ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
DECRETO-LEGGE 3 aprile 2006, n. 135.
(Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2006)
Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
...omissis...
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata e per assicurare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il Ministro dell'Interno, entro il limite di spesa di € 8.844.000,00, può autorizzare l'ulteriore trattenimento in servizio, fino al 30 settembre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 63° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda. Per il predetto personale le disposizioni di cui all'articolo 47, commi 9 e 10, della legge n. 121/1981, possono trovare applicazione solo se alla scadenza del periodo di trattenimento l'assunzione sia espressamente autorizzata e fatte salve le assunzioni programmate per i volontari in ferma breve e annuale delle Forze armate, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad € 8.844.000,00 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (1).
3. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 212; I.L.P. 2006, pag. 118.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 aprile 2006