ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 161.

(Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019)

 

Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

...omissis...

 

EMANA

 

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

 

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole "alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020";

2) al comma 2, le parole "a decorrere dall'1 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'1 marzo 2020".

Art. 2.

 

Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni

di conversazioni o comunicazioni

 

1. Al Codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 114 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. E' sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415-bis.";

b) all'articolo 242:

1) al comma 2, le parole: "acquisito un nastro magnetofonico" sono sostituite dalle seguenti: "acquisita una registrazione" e le parole: "a norma dell'articolo 493-bis, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "a norma dell'articolo 268, comma 7";

2) la Rubrica è sostituita dalla seguente: "Art. 242. (Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni)";

c) all'articolo 266, al comma 2-bis, le parole "e per i delitti dei Pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, determinata ai sensi dell'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti:

"e per i delitti dei Pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la Pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, determinata a norma dell'articolo 4";

d) all'articolo 267:

1) al comma 1, le parole "e per i delitti dei Pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, determinata ai sensi dell'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "e dai delitti dei Pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la Pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, determinata a norma dell'articolo 4";

2) al comma 2-bis dopo le parole "di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater" sono aggiunte le seguenti: "e per i delitti dei Pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la Pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, determinata a norma dell'articolo 4";

3) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. In apposito registro riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.";

e) all'articolo 268:

1) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Il Pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinchè nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini.";

2) il comma 2-ter è abrogato;

3) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al Pubblico Ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal Pubblico ministero, salvo che il Giudice non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il Giudice autorizza il Pubblico Ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

6. Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il Giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle Parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il Pubblico Ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno 24 ore prima.

7. Il Giudice, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni, informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.";

f) all'articolo 269:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'Ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Al Giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.";

2) il comma 1-bis è abrogato;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia, gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al Giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il Giudice decide in Camera di consiglio a norma dell'articolo 127.";

g) all'articolo 270:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, se compresi tra quelli indicati dall'articolo 266, comma 2-bis.";

2) al comma 2, al 2° periodo le parole "degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 268, commi 6, 7 e 8.";

h) all'articolo 291, al comma 1, le parole: "compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti," sono soppresse;

i) all'articolo 293, comma 3, i periodi 3° e 4° sono soppressi;

l) all'articolo 295, comma 3, 2° periodo, le parole: "le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270" sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270";

m) all'articolo 415-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal Pubblico Ministero. Il difensore può, entro il termine di 20 giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il Pubblico Ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al Giudice istanza affinchè si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.";

n) all'articolo 422, il comma 4-bis è soppresso;

o) all'articolo 454, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Qualora non abbia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, con la richiesta il Pubblico ministero deposita l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova. Entro 15 giorni dalla notifica prevista dall'articolo 456, comma 4, il difensore può depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il Pubblico Ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al Giudice istanza affinchè si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.";

p) all'articolo 472, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

q) gli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 493-bis sono abrogati.

2. Alle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 89 è sostituito dal seguente:

"Art. 89. (Verbale e registrazioni delle intercettazioni) - 1. Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268, comma 1 del Codice contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonchè i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni. Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.

2. Ai fini dell'installazione e dell'intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili possono essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia.

3. Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono trasferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente nell'archivio digitale di cui all'articolo 269, comma 1, del Codice. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrità che assicurino l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e trasmesso.

4. Quando è impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all'articolo 268 del Codice dà atto delle ragioni impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate.

5. Al termine delle operazioni si provvede, anche mediante persone idonee di cui all'articolo 348 del Codice, alla disattivazione del captatore con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell'operazione si dà atto nel verbale.";

b) l'articolo 89-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 89-bis (Archivio delle intercettazioni) - 1. Nell'archivio digitale istituito dall'articolo 269, comma 1, del Codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.

2. L'archivio è gestito con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.

3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal Codice, il Giudice che procede e i suoi ausiliari, il Pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli Ufficiali di Polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle Parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.

4. I difensori delle Parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268 e 415-bis del Codice. Ogni rilascio di copia è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.";

c) all'articolo 92, comma 1-bis, dopo le parole "conservazione nell'archivio" è soppressa la parola "riservato".

3. Con decreto del Ministro della Giustizia sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.

4. I requisiti tecnici sono stabiliti secondo misure idonee di affidabilità, sicurezza ed efficacia al fine di garantire che i programmi informatici utilizzabili si limitano all'esecuzione delle operazioni autorizzate.

5. Con decreto del Ministro della Giustizia, non avente natura regolamentare, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissati i criteri a cui il Procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalità di accesso all'archivio di cui all'articolo 89-bis delle Norme di attuazione di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale, nonchè di consultazione e richiesta di copie, a tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi.

6. Con decreto del Ministro della Giustizia, adottato previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, sono stabilite le modalità e i termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

7. All'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, dopo le parole "Pubblici ufficiali" sono aggiunte le seguenti: "o degli incaricati di pubblico servizio".

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 29 febbraio 2020.

Art. 3.

 

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 4.

 

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2019

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