ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2003, n. 13.

(Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2003)

 

Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302

1. All'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (1), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "pari al 20%" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 90%";

b) al comma 4 dopo le parole: "Non si dà luogo a ripetizione di quanto già erogato" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente ad una quota pari al 20%.".

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 3060; I.L.P. 1990, pagg. 2027, 2064.

Art. 2.

Modalità di concessione dell'assegno vitalizio

di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 407/1998

1. Ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, l'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, può essere corrisposto, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza, risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonchè il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.

Art. 3.

Norme per la concessione di borse di studio

di cui all'art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole: "scuola secondaria superiore" sono sostituite dalle seguenti: "scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore".

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Gli importi già corrisposti a titolo di provvisionale ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono soggetti a rideterminazione in base a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. I benefici di cui agli articoli 1, 2 e 4 sono concessi, a decorrere dall'anno 2003, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno 2003, nella pertinente unità previsionale di base.

2. I benefici di cui all'articolo 3 sono concessi, a decorrere dall'anno 2003, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'anno 2003, nella pertinente unità previsionale di base.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 2003

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