ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
DECRETO-LEGGE 29 novembre 2004, n. 281.
(Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2004)
Modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
...omissis...
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Nuovi requisiti per l'ammissione alla procedura
di ristrutturazione economica e finanziaria
1. L'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 (13), è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Requisiti per l'ammissione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (14), di seguito denominato: "decreto legislativo n. 270", purchè abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:
a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a 500 da almeno un anno;
b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro.».
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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 804.
(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 2568.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 novembre 2004