ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n. 271.

(Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005)

 

Proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (1), come sostituiti ed introdotti dall'articolo 8 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 (2), e, successivamente, dall'articolo 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (3), le parole: "1 gennaio 2006", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1 marzo 2006".

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 1604; I.L.P. 2005, pag. 1131.

(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 2564; I.L.P. 2005, pag. 1802.

(3) Ved. a pag. 154.

Art. 2.

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le parole: "1 gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "1 marzo 2006".

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2005

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