ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. 7.

(Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2005)

 

Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonchè per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni per l'università

1. I programmi di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (1), sono formulati dalle università ed inviati per la valutazione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro il 31 marzo 2005.

2. In attesa della riforma dello stato giuridico del personale docente e ricercatore delle università, il periodo di 3 anni per il giudizio di conferma per i ricercatori universitari di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (2), è ridotto ad un anno.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 246; I.L.P. 2005, pag. 117.

(2) Ved. Boll. Lav. 1980, pagg. 2200, 2281.

Art. 2.

Disposizioni per la ricerca

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a concedere la garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi maturati su una o più linee di credito attivate, nel limite di 60 milioni di euro, dalla Società Sincrotone di Trieste SPA con la Banca europea degli investimenti per la realizzazione del progetto di laser a elettroni liberi. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'apposita unità previsionale 3.2.4.2., iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2005 e corrispondenti unità previsionali per gli esercizi successivi.

2. Per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale dell'infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento viene integrato con un importo annuo non inferiore a 14 milioni di euro, a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con erogazione diretta alla Società Sincrotrone di Trieste SPA.

3. In attesa del riordino dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato a ricostituire, con proprio decreto, il Consiglio direttivo dell'Istituto stesso, composto dal presidente dello stesso ente e da 4 componenti di alta qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore di attività, di cui 2 scelti dal Ministro medesimo, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.

Art. 3.

Interventi per i beni e le attività culturali

1. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS SPA, ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (3), per l'anno 2005, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128 (4).

2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore 2%, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (5), è destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali.

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.";

b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "al comma 2" sono inserite le seguenti: ", previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato";

c) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (6).".

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.

(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 1784.

(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 644.

(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, Suppl. n. 6, pag. 432.

Art. 4.

Attività per la conservazione, la valorizzazione

e la fruizione del patrimonio culturale

1. Per la prosecuzione delle attività relative a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema museale archivistico e bibliografico nazionale, nonchè per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per le misure di prevenzione incendi, installazione di sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato, presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è autorizzata la spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005.

2. Fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica necessarie per l'affidamento delle attività di cui al comma 1, con salvaguardia degli aspetti occupazionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogate le convenzioni stipulate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (7), dell'articolo 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 (8), e dell'articolo 1 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (9).

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (10), come da ultimo rideterminata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al residuo onere di 7 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, così come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2662; I.L.P. 1997, pag. 1631.

(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 439; I.L.P. 1998, pag. 732.

(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 6, Suppl. n. 3, pag. 194; I.L.P. 1997, pagg. 24, 487.

(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 2661; I.L.P. 1993, pag. 1784.

Art. 5.

Interventi per la mobilità dei dipendenti

delle Pubbliche amministrazioni

1. Il comma 7 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (11), e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre Pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.".

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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pagg. 2282, 3268; I.L.P. 2001, pagg. 2266, 2576.

Art. 6.

Commissari straordinari per le opere strategiche

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (12), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati a general contractor in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione o della provincia, al sindaco della città o del comune, nel cui ambito territoriale è prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro 15 giorni dalla ricezione, possono disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.";

c) il comma 4-quater è sostituito dal seguente:

"4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può essere abilitato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, ai sensi della legge numero 109/1994 (13), e successive modificazioni ed integrazioni.".

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 1881; I.L.P. 1997, pag. 1295.

(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, Suppl. n. 2, pag. 82; 1999, pag. 3125.

Art. 7.

Disposizioni in materia di imposte di bollo

e tasse di concessione

1. Al fine di assicurare la massima semplificazione, anche alleviando l'onere dei contribuenti che assolvono i loro obblighi tributari, riferiti ad alcune delle fattispecie ricomprese nell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, mediante la materiale applicazione di marche, nella citata legge n. 311/2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 300:

1) dopo le parole: "concessione governativa," sono inserite le seguenti: "esclusi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 17, nonchè alle lettere a) e b) dell'articolo 21, della Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,";

2) le parole: "con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005," sono soppresse;

3) le parole: "in misura tale da assicurare" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze i cui effetti decorrono dall'1 giugno 2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dall'1 febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonchè per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni di cui al presente comma assicurano, complessivamente,";

b) dopo l'allegato 2, sono inseriti quelli di cui all'allegato al presente decreto.

2. Dall'1 giugno 2005 la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo, nei casi in cui ne è previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con le modalità telematiche di cui all'articolo 1-bis, comma 10, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 (14), definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi della lettera b) del comma 10 del medesimo articolo 1-bis.

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(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 2493; I.L.P. 2004, pag. 1706.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, pari a € 29.248.636 per l'anno 2005, € 44.366.700 per l'anno 2006 ed € 40.828.223 per l'anno 2007, ed € 16.247.604 per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (15), come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 208; I.L.P. 1994, pag. 8.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2005

ALLEGATO

(previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b); tabelle di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311)

ALLEGATO 2-bis

(articolo 1, comma 300)

1. Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale

1. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di Lit. 250.000, pari ad € 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente all'1 febbraio 2005, è elevato a € 168,00.

2. Alla Tariffa, Parte Prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nelle note all'articolo 5 le parole: "Lit. 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "€ 67,00";

b) nell'articolo 7, comma 1, lettera f):

1) al punto 1), lettera a), le parole: "Lit. 105.000" sono sostituite dalle seguenti: "€ 71,00";

2) al punto 1), lettera b), le parole: "Lit. 210.000" sono sostituite dalle seguenti: "€ 142,00";

3) al punto 2), lettera a), le parole: "Lit. 600.000" sono sostituite dalle seguenti: "€ 404,00";

4) al punto 2), lettera b), le parole: "Lit. 900.000" sono sostituite dalle seguenti: "€ 607,00";

5) al punto 2), lettera c), le parole: "Lit. l.200.000" sono sostituite dalle seguenti: "€ 809,00";

6) al punto 2), lettera d), le parole: "Lit. 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "€ 1.011,00";

7) al punto 3) le parole: "Lit. 7.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "€ 5.055,00".

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ALLEGATO 2-ter

(articolo 1, comma 300)

1. Modifiche alle tasse sulle concessioni governative

1. Elenco degli importi aggiornati delle tasse sulle concessioni governative

Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare
delle tasse
in euro
Titolo II - Pubblica sicurezza  
4 1. Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (articolo 42 del Testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed articoli 74 e 79 del Regolamento 6 maggio 1940, n. 635)

115,00
5 1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 22): tassa di rilascio, di rinnovo e annuale
168,00
6 1. Autorizzazione all'esercizio di case da gioco: tassa di rilascio e per ogni anno di validità 539.200,00
7 1. Licenza per l'esercizio di attività relative a metalli preziosi (articolo 127 del Testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e articolo 244, primo comma, del Regolamento 6 maggio 1940, n. 635): tassa di rilascio e per il rinnovo:  
a) fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini 404,00
b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonchè fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati
270,00
c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi
81,00
d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose 81,00
e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi 202,00
Titolo III - Pesca  
8 1. Licenza per la pesca professionale marittima (articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41): per ogni unità adibita
404,00
Titolo IV - Proprietà industriale e intellettuale  
9 1. Brevetti per invenzioni industriali (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338):  
a) per la domanda di brevetto e lettera di incarico 54,00
b) per la pubblicazione e stampa delle descrizioni, riassunto e tavole di disegno:  
1) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine 67,00
2) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 10, ma non le 20 pagine 101,00
3) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 20 pagine, ma non 50 pagine 236,00
4) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagine, ma non 100 pagine 472,00
5) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 100 pagine 809,00
c) per mantenere in vita il brevetto:  
primo anno 17,00
secondo anno 34,00
terzo anno 40,00
quarto anno 47,00
quinto anno 61,00
sesto anno 88,00
settimo anno 121,00
ottavo anno 168,00
nono anno 202,00
decimo anno 236,00
undicesimo anno 337,00
dodicesimo anno 472,00
tredicesimo anno 539,00
quattordicesimo anno 607,00
quindicesimo anno e successivi 741,00
2. Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali (leggi e decreti citati nel comma 1):  
a) per la domanda 539,00
b) per la concessione 1.820,00
3. Trascrizione di atti relativi ai brevetti (leggi e decreti citati nel comma 1): per ogni brevetto 81,00
9-bis 1. Privativa per nuove varietà vegetali  
a) tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione)
236,00
b) tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa):  
1 101,00
2 135,00
3 168,00
4 202,00
5 236,00
6 270,00
7 303,00
8 337,00
9 371,00
10 404,00
11 438,00
12 472,00
13 505,00
14 539,00
15 573,00
16 607,00
17 640,00
18 674,00
19 708,00
20 e successive 741,00
2. Tasse per le licenze obbligatorie su privative per nuove varietà vegetali:  
a) per la domanda 539,00
b) per la concessione 1.820,00
3. Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle privative per nuove varietà vegetali:  
per ogni privativa 81,00
per la lettera di incarico 34,00
4. La tassa di domanda per nuova varietà vegetale, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non è rimborsabile.  
10 1. Brevetto per modelli di utilità  
a) per domanda di brevetto 34,00
b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in un'unica soluzione 674,00
c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in 2 rate:  
1) rata per il primo quinquennio 337,00
2) rata per il secondo quinquennio 674,00
d) per la domanda di licenza obbligatoria 337,00
e) per la concessione della licenza 1.348,00
2. Brevetto per modelli e disegni ornamentali:  
a) per la domanda di brevetto 34,00
b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in una unica soluzione 674,00
Titolo IV - Proprietà industriale e intellettuale  
  c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in 3 rate:  
a) rata per il I quinquennio 337,00
b) rata per il II quinquennio 404,00
c) rata per il III quinquennio 674,00
d) per il rilascio del brevetto per disegni tessili, per il quale la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno
67,00
e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è pagata in un'unica soluzione
1.348,00
f) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è invece pagata in tre rate:  
1) rata per I quinquennio 404,00
2) rata per il II quinquennio 674,00
3) rata per il III quinquennio 1.011,00
g) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di disegni tessili a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, per i quali la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno

101,00
3. Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni ornamentali:  
a) per la lettera d'incarico 34,00
b) per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre) 81,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia 81,00
11 1. Registrazione per marchi d'impresa (articoli da 36 a 40 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929):  
a) per la domanda di primo deposito 34,00
b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione:  
1) riguardante generi di una sola classe 67,00
2) per ogni classe in più 34,00
2. Registrazione per marchi collettivi:  
a) per la domanda di primo deposito 135,00
b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante generi di una o più classi
202,00
3. Domanda di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione 135,00
4. Registrazioni per marchi d'impresa o per marchi collettivi, nazionali o internazionali:  
a) per lettera di incarico 34,00
b) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre) 34,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento 81,00
12 1. Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (legge 21 febbraio 1989, n. 70):  
a) per la domanda 1.011,00
b) per la registrazione 809,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia 81,00
13 1. Certificati complementari di protezione di medicinali (legge 19 ottobre 1991, n. 349) e di prodotti fitosanitari:  
a) per la domanda 404,00
b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato 1.011,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia 67,00
14 1. Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte diritti di autore o diritti connessi al loro esercizio o costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonchè di atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi (articolo 104 della legge 22 aprile 1941, n. 633) per ogni registrazione


81,00
2. Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori dell'ingegneria o lavori analoghi (articoli 77, 99 e 105 della legge22 aprile 1941, n. 633, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):  
a) per ogni disco o apparecchio analogo 81,00
b) per ogni progetto 34,00
Titolo VI - Radio e televisione  
17 1. Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive (articolo 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150; articolo 1 della legge 28 maggio 1959, n. 362; articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235; articolo 1 del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 11, convertito dalla legge 31 marzo 1977, n. 90; legge 5 maggio 1989, n. 171):  
a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni 0,70
d) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati:  
2) su autoscafi non soggetti a tassa automobilistica (unità da diporto e navi non da diporto) 20,00
g) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi di cui alla lettera d) n. 2:  
1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero 34,00
2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori 236,00
18 1. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223):  
a) di programmi televisivi:  
1) tassa di rilascio o di rinnovo 4.044,00
2) tassa annuale 2.022,00
Titolo VI - Radio e televisione  
  b) di programmi radiofonici:  
1) tassa di rilascio o di rinnovo 674,00
2) tassa annuale 337,00
2. Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223):  
a) di programmi televisivi:
1) tassa di rilascio o di rinnovo 13.480,00
2) tassa annuale 6.740,00
b) di programmi radiofonici:  
1) tassa di rilascio o di rinnovo 2.696,00
2) tassa annuale 1.348,00
3. Concessione per l'installazione e l'esercizio di reti per la diffusione via cavo di programmi televisi (articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73):  
a) tassa di rilascio o di rinnovo 3.370,00
b) tassa annuale 1.685,00
19 1. Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73):  
a) tassa di rilascio 5.392,00
b) tassa annuale 2.696,00
20 1. Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi (articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103):  
a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi
1) tassa di rilascio o di rinnovo 4.044,00
2) tassa annuale 2.696,00
b) irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico di radiodiffusione nazionale:  
1) tassa di rilascio o di rinnovo 404,00
2) tassa annuale 270,00
Titolo VII - Professioni, arti e mestieri  
22 Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'articolo 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli sotto indicati della Tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992


168,00
1. Mediatori nel ruolo delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (articolo 70);
2. Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto delle Ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (articolo 71);
3. Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (articolo 72);
4. Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione (articolo 73);
5. Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (articolo 74);
6. Concessionari del servizio di riscossione dei tributi e collettori (articolo 75);
7. Giornali e periodici (articolo 82);
8. Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (articolo 86)
Titolo VIII - Altri atti  
23 1. Bollatura e numerazione di libri e registri (articolo 2215 del Codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine
67,00

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ALLEGATO 2- quater

(articolo 1, comma 300)

1. Elenco degli importi modificati della Tariffa dell'imposta di bollo

Articolo
della Tariffa
Indicazione degli atti soggetti ad imposta Imposte dovute fisse Note
1 1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notaio o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del Codice civile nonchè le conseguenti istanze per l'iscrizione dei diritti nel libro fondiario e relativi decreti







230,00
 
1-ter. Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per ciascuna domanda denuncia od atto:    
1 a) se presentate da ditte individuali 42,00  
b) se presentate da società di persone 59,00
c) se presentate da società di capitali 65,00
13 2-bis. Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 nonchè estratti di conto corrente postale:   3-bis. Se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica, l'imposta è maggiorata, in funzione della periodicità dell'estratto conto, rispettivamente di € 26,40, € 13,20, € 6,60 ed € 2,20. La maggiorazione di imposta non si applica agli estratti conto inviati alle società fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica
per ogni esemplare:
a) con periodicità annuale

22,80
b) con periodicità semestrale 11,40
c) con periodicità trimestrale 5,70
d) con periodicità mensile 1,90
20 3. Provvedimento del tribunale che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del Codice di procedura civile
54,00
 

2. Modifiche all'imposta di bollo per l'introduzione di servizi telematici a valore aggiunto

Alla Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle Finanze 20 agosto 1992, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

Articolo
della Tariffa
Indicazione degli atti soggetti ad imposta Imposte dovute fisse Modo di pagamento Note
1 1-quater. Domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale ed atti allegati, successive formalità ed istanze varie presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:   2-bis. L'imposta di cui al comma 1-quater è corrisposta in modo virtuale tramite le Camere di commercio autorizzate alla riscossione 1-quater. L'imposta è dovuta all'atto della trasmissione dei documenti per via telematica o della consegna del supporto informatico contenente gli stessi
a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di ciascuna privativa e relativi allegati

42,00
b) per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati
85,00
c) per ogni istanza di annotazione 15,00
d) per istanze diverse dalle precedenti 15,00

b

) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

Articolo
della Tariffa
Indicazione degli atti soggetti ad imposta Imposte dovute fisse Modo di pagamento Note
3 2-bis. Note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione, domande di annotazione nei registri immobiliari, anche con efficacia di voltura, trasmesse con procedure telematiche o presentate su supporto informatico, compresa l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del Codice civile, fuori dai casi previsti dall'art. 1, comma 1-bis e dall'art. 4, comma 1-bis







59,00
1. L'imposta è assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telamatica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio 1. L'imposta di importo forfettario, è dovuta all'atto della richiesta di formalità

c) all'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

Articolo
della Tariffa
Indicazione degli atti soggetti ad imposta Imposte dovute fisse Modo di pagamento Note
4 1-bis. Certificati di successione conformi alle risultanze delle dichiarazioni uniche di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari trasmesse con procedure telematiche, comprese le note di trascrizione, con efficacia di voltura, e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del Codice civile; per ogni certificato







85,00
1-bis. Il pagamento è eseguito con le stesse modalità previste per gli altri tributi liquidati dall'obbligato 1-bis. L'imposta, di importo forfettario, è dovuta in misura cumulativa all'atto della trasmissione per via telematica della dichiarazione unica di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari, per ogni certificato di successione da trascrivere presso gli Uffici del territorio competenti
4 1-ter. Certificati, copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati catastali ottenuti dalle banche dati informatizzate degli uffici dell'Agenzia del territorio, attestazioni di conformità


28,00
1-ter. L'imposta è assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio 1-ter. L'imposta, di importo forfettario, è dovuta all'atto della richiesta ed è comprensiva dell'imposta dovuta per la richiesta stessa

d) all'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

Articolo
della Tariffa
Indicazione degli atti soggetti ad imposta IMPOSTE dovute fisse Modo di pagamento Note
20 1-bis. Ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi presentati per via telematica alle Commissioni tributarie: per ciascun atto

24,00
1. L'imposta è assolta tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato 1. L'imposta è dovuta in misura forfettaria all'atto della presentazione del ricorso, dell'opposizione e degli altri atti difensivi

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ALLEGATO 2-quinquies

(Articolo 1, comma 300)

1. Modifiche ai tributi speciali catastali per l'introduzione di servizi telematici a valore aggiunto

1. Il Titolo III della Tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, già sostituito dall'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:

TABELLA TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

N. Ord. Oggetto Tariffa in euro Note

1

Consultazione degli atti e degli elaborati catastali    

1.1.

Consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione
10,00

1.2.

Consultazione della base informativa, con esclusione dei servizi di cui ai punti 1.3 e 1.4:  
consultazione per unità immobiliare 3,00
consultazione per soggetto, per ogni 5 unità immobiliari, o frazioni di 5
3,00
Il tributo è dovuto anche per consultazione con stampa di esito negativo
elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari, o frazioni di 10

3,00

1.3.

Consultazione della mappa, da base informativa o da supporto cartaceo, di monografie e di vertici della rete catastale, per ogni consultazione rilasciata

5,00
Ciascuna consultazione può essere rilasciata in formato A3 o A4

1.4.

Consultazione delle planimetrie e degli elaborati planimetrici, da base informativa o da supporto cartaceo, per ogni consultazione rilasciata

10,00
Per le planimetrie e gli elaborati planimetrici costituiti da più schede, il tributo si applica per ciascuna unità immobiliare o per elaborato planimetrico

1.5.

Consultazione per soggetto in ambito nazionale, oltre quanto dovuto per il punto 1.2
10,00
Il tributo è dovuto anche per consultazione con esito negativo

2

Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici, oltre quanto dovuto per le consultazioni di cui al punto 1:    

2.1.

per ogni certificato, copia o estratto 16,00 Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di € 4,00

2.1.1.

Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 2.1, per ogni 4 elementi unitari richiesti, o frazioni di 4, dei rispettivi elaborati:    
- particella, per gli estratti e le copie autentiche delle mappe e degli abbozzi;
4,00
Il tributo non si applica ai primi 4 elementi ed alle fattispecie diverse da quelle elencate
- foglio di mappa, per le copie dei quadri di unione;  
- vertice o caposaldo, per le copie di monografie;  
- punto, per il quale si determinano le coordinate  

3

Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria:    

3.1.

per ogni domanda di voltura 35,00 Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare

3.2.

per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione
35,00

3.3.

per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate ovvero derivate da frazionamento
35,00

3.3.1.

per ogni particella eccedente 3,00

4

Lavori inerenti la divisione degli atti catastali per variazione delle circoscrizioni territoriali comunali:   Il tributo si applica a ciascuno dei comuni interessati dalla variazione che acquisiscono negli atti le particelle e le unità immobiliari urbane e non si applica alle fusioni territoriali

4.1.

per ogni unità immobiliare trattata 3,00

5

Attestazione di conformità di estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico:    

5.1.

per ogni estratto di mappa 10,00

5.1.1.

Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 5.1., per ogni quattro partecelle richieste, o frazioni di quattro

4,00
Il tributo non si applica alle prime quattro particelle

L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge.

Per unità immobiliare è da intendersi sia la particella di terreni, sia l'unità immobiliare urbana.

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ALLEGATO 2-sexies

(articolo 1, comma 300)

1. Modifiche alle tasse ipotecarie per l'introduzione di servizi telematici a valore aggiunto

1. La Tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, già sostituita dall'articolo 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituita dalla seguente:

TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE

N. Ord. Oggetto Tariffa in euro Note

1

Esecuzione di formalità    

1.1.

per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione 35,00 Compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota da restituire al richiedente

1.2.

per ogni formalità con efficacia anche in voltura, oltre a quanto previsto nel punto precedente 35,00  

2

Ispezione nell'ambito di ogni singola circoscrizione del servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio    

2.1.

ispezione nominativa, per immobile o congiunta per nominativo per immobile

2.1.1.

ricerca su base informativa:
per ogni nominativo richiesto,
L'importo è comprensivo di 10 formalità, o frazione di 10, contenute nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici; l'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.
ovvero
per ciascuna unità immobiliare richiesta,
ovvero
per ciascuna richiesta congiunta

6,00

 

 

 

L'importo è dovuto all'atto della richiesta, salvo specifica disciplina delle ipotesi per le quali viene corrisposto al momento dell'erogazione del servizio

2.1.2.

per ogni gruppo di 5 formalità, o frazione di 5, contenuto nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici

3,00
L'importo è dovuto per le formalità contenute nell'elenco sintetico eccedenti le prime 10. L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità

2.1.3.

ricerca nei registri cartacei: per ogni nominativo richiesto 3,00 L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Per registri cartacei si intendono repertori, tavole, rubriche e schedari. Non è consentita al pubblico l'ispezione diretta di tavole, rubriche e schedari

2.1.4.

per ogni nota o titolo stampati 4,00 E' consentito l'accesso diretto alla nota o al titolo solo se, unitamente all'identificativo della normalità o del titolo, viene indicato il nominativo di uno dei soggetti ovvero l'identificativo catastale di uno degli immobili presenti sulla formalità

2.1.5.

per ogni nota o titolo visionati 4,00 Per le note cartacee relative al periodo automatizzato e per quelle validate dal periodo anteriore all'automazione degli uffici, l'importo è dovuto in misura doppia

3

Per un soggetto in ambito nazionale    

3.1.

per ogni nominativo richiesto in ambito nazionale 20,00 Il servizio sarà fornito progressivamente

4

Ricerca continuativa per via telematica    

4.1.

per ogni nominativo e per ogni giorno, nell'ambito di una singola circoscrizione ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio

0,02
L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale

4.2.

contabilizzazione dei versamenti e del servizio reso, per ogni versamento effettuato in via anticipata
15,00
L'importo è dovuto oltre a quanto previsto al precedente punto 4.1

5

Certificazione    

5.1.

certificati ipotecari

5.1.1.

per ogni stato o certificato riguardante una sola persona 20,00 L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonchè entrambi i coniugi, l'importo è dovuto una volta sola

5.1.2.

per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di 1.000 note
2,00
Gli importi sono dovuti anche nel caso di mancato ritiro del certificato

5.2.

rilascio di copia    

5.2.1.

per ogni richiesta di copia di nota o titolo 10,00 L'importo è dovuto all'atto della richiesta

5.3.

altre certificazioni    

5.3.1.

per ogni altra certificazione o attestazione 5,00

6

Note d'ufficio    

6.1.

per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma e 2834 del Codice civile
10,00

7

Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno:    

7.1.

per ogni pagina dell'elenco 7,00 Il servizio è disponibile fino all'attivazione dei servizi di cui al punto 4

 

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