ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 3 aprile 2006, n. 136 (7). convertito, senza modificazioni, in LEGGE 1 giugno 2006, n. 202.

(Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2006) (Gazzetta Ufficiale n. 126 dell'1 giugno 2006)

 

Proroga di termini in materia di ammortizzatori sociali.

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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 1254; I.L.P. 2006, pag. 946.

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (8), dopo le parole: "entro il 13 dicembre 2006", sono inserite le seguenti: "e, per gli accordi governativi di settore o di area, fino al 31 dicembre 2007,".

2. All'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 68/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2006 (9), le parole: "31 marzo 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2006" ed al quarto periodo le parole: "15 aprile 2006" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2006".

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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 212; I.L.P. 2006, pag. 118.

(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 1177; I.L.P. 2006, pag. 946.

Art. 2.

1. Il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà di cui all'articolo 11, comma 3, del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (10), è incrementato per l'anno 2006 di un importo pari a 15 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2006, ai provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2006, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 1604; I.L.P. 2005, pag. 1131.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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