ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 5 maggio 2015, n. 51.

(Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2015)

 

Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Rateizzazione del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato

1. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1., del Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione del 26 marzo 2015, su richiesta dei produttori, presentata per il tramite degli acquirenti interessati e, per le vendite dirette, su richiesta dei produttori interessati, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1 aprile 2014-31 marzo 2015, può essere effettuato in 3 rate annuali senza interessi, nel rispetto dei limiti stabiliti all'articolo 3, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, previa prestazione da parte del produttore richiedente di fideiussione bancaria, esigibile a prima e semplice richiesta, a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. AGEA restituisce ai soggetti che abbiano già versato l'importo dovuto una somma corrispondente ai 2/3 del medesimo, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti di fideiussione bancaria a favore dell'AGEA, esigibile a prima e semplice richiesta a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, AGEA escute, entro il 30 settembre 2015, la fideiussione prestata dall'acquirente per un importo pari ad 1/3 del prelievo dovuto, autorizzando l'estinzione della medesima per l'importo residuo, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti la rateizzazione di fideiussione bancaria ai sensi del secondo periodo del presente comma.

2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, a pena di esclusione, all'AGEA entro il 31 agosto 2015. Possono essere oggetto di rateizzazione solo importi superiori ad € 5.000.

3. Le 3 rate, di pari importo, sono rispettivamente versate entro il 30 settembre 2015, entro il 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. L'importo della 1ª rata per le consegne è trattenuto dall'AGEA direttamente sulle somme versate ovvero sulle somme garantite dai primi acquirenti ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Nel caso di prelievi non versati e non garantiti da fideiussioni, la 1ª rata è versata contestualmente alla domanda di adesione alla rateizzazione e alla prestazione della fideiussione ai sensi del comma 1.

4. In caso di mancato, parziale o ritardato versamento di una rata di cui al comma 1, il produttore decade dal beneficio della rateizzazione e AGEA escute la fideiussione di cui al comma 1 per la parte di prelievo non versata.

5. Alle compensazioni finanziarie effettuate, per effetto della rateizzazione di cui al presente articolo, dalla Commissione europea sui rimborsi FEAGA dovuti all'Italia, si fa fronte mediante anticipazioni a favore dell'AGEA, a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nel limite complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sull'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (1).

6. Il Fondo di rotazione di cui al comma 5 viene reintegrato da AGEA delle anticipazioni effettuate, a valere sulle risorse derivanti dal versamento delle rate da parte dei produttori, ai sensi del comma 3, ovvero sulle risorse derivanti dall'escussione delle fideiussioni di cui al comma 1.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 216; I.L.P. 2014, pag. 88.

Art. 2.

Disposizioni urgenti per il superamento del regime delle quote latte e per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari

1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore lattiero-caseario e di garantire un ordinato e sostenibile superamento del regime delle quote latte, all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, numero 119, dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente:

"4-ter.1. Per l'ultimo periodo di applicazione del regime di contingentamento della produzione di cui al Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, compreso tra l'1 aprile 2014 e il 31 marzo 2015, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo per la campagna 2014-2015, secondo i seguenti criteri di priorità:

a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purchè non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui al medesimo articolo 10, comma 18;

b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6% il proprio quantitativo disponibile individuale;

c) alle aziende che abbiano superato di oltre il 6% ma meno del 12% il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6% del predetto quantitativo.".

2. I contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di latte crudo di cui all'articolo 148, paragrafo 1., del Regolamento (UE) numero 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/3/2012, n. 27, devono avere una durata non inferiore a 12 mesi, salvo rinuncia espressa formulata per iscritto da parte dell'agricoltore cedente. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 62, c. 2, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 e delle relative disposizioni attuative per i contratti di cui al presente comma, i costi medi di produzione del latte crudo sono elaborati mensilmente, tenuto anche conto della collocazione geografica dell'allevamento e della destinazione finale del latte crudo, dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), anche avvalendosi dei dati resi disponibili dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

3. All'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "da € 516 a € 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "da € 1.000 a € 40.000";

b) al comma 6, le parole: "da € 516 a € 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "da € 2.000 a € 50.000";

c) al c. 8, 3° periodo, le parole: "su segnalazione di qualunque soggetto interessato" sono sostituite dalle seguenti: "su segnalazione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o di qualunque soggetto interessato";

d) al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero, in caso di violazioni relative a relazioni commerciali nel settore lattiero caseario, al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

4. All'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il medesimo decreto di cui al presente comma, a valere sulle disponibilità del fondo, può essere previsto anche il finanziamento di attività di ricerca pubblica finalizzata al miglioramento della qualità del latte e dei prodotti lattiero caseari, nonchè di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale per il consumo e la valorizzazione del latte fresco e dei prodotti lattiero caseari, nel rispetto della normativa europea.".

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Disposizioni urgenti per favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario e per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario, anche in relazione al superamento del regime europeo delle quote latte, per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali relative a tale settore, la condizione di cui all'articolo 163, paragrafo 1., lettera c), del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 3., lettera a), del medesimo regolamento, pari ad almeno il 20% del relativo settore.

2. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere riconosciuta, su richiesta, ai sensi della vigente normativa europea, una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali relative al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. Per organizzazione interprofessionale si intende un'associazione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea. Restano validi i provvedimenti di riconoscimento di organizzazioni interprofessionali emanati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nel rispetto della normativa europea, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le organizzazioni interprofessionali possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori, nonchè degli imprenditori e dei lavoratori del settore agricolo, per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di regole di cui al comma 4.

3. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2, anche articolate in Sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche di cui all'articolo 164, paragrafo 2., del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, possono richiedere, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, contributi obbligatori sull'applicazione delle regole estese ai sensi del comma 4, agli operatori economici cui la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorchè non siano membri dell'organizzazione interprofessionale, nei limiti di cui all'articolo 165 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013. I contributi di cui al presente comma, ancorchè obbligatori, sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2 possono accedere a fondi pubblici per la realizzazione delle medesime finalità di cui al 1° periodo.

4. L'estensione delle regole di cui all'articolo 164 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, su richiesta dall'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione disponga maggioranze più elevate.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali decide sulla richiesta di estensione delle regole entro 2 mesi dalla presentazione della domanda, ovvero entro 3 mesi nel caso di cui al comma 5, ultimo periodo. In mancanza di una decisione espressa la domanda si intende rigettata.

5. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 4, i requisiti di rappresentatività economica richiesti dalla normativa europea devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicazione. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale sul sito istituzionale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, non riscontra l'opposizione di organizzazioni che dimostrano di rappresentare più di 1/3 degli operatori economici secondo i criteri di cui al 1° periodo del presente comma, comunicata al medesimo Ministero.

6. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 4, esse si applicano a tutti gli operatori del settore oggetto delle medesime, ancorchè non aderenti all'organizzazione interprofessionale. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, l'operatore economico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 50.000 in ragione del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime.

L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle organizzazioni interprofessionali relative ai prodotti, gruppi di prodotti e settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2., del Regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 2, la condizione di cui all'articolo 158, paragrafo 1., lettera c), del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1., lettera a), del medesimo regolamento pari ad almeno il 35% del relativo settore.

8. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è l'Autorità nazionale competente allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 158, paragrafo 5., e 163, paragrafo 3., del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013. Nel caso in cui, successivamente al riconoscimento di un'organizzazione interprofessionale ai sensi del presente articolo, sia presentata domanda di riconoscimento da parte di altra organizzazione, relativa al medesimo settore, prodotto o gruppo di prodotti, che dimostri di essere maggiormente rappresentativa, si procede alla revoca del riconoscimento già concesso e al riconoscimento dell'organizzazione più rappresentativa, con le modalità di cui al comma 2, 1° periodo.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali svolge i compiti di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei termini di cui all'articolo 232, paragrafo 2., del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

10. L'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è abrogato.

Art. 4.

Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale

produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario

1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo oleario, alla luce delle particolari criticità produttive del settore e in relazione alle crescenti necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività delle aziende olivicole, nonchè per perseguire il miglioramento della qualità del prodotto, è istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali un fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi.

2. Il contributo dello Stato alle azioni di cui al comma 1 soddisfa le condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/201f della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Accesso al Fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi

alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali

1. Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese agricole danneggiate da eventi alluvionali che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno, nei termini previsti dal decreto legislativo n. 102 del 2004 e dall'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015.

2. Le regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1, entro il termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ovvero, nel caso delle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali verificatesi successivamente, entro 60 giorni dall'adozione delle misure di contenimento o di eradicazione da parte delle competenti Autorità nazionali ed europee.

3. Per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa, autorizzati ai sensi del comma 1, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (2). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pagg. 1524, 2476; I.L.P. 2014, pagg. 772, 1236.

Art. 6

Razionalizzazione di strutture del

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

1. Al fine di razionalizzare e garantire la realizzazione delle strutture irrigue, in particolare nelle regioni del sud Italia colpite da eventi alluvionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

2. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 si provvede, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che dispone anche in ordine alla riassegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione alla predetta gestione commissariale, ivi incluso quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del citato decreto-legge n. 32 del 1995, necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonchè in ordine agli ulteriori adempimenti riguardanti l'adozione del bilancio di chiusura della gestione e la definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la definizione del contenzioso della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

3. Dall'entrata in vigore del presente decreto, le competenze attribuite da norme di legge al Commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, si intendono riferite agli Uffici del Ministero di cui al comma 1.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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