derivanti dall'attuazione di direttive e regolamenti dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e accise si continuano ad applicare in quanto compatibili.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità e i termini per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1.

 

Sezione II

 

DISPOSIZIONI

PER LA TUTELA DEI CITTADINI ITALIANI

 

Art. 14.

 

Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini

del Regno Unito e dei loro familiari anche non aventi

la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea presenti sul territorio nazionale alla data

di recesso del Regno Unito dall'Unione europea

 

1. I cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi degli articoli 10 e 17, del decreto legislativo n. 30 del 2007, possono chiedere al Questore della provincia in cui dimorano, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 è rilasciato quando il richiedente soggiorna regolarmente, in modo continuativo, sul territorio nazionale da almeno 5 anni alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2-bis e 2-ter, nonchè all'articolo 9, commi 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

4. Nel caso in cui non sussista il requisito di cui al comma 2, i cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, possono chiedere al Questore, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio di un permesso di soggiorno con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 286 del 1998. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma reca la dicitura "per residenza", è valido 5 anni e, previa domanda corredata di nuove fotografie, è rinnovabile alla scadenza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 2-bis e 2-ter, e 9, commi 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

5. I cittadini del Regno Unito e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 4, possono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1, se hanno maturato 5 anni di regolare e continuativo soggiorno sul territorio nazionale.

6. A decorrere dall'1 gennaio 2021, le carte di soggiorno rilasciate ai sensi degli articoli 10 e 17, del decreto legislativo n. 30 del 2007, detenute dai familiari del cittadino del Regno Unito non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea non sono più valide per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato. Nei confronti dell'esibitore si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, e si procede ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al cittadino del Regno Unito regolarmente iscritto in anagrafe ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007, che entro il 31 dicembre 2020 non ha chiesto al Questore della provincia in cui dimora il rilascio del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo.

7. A decorrere dall'1 gennaio 2021, ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998, e del relativo regolamento di attuazione, salvo quanto previsto nei precedenti commi.

8. Il presente articolo si applica soltanto in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo e dalla data dell'effettivo recesso.

 

Art. 15.

 

Disposizioni in materia

di concessione della cittadinanza

1. Ai fini della concessione della cittadinanza italiana i cittadini del Regno Unito sono equiparati, fino alla prestazione del giuramento, ai cittadini dell'Unione europea, se hanno maturato il requisito di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e presentano la domanda entro il 31 dicembre 2020.

 

Art. 16.

 

Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani

1. Per potenziare i servizi consolari prestati ai cittadini italiani, sono autorizzati i seguenti interventi:

a) la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020 per l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria o la costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito;

b) la spesa di € 750.000 per l'anno 2019 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

c) la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per incrementare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari.

2. Per migliorare i servizi consolari forniti ai cittadini e alle imprese, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole "2.870 unità" sono sostituite dalle seguenti: "2.920 unità". Ai fini dell'incremento del contingente previsto, è autorizzata la spesa pari a € 1.127.175 per l'anno 2019, € 2.299.437 per l'anno 2020, € 2.345.426 per l'anno 2021, € 2.392.334 per l'anno 2022, € 2.440.181 per l'anno 2023, € 2.488.985 per l'anno 2024, € 2.538.764 per l'anno 2025, € 2.589.540 per l'anno 2026, € 2.641.330 per l'anno 2027 ed € 2.694.157 a decorrere dall'anno 2028.

3. All'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all'Ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica". L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, è abrogato. Le dichiarazioni di cui al presente comma presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora ricevute dall'Ufficiale di anagrafe hanno decorrenza dalla medesima data.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a € 5.877.175 per l'anno 2019, € 6.299.437 per l'anno 2020 e € 5.345.426 per l'anno 2021, € 5.392.334 per l'anno 2022, € 5.440.181 per l'anno 2023, € 5.488.985 per l'anno 2024, € 5.538.764 per l'anno 2025, € 5.589.540 per l'anno 2026, € 5.641.330 per l'anno 2027 ed € 5.694.157 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per € 5.877.175 per l'anno 2019, € 6.299.437 per l'anno 2020 e € 5.694.157 annui a decorrere dall'anno 2021.

5. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 17.

 

Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie

nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale

 

1. In caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo, al fine di salvaguardare i diritti in materia di tutela della salute dei cittadini britannici, degli apolidi e dei rifugiati che sono soggetti alla legislazione del Regno Unito, nonchè dei loro familiari e superstiti, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, si applica, fino al 31 dicembre 2020, il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

2. Al fine di agevolare la salvaguardia dei diritti di cui al comma 1, le Autorità e le Istituzioni competenti italiane applicheranno nei confronti delle Autorità e Istituzioni del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord le disposizioni del Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce la modalità di applicazione del Regolamento (CE) 883/2004.

 

Sezione III

 

PARTECIPAZIONE ITALIANA

A ISTITUZIONI FINANZIARIE

E GRUPPI INTERGOVERNATIVI

INTERNAZIONALI

 

Art. 18.

 

Sostituzione del capitale del Regno Unito

nella Banca europea per gli investimenti

1. Al fine di consentire la sostituzione del capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) sottoscritto dal Regno Unito, garantendo in tal modo l'operatività, la solvibilità e il merito di credito della Banca stessa, è autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca nella forma di ulteriori azioni di capitale a chiamata.

2. La sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 1 è pari a complessivi € 6.855.963.864 e comporta un aumento della quota di capitale dell'Italia nella Banca dal 16,1% al 19,2%.

3. La sottoscrizione di cui al comma 2 non comporta oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 19.

 

Supporto all'attività internazionale

1. Per le finalità di cui all' articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per potenziare le attività a supporto dei negoziati europei e internazionali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali nel rispetto dei limiti della dotazione organica, a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a 30 unità di personale di alta professionalità da inquadrare nel profilo di area terza. Le procedure concorsuali di cui al 1° periodo si svolgono nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad € 220.000 per l'anno 2019 e ad € 1.310.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga al secondo periodo del medesimo comma 298 e al comma 344 del predetto articolo 1.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 586 l'ultimo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 586 è inserito il seguente: "586-bis. Per le finalità di cui al comma 586, la delegazione per la Presidenza italiana del G20 e il Ministero dell'Economia e delle Finanze possono stipulare contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile."

3. Agli oneri di cui al comma 2, lettera b), pari a € 1.200.000 per l'anno 2019, € 1.650.500 per l'anno 2020 e a € 1.669.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, numero 246, le parole: "entro il tetto massimo di € 15.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 70% delle risorse residue nel conto nell'anno considerato".

 

Capo III

 

GARANZIA CARTOLARIZZAZIONE SOFFERENZE

(GACS)

 

Art. 20.

 

Garanzia cartolarizzazione sofferenze

1. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per 24 mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al presente Capo, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di seguito denominati società cedenti, aventi sede legale in Italia, di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze, nel rispetto dei criteri e delle condizioni indicati nel Capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, come modificato dal presente decreto.

2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze può, con proprio decreto, prorogare il periodo di cui al comma 1 per ulteriori 12 mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea.

3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 3 mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea di cui al comma 1, incarica, anche avvalendosi del soggetto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016, uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità del rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente Capo e nella decisione della Commissione europea. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo complessivo di € 150.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 a valere sulle risorse di cui all'articolo 24.

Art. 21.

 

Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18,

convertito, con modificazioni,

dalla legge 8 aprile 2016, n. 49

 

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole "alla data della cessione" sono soppresse;

b) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti lettere:

"f-bis) deve essere previsto che il soggetto incaricato della riscossione dei crediti sia sostituito, successivamente alla escussione della garanzia, qualora il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 100% per 2 date consecutive di pagamento degli interessi, ivi inclusa la data rilevante per la suddetta escussione;

f-ter) nel caso di sostituzione, nessuna penale o indennizzo sono dovuti al soggetto sostituito e il medesimo ha l'obbligo di collaborare in buona fede al fine di consentire la rapida ed efficace sostituzione; la società cessionaria dà evidenza di aver adottato idonee procedure che consentano una rapida ed efficace sostituzione;

il nuovo soggetto incaricato della riscossione non può essere collegato al soggetto sostituito.".

2. All'articolo 5 del decreto-legge n. 18 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti "a BBB o equivalente";

b) il comma 2 è abrogato.

3. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, qualora ad una data di pagamento degli interessi sui Titoli mezzanine, il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90%, gli interessi sui Titoli mezzanine riferiti a quella data di pagamento sono differiti all'avvenuto integrale rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data di pagamento in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100%."

4. All'articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2016, il comma 1-bis, è sostituito dal seguente: "1-bis. I pagamenti di cui al comma 1, numero 2), sono, in tutto o in parte, condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad una data di pagamento delle somme di cui al comma 1, numero 2), il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90%, i pagamenti di cui al comma 1, numero 2) che sono condizionati ad obiettivi di performance sono differiti, per la parte che rappresenta un ammontare non inferiore al 20% dei pagamenti complessivi di cui al comma 1, numero 2), fino alla data di completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100%."

5. All'articolo 9 del decreto-legge n. 18 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini della determinazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento a 3 panieri CDS definiti come il paniere di contratti swap sul default di singole società (credit default swap - CDS) riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody's, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a:

i) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il 1° paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB/Baa2/BBB/
BBB;

ii) BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il 2° Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/Baa1/BBB+/
BBB H,

iii) BBB+/Baa1, A-/A3 o A/A2 per il 3° paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è A-/A3/A-/A L.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nel caso in cui sui Titoli senior siano stati rilasciati più rating, per l'individuazione del Paniere si considera il rating più basso. La composizione dei Panieri CDS è indicata nell'allegato 1 al presente decreto. La composizione dei panieri CDS è aggiornata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di escludere gli emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da non ricadere più nei rating indicati al comma 1 e di includere nuovi emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da ricadere nei rating indicati al comma 1. La composizione è altresì aggiornata in caso di rinnovo della garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Nel caso in cui, in occasione di un aggiornamento della composizione dei panieri CDS, si constati che gli emittenti inclusi in uno o più panieri siano meno di 3 il calcolo del corrispettivo della garanzia è definito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in conformità delle decisioni della Commissione europea.";

c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole "6 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "2 mesi";

2) alla lettera d), punto i), le parole "2,7 volte" sono sostituite dalle seguenti: "2,76 volte";

3) alla lettera d) punto ii), le parole "8,98 volte" sono sostituite dalle seguenti: "9,23 volte".

6. L'allegato 1 al decreto-legge n. 18 del 2016 è sostituito dal seguente:

"Allegato 1. PANIERI CDS

1) Primo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB/Baa2/BBB/BBB)

Ubi Banca Spa

Mediobanca Spa

Unicredit Spa

Intesa Sanpaolo Spa

Assicurazioni Generali Spa

Enel Spa

Acea Spa

Atlantia Spa

2) Secondo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H)

Mediobanca Spa

Unicredit Spa

Intesa Sanpaolo Spa

Assicurazioni generali Spa

Enel Spa

Acea Spa

Eni Spa

Atlantia Spa

3) Terzo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è A-/A3/A-/A L)

Assicurazioni generali Spa

Enel Spa

Eni Spa

7. All'allegato 2 al decreto-legge n. 18 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il punto (2), lettera b), è sostituto dal seguente: "Il tasso di sconto applicabile è 2,75%.";

b) al punto (4), lettera a., le parole "2,7 volte" sono sostituite dalle seguenti: "2,76 volte";

c) al punto (4), lettera b), le parole "8,98 volte" sono sostituite dalle seguenti: "9,23 volte";

d) al punto (5), le parole "I fattori 2,7 e 8,98" sono sostituite dalle seguenti: "I fattori 2,76 e 9,23";

e) al punto (11) le parole "un tasso di sconto al 2%" sono sostituite dalle seguenti: "un tasso di sconto al 2.75%" e le formule:

"P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)³ + 5(1 + r)² )/(7 + 4r) * (CDS5y - CDS3y) = 2.70 * (CDS5y - CDS3y)

P3-5y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)³ + 3(1+r)/(3+2r) *(CDS7y - CDS5y ) = 8.98 * (CDS7y - CDS5y)"

sono sostituite dalle seguenti:

"P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)³ + 5(1 + r)²) /(7 + 4r) * (CDS5y - CDS3y ) = 2.76 * (CDS5y - CDS3y )

P5-7y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)³ + 3(1+r)²/(3+2r) * (CDS7y - CDS5y ) = 9.23 * (CDS7y - CDS5y)".

8. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle garanzie concesse entro il 6 marzo 2019 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2016.

 

Art. 22.

 

Disposizioni di attuazione

1. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze possono essere integrate le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, anche al fine di rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio ivi comprese quelle sull'evoluzione dei recuperi effettivi rispetto a quelli inizialmente previsti, da trasmettere al Ministero al momento della richiesta della garanzia.

 

Art. 23.

 

Copertura finanziaria

1. Per le finalità di cui al presente Capo, la dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Fondo di garanzia è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo. Le somme di cui al presente comma sono versate sulla contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016.

2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 24.

 

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 25 marzo 2019

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