ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 27 aprile 2018, n. 38 (*).nel testo coordinato con la LEGGE 21 giugno 2018, n. 77.

(Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2018) (Gazzetta Ufficiale n.146 del 26 giugno 2018)

 

Misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia SPA.

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(*) Le parti aggiunte o modificate dalla legge di conversione sono riportate in corsivo.

Art. 1.

Misure urgenti

per assicurare il completamento della procedura

di cessione dei complessi aziendali

facenti capo ad Alitalia SPA

1. All'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (1), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "sino al 30 aprile 2018" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 ottobre 2018";

b) al comma 2, al 2° periodo, le parole: "ed è restituito entro il termine dell'esercizio" sono soppresse;

c) al comma 2, il 3° periodo è sostituito dal seguente: "L'intero finanziamento è restituito entro il 15 dicembre 2018.".

1-bis. I Commissari della società Alitalia - Società Aerea Italiana - SPA in amministrazione straordinaria trasmettono alle Camere una relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa nell'ambito della procedura di cessione, evidenziando, in particolare, i dati riferiti:

a) ai contratti aziendali in corso di fornitura carburante, di leasing e di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè ai contratti di servizi esternalizzati maggiormente rilevanti;

b) all'andamento dei crediti commerciali e delle altre attività finanziarie, sia antecedenti che successivi all'amministrazione straordinaria, dando altresì conto degli eventuali contenziosi in essere e delle operazioni di recupero dei crediti e delle altre attività patrimoniali, finalizzate alla salvaguardia del capitale d'impresa;

c) alla consistenza della forza lavoro impiegata, suddivisa in base alla tipologia contrattuale, e al numero di unità di personale dipendente in cassa integrazione guadagni;

d) al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del programma di cessione di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con particolare riferimento alle modalità di rimborso del finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successivamente incrementato di ulteriori 300 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

1-ter. La relazione di cui al comma 1-bis è trasmessa entro l'1 agosto 2018 e nella medesima relazione i commissari danno conto anche delle attività compiute nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione. I commissari trasmettono altresì una relazione conclusiva alle Camere entro il 31 ottobre 2018.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2017, pag. 2813; 2018, pag. 260; I.L.P. 2017, pag. 1443.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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