ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 5 febbraio 2020, n. 3 (*). nel testo coordinato con la LEGGE 2 aprile 2020, n. 21.

(Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020) (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020)

 

Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

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(*) Le parti aggiunte o modificate dalla legge di conversione sono riportate in corsivo.

 

Art. 1.

 

Trattamento integrativo

dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del citato Testo unico, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a € 600 per l'anno 2020 e a € 1.200 a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a € 28.000.

2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dall'1 luglio 2020.

3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica il trattamento integrativo di cui al comma 1 ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dall'1 luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'art. 2.

Nel caso in cui il predetto importo superi € 60, il recupero dello stesso è effettuato in 8 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

4. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo di cui al comma 1, mediante l'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 2.

 

Ulteriore detrazione fiscale

per redditi di lavoro dipendente e assimilati

 

1. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

a) € 480, aumentata del prodotto tra € 120 e l'importo corrispondente al rapporto tra € 35.000, diminuito del reddito complessivo, e € 7.000, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 28.000 ma non a € 35.000;

b) € 480, se il reddito complessivo è superiore a € 35.000 ma non a € 40.000; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 40.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di € 5.000.

2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dall'1 luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi € 60, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in 8 ratedi pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Art. 3.

 

Disposizioni di coordinamento e finanziarie

1. Il comma 1-bis dell'art. 13 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato dall'1 luglio 2020.

2. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto-legge, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (1), e dell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (2). Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10, comma 3-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. E' istituito il Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle Pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pagg. 1596, 2172; I.L.P. 2010, pagg. 1076, 1477.

(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015 pag. 2646; I.L.P. 2015, pag. 1254.

 

Art. 4.

 

Norma di copertura

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, comma 3, valutati in 7.458,03 milioni di euro per l'anno 2020, 13.532 milioni di euro per l'anno 2021 e 13.256 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 8.242,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, 3.850 milioni di euro per l'anno 2021 e 3.574 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (3);

b) quanto a 4.191,66 milioni di euro per l'anno 2020 e 9.682 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, di 4.976 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse, iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, derivanti dall'attuazione dell'art. 3, comma 1;

c) quanto a 267 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (4), come modificato dall'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (5).

2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2020, pag. 425; I.L.P. 2020, pag. 233.

(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2011, pagg. 132, 740; I.L.P. 2011, pagg. 102, 484.

(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 216; I.L.P. 2014, pag. 88.

 

Art. 5.

 

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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