ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 228.
(Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2010)
Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
CAPO I
INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE
E DI STABILIZZAZIONE
Art. 1
Iniziative in favore dell'Afghanistan
1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan è autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 16.500.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e di € 1.500.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano.
2. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.
3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, si provvede all'organizzazione di una Conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative "Afghana".
5. Il Ministero degli Affari Esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.
6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento della componente civile del Provincial Reconstruction Team in Herat, è autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 24.244.
Art. 2.
Interventi di cooperazione allo sviluppo
e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione
1. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonchè il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 10.500.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonchè la spesa di € 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori.
Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli Affari Esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15%, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.
2. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 1.000.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'addestramento della polizia federale irachena e delle forze di sicurezza kosovare, al reinserimento nella vita civile del personale militare serbo in esubero e alla distruzione di munizioni obsolete in Albania.
3. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 800.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale speciale delle Nazioni unite per il Libano.
4. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 617.951 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonchè ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 14.327.451 per gli interventi a sostegno della stabilizzazione in Iraq e Yemen, per il contributo all'Unione per il Mediterraneo e la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio.
6. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 10.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (12), destinato al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero.
7. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub-sahariana è autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 2.750.000 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2011 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
8. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 1.583.328 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni internazionali.
9. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 454.050 per l'invio in missione di personale di ruolo presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. E' altresì autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 61.971 per il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, spetta ogni 6 mesi ed è acquisito dopo 4 mesi ancorchè i viaggi siano stati effettuati precedentemente. E' altresì autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 180.436 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario è corrisposta un'indennità pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.
10. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 318.700 per la partecipazione di personale del Ministero degli Affari Esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei rappresentanti speciali dell'Unione europea. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente. E' altresì autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 36.000 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, del personale del Ministero degli Affari Esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan.
11. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 300.000 per assicurare la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa adriatico-ionica al fine di attuare il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti per il rafforzamento della cooperazione regionale nell'area.
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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 245; I.L.P. 2004, pag. 132.
Art. 3.
Regime degli interventi
1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente Capo, il Ministro degli Affari Esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2.
2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero degli Affari Esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.
3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2, al personale inviato in breve missione per le attività e le iniziative di cui agli articoli 1 e 2, incluso quello di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
4. Il Ministero degli Affari Esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unità tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, è autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'amministrazione.
5. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente Capo si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonchè l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 219.
6. Alle spese previste dagli articoli 1 e 2 non si applica l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (13).
7. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli Affari Esteri, con il quale sono stabilite:
a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di Governo;
b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli Affari Esteri, di una apposita struttura (Task Force), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi;
c) l'istituzione di un Comitato di controllo degli interventi.
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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pagg. 2244, 2694; I.L.P. 2008, pagg. 1462, 1812.
CAPO II
MISSIONI INTERNAZIONALI
DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
Art. 4.
Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
1. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 380.770.000 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
2. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 106.240.346 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
3. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 35.770.354 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 147.799 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 4, comma 4, del D.L. 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
5. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 12.935.084 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
6. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 594.139 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
7. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 60.346 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union class="tabella" Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'art. 4, comma 7, del D.L. 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
8. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 126.459 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni unite e dell'Unione africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
9. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 206.026 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
10. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 132.039 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
11. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 653.993 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
12. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 694.810 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 4, comma 12, del D.L. 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
13. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 25.112.656 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
14. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 4.107.115 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
15. E' autorizzata, dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 12.169.041 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
16. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 681.198 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
17. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di € 80.506.000 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.
18. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa complessiva di € 7.988.794 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di € 6.378.204 in Afghanistan, € 1.200.000 in Libano, € 410.590 nei Balcani.
19. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 3.497.465 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 4, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
20. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 853.940 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di € 30.700 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
21. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 64.040 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
22. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 269.002 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
23. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 8.297.164 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 4, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
24. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 1.471.724 e di € 368.141 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 4, comma 25, del D.L. 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
25. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 411.201 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
26. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 309.077 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 4, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
27. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 260.991 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della Giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 29, del D.L.e 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
28. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 19.254 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 30, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
29. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 96.971 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 31, del D.L. 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
30. E' autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di € 5.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
31. La dotazione del fondo di cui all'articolo 55, comma 5-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le esigenze ivi previste anche connesse con le missioni internazionali, è stabilita in € 2.500.000 per l'anno 2011. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di € 2.500.000.
32. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in attuazione del memorandum di intesa di cooperazione tecnica nel settore della sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, stipulato il 30 giugno 2010, è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, al Governo della Repubblica di Panama quattro unità navali "classe 200/s" in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.
Art. 5.
Disposizioni in materia di personale
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e l'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta:
a) nella misura del 98%, al personale impiegato nelle missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, ed EUPM e nella unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 4, commi 8, 22 e 26;
b) nella misura del 98% calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16;
c) nella misura intera incrementata del 30%, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Skopje, di cui all'articolo 4, comma 3.
3. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 248, è inserito il seguente:
"Art. 248-bis. (APR di peso inferiore a 20 chilogrammi). - 1. La conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla navigazione e certificati dalla competente struttura del Ministero della Difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro, impiegati dalle Forze armate entro aree identificate e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui all'articolo 247, comma 4, è affidata a personale militare in possesso di idonea qualifica e non comporta la corresponsione di specifici emolumenti. I criteri d'impiego dei medesimi APR e le modalità per il conseguimento della qualifica per la conduzione degli stessi sono disciplinati dal regolamento.".
Art. 6.
Disposizioni in materia penale
1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
Art. 7.
Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque, per il Ministero della Difesa, pari a € 345.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 8.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 8.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a € 754.300.000 per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006. n. 296 (14), e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 dicembre 2010