ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 30 gennaio 2004, n. 24.

(Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2004)

 

Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè in materia di accise sui tabacchi lavorati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Riconoscimento indennità speciale

1. Per il personale del settore operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, addetto alle attività di soccorso ed inserito nei turni continuativi di servizio previsti dalla normativa vigente, con esclusione del personale di cui all'articolo 3, comma 156, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (1), il contratto collettivo nazionale definisce una speciale indennità che tenga conto dell'effettiva presenza in servizio e dello svolgimento dei relativi compiti. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 245; I.L.P. 2004, pag. 132.

Art. 2.

Incremento della dotazione organica

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Per conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di cinquecento unità complessive. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in incremento ai sensi della presente disposizione, nei limiti di spesa di € 4.222.000 per l'anno 2004, di € 15.750.000 per l'anno 2005 e di € 16.000.000 a decorrere dal 2006. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco, si provvede, nella misura del 50%, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'Interno in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente 50% e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'Interno in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate in deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.

Art. 3.

Disposizioni per il servizio antincendio

e di soccorso tecnico urgente

nelle isole Eolie, Lampedusa e Pantelleria

1. Per far fronte alle peculiari esigenze del servizio antincendio e di soccorso tecnico nelle isole Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria, il Ministero dell'Interno, nei bandi di concorso per il profilo di vigile del fuoco, indetti nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, può individuare particolari requisiti per l'accesso ai posti disponibili nelle relative sedi di servizio presenti in ciascuna di tali isole, che tengano conto della prioritaria esigenza di garantire la continuità del servizio in relazione alle difficoltà connesse alla situazione geografica e morfologica dei territori.

2. In fase di prima applicazione del presente decreto, il Ministero dell'Interno procede, nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, al reclutamento del personale nel profilo professionale di vigile del fuoco, da destinare ai distaccamenti presso le sedi di cui al comma 1, mediante concorso per colloquio e prova tecnico-attitudinale, da bandire con decreto del Ministro dell'Interno, riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso le sedi di cui al comma 1 ed in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di vigile del fuoco.

3. Il personale assunto ai sensi del presente articolo non può essere trasferito dalla sede di prima assegnazione prima che abbia prestato servizio effettivo per almeno cinque anni.

Art. 4.

Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati

1. Al fine di dare urgente attuazione alla Direttiva n. 2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, recante alcune modificazioni al regime delle accise sui tabacchi lavorati, l'importo di base di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura del 100% dall'1 marzo al 31 dicembre 2004 e del 98% successivamente, costituisce l'ammontare dell'imposta di consumo dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui al comma 1 del medesimo articolo.

2. Il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, è di 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta; dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tale termine decorre per intero per le richieste il cui procedimento non si è ancora concluso a tale data.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a € 4.222.000 per l'anno 2004 ad € 15.750.000 per l'anno 2005 e ad € 16.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.

3. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 2004

 

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