ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2003, n. 13 (3). nel testo coordinato con la LEGGE 2 aprile 2003, n. 56.

(Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2003) (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2003)

 

Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 567. Le parti aggiunte o modificate dalla legge di conversione sono riportate in corsivo.

Art. 1.

Modifiche all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302

1. All'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (4), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "pari al 20%" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 90%";

b) al comma 4 dopo le parole: "Non si dà luogo a ripetizione di quanto già erogato" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente ad una quota pari al 20%.".

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 3060; I.L.P. 1990, pag. 2027, 2064.

Art. 2.

Modalità di concessione dell'assegno vitalizio

di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407

1. All'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini ese-guite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonchè il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale".

Art. 3.

Norme per la concessione di borse di studio

di cui all'art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407

1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole da: "scuola secondaria superiore e di corso universitario", fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario".

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Gli importi già corrisposti a titolo di provvisionale ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono soggetti a rideterminazione in base a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Per le finalità di cui al presente decreto la spesa prevista è valutata in € 2.934.745 a decorrere dall'anno 2003, di cui € 1.000.000 relativamente all'articolo 1, € 626.745 relativamente all'articolo 2, € 50.000 relativamente all'articolo 3 e € 1.258.000 relativamente all'articolo 4, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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