ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
DECRETO-LEGGE 3 agosto 2009, n. 103.
(Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009)
Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
...omissis...
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Modificazioni al decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78
1. Al decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (1), recante: provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, nel testo convertito dalle Camere, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro per la Semplificazione Normativa, individua gli interventi, relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonchè, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.";
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Ciascun Commissario, sentiti gli Enti locali interessati, emana gli atti, e i provvedimenti, nonchè cura tutte le attività, di competenza delle Amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (2).";
3) al 3° periodo del comma 4-quater, le parole da: "L'amministratore delegato" fino a: "è nominato" sono sostituite dalle seguenti: "E' nominato un";
b) al comma 3 dell'articolo 13-bis sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
c) all'articolo 17:
1) i primi 3 periodi del comma 30-ter sono sostituiti dai seguenti: "Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.";
2) al comma 30-quater, lettera a), dopo le parole: "controllo preventivo di legittimità" sono aggiunte le seguenti: ", limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo".
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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pag. 1892; I.L.P. 2009, pag. 1284.
(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 3604; 2009, pag. 612; I.L.P. 2008, pag. 2469; 2009, pag. 412.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 agosto 2009