ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 30 settembre 2021, n. 132 (*). nel testo coordinato con LEGGE 23 novembre 2021, n. 178.

(Gazzetta Ufficiale n. 234 del 30 settembre 2021) (Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre2021)

 

Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonchè proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.

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(*) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2021, pag. 3177; I.L.P. 2021, pag. 1627.

Le parti aggiunte o modificate dalla legge di conversione sono riportate in corsivo.

 

Art. 1.

 

Disposizioni in materia di acquisizione

dei dati di traffico telefonico e telematico

per fini di indagine penale

1. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, determinata a norma dell'articolo 4 del Codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per l'accertamento dei fatti, i dati sono acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal Giudice con decreto motivato, su richiesta del Pubblico Ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre Parti private.";

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Pubblico Ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre 48 ore, al Giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il Giudice, nelle 48 ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato.

3-ter. Rispetto ai dati conservati per le finalità indicate al comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, 3°, 4° e 5° periodo.

3-quater. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati".

1-bis. I dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, determinata a norma dell'articolo 4 del Codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi.

1-ter. Al 3° periodo del comma 1 dell'articolo 267 del Codice di procedura penale, le parole: "indica le ragioni" sono sostituite dalle seguenti: "indica le specifiche ragioni".

Art. 2.

 

Disposizioni urgenti in materia di difesa

1. All'articolo 25, comma 1, del Codice dell'Ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "tra gli ufficiali" sono soppresse le seguenti: "in servizio permanente";

b) dopo le parole "dell'Aeronautica militare," sono inserite le seguenti: "in servizio permanente ovvero richiamati ai sensi dell'articolo 1094, comma 4,".

1-bis. All'articolo 2233-quater del Codice dell'Ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-quater. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal presente Codice ai fini dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, sono ridotti di 30 giorni".

Art. 3.

 

Proroga di termini in materia di referendum

1. Per le richieste di referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione, annunciate nella Gazzetta Ufficiale ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo il 15 giugno 2021 ed entro la data di entrata in vigore del presente decreto, i termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi 1 e 4, della citata legge n. 352 del 1970 sono prorogati di un mese.

Art. 4.

 

Proroga di termini in materia

di assegno temporaneo per figli minori

1. All'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, le parole "30 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2021".

Art. 5.

 

Proroga di termini in materia di versamenti IRAP

1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "30 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021".

Art. 6.

 

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

 

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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