ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 31 marzo 2005, n. 44.

(Gazzetta Ufficiale n. 75 dell'1 aprile 2005)

 

Disposizioni urgenti in materia di Enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Bilanci di previsione degli Enti locali

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli Enti locali è differito al 31 maggio 2005.

2. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26 (1).

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 885; I.L.P. 2005, pag. 568.

Art. 2.

Conguagli sui proventi dell'addizionale

sui consumi di energia elettrica

1. Il recupero a valere sui trasferimenti erariali delle maggiori somme corrisposte in via presuntiva ai comuni dal Ministero dell'Interno per gli anni 2004 e precedenti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, numero 133 (2), è effettuato, a decorrere dall'anno 2005, per 5 esercizi finanziari.

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1769; I.L.P. 1999, pag. 1238.

Art. 3.

Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia

e della sua laguna

1. Le spese di funzionamento dell'Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2001 e costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2004, sono determinate, anche in deroga ad ogni altra disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e vengono individuate a valere sulle somme erogate a qualsiasi titolo allo Stato per l'utilizzo tramite il concessionario per le attività e il progetto per la salvaguardia della laguna di Venezia.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 2005

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