ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2003, n. 356 (54). nel testo coordinato con la LEGGE 27 febbraio 2004, n. 48.

(Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003) (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004)

 

Abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004).

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(54) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 245; I.L.P. 2004, pag. 132. Le parti aggiunte o modificate dalla legge di conversione sono riportate in corsivo.

Art. 1.

1. E' abrogato l'articolo 3, comma 78, della legge 24 dicembre 2003, numero 350 (55). Mediante accordi definiti tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sarà definita la posizione del personale del comparto Ministeri appartenente alle ex carriere direttive, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex ottava qualifica funzionale. Le risorse derivanti dall'abrogazione del citato comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pari a 7,4 milioni di euro per il 2004 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, vanno ad incrementare i finanziamenti di cui al comma 46 dell'articolo 3 della medesima legge n. 350 del 2003.

1-bis. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(55) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 245; I.L.P. 2004, pag. 132.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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