ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
DECRETO-LEGGE 3 aprile 2006, n. 135 (5). convertito, senza modificazioni, in LEGGE 1 giugno 2006, n. 201.
(Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2006) (Gazzetta Ufficiale n. 126 dell'1 giugno 2006)
Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 1254.
Art. 1.
1. Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata e per assicurare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il Ministro dell'Interno, entro il limite di spesa di € 8.844.000,00, può autorizzare l'ulteriore trattenimento in servizio, fino al 30 settembre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 63° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda. Per il predetto personale le disposizioni di cui all'art. 47, commi 9 e 10, della legge n. 121/1981, possono trovare applicazione solo se alla scadenza del periodo di trattenimento l'assunzione sia espressamente autorizzata e fatte salve le assunzioni programmate per i volontari in ferma breve e annuale delle Forze armate, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad € 8.844.000,00 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (6).
3. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 212; I.L.P. 2006, pag. 118.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.