ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
DECRETO-LEGGE 4 aprile 2002, n. 51.
(Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2002)
Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
...omissis...
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Il comma 8-bis dell'articolo 12 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286 (1), è sostituito dai seguenti:
"8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (2), come modificato dall'articolo 1 della legge 19 marzo 2001, n. 92.
8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.".
2. Ai commi 3 e 5 dell'articolo 301-bis del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la parola: "rottamazione" è sostituita dalla seguente: "distruzione". Al comma 3 sono altresì soppresse le parole: "mediante distruzione".
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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2634; I.L.P. 1998, Suppl. n. 6, pag. 591.
(2) Ved. Boll. inf. Fisc. 1979, pag. 998; I.L.P. 1973, pag. 282.
Art. 2.
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
"5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione all'ufficio del Procuratore della Repubblica presso il tribunale territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il Procuratore della Repubblica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.".
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 aprile 2002