ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2021, n. 56.

(Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021)

 

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

 

il seguente decreto-legge:

 

Art. 1.

 

Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile

1. All'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (1), relativo alla disciplina del lavoro agile nelle Amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il 2° periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, le Amministrazioni di cui al 1° periodo, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonchè nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID-19.";

b) al comma 2, dopo le parole "tutela della salute" sono inserite le seguenti: "e di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19".

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al 1° periodo, dopo la parola "telelavoro" sono aggiunte le seguenti: "e del lavoro agile";

b) al 3° periodo, le parole "60%" sono sostituite dalle seguenti: "15%";

c) al 4°o periodo le parole "30%" sono sostituite dalle seguenti: "15%".

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2020, pag. 2445.

Art. 2.

Proroga dei termini di validità di documenti

di riconoscimento e di identità, nonchè di permessi

e titoli di soggiorno e documenti di viaggio

 

1. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validità di documenti di riconoscimento e di identità, le parole "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021".

2. All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";

b) dopo il 1° periodo, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Nelle more della suddetta scadenza, gli interessati possono egualmente presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al 1° periodo la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli Uffici competenti.".

 

Art. 3.

 

Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli Enti locali, delle regioni e delle Camere di commercio,

e il riequilibrio finanziario degli Enti locali

1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 per gli Enti locali, di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021.

2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (2), sono così prorogati per l'anno 2021:

a) il rendiconto relativo all'anno 2020 è approvato da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 giugno 2021;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 è approvato entro il 30 novembre 2021.

4. All'articolo 111, comma 2-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021".

5. Per l'anno 2021, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n.118 del 2011, è prorogato al 30 giugno 2021.

6. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2021:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, letterab), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla Giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla Giunta regionale entro il 30 settembre 2021.

7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del 30 maggio, di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (3), relativi all'invio della certificazione dei risultati conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al 30 giugno 2021.

8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio d'esercizio delle Camere di commercio, delle loro Unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito all'esercizio 2020, fissato al 30/4/2021, è prorogato alla data del 30/6/2021.

9. I termini di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, nonchè di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati al 30 giugno 2021, qualora, rispettivamente, i termini di novanta e di 60 giorni, siano scaduti antecedentemente alla predetta data.

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2011, pag. 2279.

(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2017, pag. 196; I.L.P. 2017, pag. 68.

 

Art. 4.

 

Proroga in materia di esercizio di poteri speciali

nei settori di rilevanza strategica

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole "fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 3-quater, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

Art. 5.

 

Proroga di termini in materia di patenti di guida,

rendicontazione da parte di imprese ferroviarie,

navi da crociera e revisione periodica dei veicoli

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, dopo le parole "è espletata" sono inserite le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021, e per quelle presentate dall'1 gennaio 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza tale prova è espletata".

2. All'art. 214, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie per ottenere i benefici a compensazione delle perdite subite a causa dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al 2° periodo, le parole "entro il 15 marzo 2021" sono

sostituite dalle seguenti: "entro il 15 maggio 2021";

b) al 3° periodo, le parole "entro il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 giugno 2021".

3. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo all'attività delle navi da crociera, le parole "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, 1° periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è differito al 31 dicembre 2021.

Art. 6.

 

Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonchè dei consulenti del lavoro

1. All'articolo 6, comma 8, 1° periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis".

Art. 7.

 

Proroga della sospensione della revoca

degli stanziamenti dei Fondi investimenti

 

1. All'articolo 265, comma 15, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021".

2. Le disposizioni indicate dall'articolo 1, comma 24, 2° periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano per l'anno 2021.

Art. 8.

 

Interventi finanziati dal Fondo

per lo sviluppo e la coesione

1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

Art. 9.

 

Misure urgenti in materia di controlli radiometrici

 

1. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il 1° periodo è sostituito dal seguente: "Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'All. XIX al presente decreto.".

 

Art. 10.

 

Accelerazione di interventi per far fronte

all'emergenza sanitaria da COVID-19

1. Le disposizioni di cui all'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.

Art. 11.

 

Proroga di misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica

da COVID-19 in ambito penitenziario

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 2, le parole "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";

b) all'articolo 29, comma 1, le parole "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";

c) all'articolo 30, comma 1, le parole "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021".

Art. 12.

 

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 2021

 

 

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