ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
DECRETO-LEGGE 29 marzo 2004, n. 81.
(Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2004)
Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
...omissis...
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure:
a) è istituito presso il Ministero della Salute un Centro di coordinamento tra le istituzioni nazionali e regionali per la valutazione e gestione dei rischi e per la comunicazione alla popolazione e agli operatori; è autorizzata la spesa di € 32 milioni e 650 mila per l'anno 2004, di € 25 milioni e 450 mila per l'anno 2005 e di € 31 milioni e 900 mila a decorrere dall'anno 2006, per l'attività ed il funzionamento del Centro;
b) è istituito un Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con l'Istituto superiore di sanità e altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in Milano; sono autorizzate le seguenti spese:
1) la spesa di € 7 milioni e 28 mila per l'anno 2004, di € 6 milioni e 508 mila per l'anno 2005 e di € 6 milioni e 702 mila a decorrere dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e alla ricerca in base a un programma approvato con decreto del Ministro della Salute, nonché, per quanto di pertinenza dello Stato, al rimborso delle spese di costituzione dell'Istituto medesimo;
2) la spesa di € 5 milioni per l'anno 2004 per gli interventi di ristrutturazione degli uffici adibiti a sede dell'Istituto, nonché per le attrezzature del medesimo, previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della Salute;
c) al fine di assicurare il collegamento funzionale operativo con i laboratori avanzati degli Stati Uniti, per l'affinamento continuo delle metodiche e la preparazione degli operatori, è autorizzata la spesa di € 12 milioni e 945 mila per l'anno 2004, di € 12 milioni e 585 mila per l'anno 2005 e di € 12 milioni e 720 mila per l'anno 2006.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede, quanto a € 5.000.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 20004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute, e quanto a € 52.623.000 per l'anno 2004, € 44.543.000 per l'anno 2005 ed € 51.322.000 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute.
2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 marzo 2004