ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 5 maggio 2015, n. 51 (*).nel testo coordinato con la LEGGE 2 luglio 2015, n. 91.

(Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2015) (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2015)

 

Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle Strutture ministeriali.

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(*) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015, pag. 1443. Le parti aggiunte o modificate dalla legge di conversione sono riportate in corsivo.

Art. 1.

Rateizzazione del pagamento dell'importo del prelievo

supplementare sul latte bovino non ancora versato

1. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1., del Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione del 26 marzo 2015, su richiesta dei produttori, presentata per il tramite degli acquirenti interessati e, per le vendite dirette, su richiesta dei produttori interessati, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1 aprile 2014-31 marzo 2015, può essere effettuato in 3 rate annuali senza interessi, nel rispetto dei limiti stabiliti all'articolo 3, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, previa prestazione da parte del produttore richiedente di fideiussione bancaria o assicurativa, esigibile a 1ª e semplice richiesta, a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. AGEA restituisce ai soggetti che abbiano già versato l'importo dovuto una somma corrispondente ai 2/3 del medesimo, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti di fideiussione bancaria o assicurativa a favore dell'AGEA, esigibile a prima e semplice richiesta a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, AGEA escute, entro il 30 settembre 2015, la fideiussione prestata dall'acquirente per un importo pari ad 1/3 del prelievo dovuto, autorizzando l'estinzione della medesima per l'importo residuo, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti la rateizzazione di fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi del 2° periodo del presente comma.

2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, a pena di esclusione, all'AGEA entro il 31 agosto 2015. Possono essere oggetto di rateizzazione solo importi superiori a € 5.000.

3. Le 3 rate, di pari importo, sono rispettivamente versate entro il 30 settembre 2015, entro il 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. L'importo della 1ª rata per le consegne è trattenuto dall'AGEA direttamente sulle somme versate ovvero sulle somme garantite dai primi acquirenti ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Nel caso di prelievi non versati e non garantiti da fideiussioni, la 1ª rata è versata contestualmente alla domanda di adesione alla rateizzazione e alla prestazione della fideiussione ai sensi del comma 1.

4. In caso di mancato, parziale o ritardato versamento di una rata di cui al comma 1, il produttore decade dal beneficio della rateizzazione e AGEA escute la fideiussione di cui al comma 1 per la parte di prelievo non versata.

5. Alle compensazioni finanziarie effettuate, per effetto della rateizzazione di cui al presente articolo, dalla Commissione europea sui rimborsi FEAGA dovuti all'Italia, si fa fronte mediante anticipazioni a favore dell'AGEA, a carico del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nel limite complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (2).

6. Il Fondo di rotazione di cui al comma 5 viene reintegrato da AGEA delle anticipazioni effettuate, a valere sulle risorse derivanti dal versamento delle rate da parte dei produttori, ai sensi del comma 3, ovvero sulle risorse derivanti dall'escussione delle fideiussioni di cui al comma 1.

6-bis. Al fine di garantire l'efficiente qualità dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e l'efficace gestione dei relativi servizi in relazione alla cessazione del regime europeo delle quote latte e all'attuazione della nuova politica agricola comune (PAC), alla cessazione della partecipazione del socio privato alla società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'AGEA provvede, in coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le linee guida per lo sviluppo del SIAN, alla gestione e allo sviluppo del SIAN direttamente, o tramite società interamente pubblica nel rispetto delle normative europee in materia di appalti, ovvero attraverso affidamento a terzi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi a tal fine della società CONSIP Spa, attraverso modalità tali da assicurare comunque la piena operatività del sistema al momento della predetta cessazione. La procedura ad evidenza pubblica è svolta attraverso modalità tali da garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali della predetta società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo n. 99 del 2004 esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'AGEA provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 216; I.L.P. 2014, pag. 88.

Art. 2.

Disposizioni urgenti per il superamento del regime

delle quote latte e per il rispetto di corrette relazioni

commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli

e agroalimentari

1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore lattiero-caseario e di garantire un ordinato e sostenibile superamento del regime delle quote latte, all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente:

"4-ter.1. Per l'ultimo periodo di applicazione del regime di contingentamento della produzione di cui al Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, compreso tra l'1 aprile 2014 e il 31 marzo 2015, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo per la campagna 2014-2015, secondo i seguenti criteri di priorità:

a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purchè non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui al medesimo articolo 10, comma 18;

b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6% il proprio quantitativo disponibile individuale;

c) alle aziende che abbiano superato di oltre il 6% e fino al 12% il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6% del predetto quantitativo;

c-bis) alle aziende che abbiano superato di oltre il 12% e fino al 30% il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6% del predetto quantitativo;

c-ter) alle aziende che abbiano superato di oltre il 30% e fino al 50% il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6% del predetto quantitativo;

c-quater) alle aziende che abbiano superato di oltre il 50% il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6% del predetto quantitativo."

2. I contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di latte crudo di cui all'art. 148, paragrafo 1, del REG. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (3), devono avere una durata non inferiore a 12 mesi, salvo rinuncia espressa formulata per iscritto da parte dell'agricoltore cedente. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 e delle relative disposizioni attuative per i contratti di cui al presente comma, i costi medi di produzione del latte crudo sono elaborati mensilmente, tenuto anche conto della collocazione geografica dell'allevamento e della destinazione finale del latte crudo, dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), anche avvalendosi dei dati resi disponibili dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

3. All'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 3, 4° periodo, le parole: "2 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "4 punti percentuali";

a) al comma 5, le parole: "da € 516 a € 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "da € 1.000 a € 40.000";

b) al comma 6, le parole: "da € 516 a € 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "da € 2.000 a € 50.000.";

b-bis) al comma 7, 2° periodo, dopo le parole: "dell'azienda" è inserita la seguente: "cessionaria";

c) al comma 8, 3° periodo, le parole: "su segnalazione di qualunque soggetto interessato" sono sostituite dalle seguenti: "su segnalazione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o di qualunque soggetto interessato";

d) al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero, in caso di violazioni relative a relazioni commerciali nel settore lattiero caseario, al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, numero 190".

4. All'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il medesimo decreto di cui al presente comma, a valere sulle disponibilità del fondo, può essere previsto anche il finanziamento di attività di ricerca pubblica finalizzata al miglioramento della qualità del latte e dei prodotti lattiero caseari, nonchè di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale per il consumo e la valorizzazione del latte fresco e dei prodotti lattiero caseari, nel rispetto della normativa europea.".

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 200, pagg. 468, 1156; I.L.P. 200, pag. 564.

Art. 3.

Disposizioni urgenti per favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario e per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario, anche in relazione al superamento del regime europeo delle quote latte, per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali relative a tale settore, la condizione di cui all'articolo 163, paragrafo 1, lettera c), del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 3, lettera a), del medesimo regolamento, pari ad almeno il 25% del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica come definita ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, la medesima condizione si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attività economiche pari ad almeno il 51% del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 15% delle medesime a livello nazionale.

2. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere riconosciuta, su richiesta, ai sensi della vigente normativa europea, una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore a livello nazionale ovvero in ciascuna circoscrizione economica. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali relative al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. Per organizzazione interprofessionale si intende un'associazione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea. Restano validi i provvedimenti di riconoscimento di organizzazioni interprofessionali emanati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nel rispetto della normativa europea, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le organizzazioni interprofessionali possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare, per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di regole di cui al comma 4.

2-bis. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e delle relative norme attuative.

3. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2, anche articolate in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche, possono richiedere, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, contributi obbligatori sull'applicazione delle regole estese ai sensi del comma 4, agli operatori economici cui la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorchè non siano membri dell'organizzazione interprofessionale, nei limiti di cui all'articolo 165 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013. I contributi di cui al presente comma, ancorchè obbligatori, sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2 possono accedere a fondi pubblici per la realizzazione delle medesime finalità di cui al 1° periodo.

4. L'estensione delle regole di cui all'articolo 164 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione disponga maggioranze più elevate.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali decide sulla richiesta di estensione delle regole entro 2 mesi dalla presentazione della domanda, ovvero entro 3 mesi nel caso di cui al comma 5, ultimo periodo. In mancanza di una decisione espressa la domanda si intende rigettata.

5. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 4, i requisiti di rappresentatività economica richiesti dalla normativa europea devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicazione. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale sul sito istituzionale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, non riscontra l'opposizione di organizzazioni che dimostrano di rappresentare più di 1/3 degli operatori economici secondo i criteri di cui al 1° periodo del presente comma, comunicata al medesimo Ministero.

6. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 4, esse si applicano a tutti gli operatori del settore, del prodotto ovvero del gruppo di prodotti, oggetto delle medesime, ancorchè non aderenti all'organizzazione interprofessionale. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, l'operatore economico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a e 50.000, in ragione dell'entità della violazione, ovvero, in caso di violazione di regole relative all'applicazione di contratti-tipo, fino al 10% del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime.

L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e dell'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle organizzazioni interprofessionali relative ai prodotti, gruppi di prodotti e settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 2, la condizione di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera c), del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento pari ad almeno il 40% del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la medesima condizione si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attività economiche pari ad almeno il 51% del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 30% delle medesime a livello nazionale.

8. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è l'autorità nazionale competente allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 158, paragrafo 5, e 163, paragrafo 3, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013. Nel caso in cui, successivamente al riconoscimento di un'organizzazione interprofessionale ai sensi del presente articolo, sia presentata domanda di riconoscimento da parte di altra organizzazione, relativa al medesimo settore, prodotto o gruppo di prodotti, che dimostri di essere maggiormente rappresentativa, si procede alla revoca del riconoscimento già concesso e al riconoscimento dell'organizzazione più rappresentativa, con le modalità di cui al comma 2, 1° periodo.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali svolge i compiti di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei termini di cui all'articolo 232, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

10. L'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è abrogato. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, le parole: "ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173" sono soppresse.

Art. 4.

Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale

produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario

1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, alla luce delle particolari criticità produttive del settore e in relazione alle crescenti necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività delle aziende olivicole, nonchè per perseguire il miglioramento della qualità del prodotto anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione, è istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali un fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi. Per le finalità di cui al presente comma, il decreto di cui al secondo periodo prevede, in particolare, il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) incrementare la produzione nazionale di olive e di olio extravergine di oliva, senza accrescere la pressione sulle risorse naturali, in modo particolare sulla risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e l'introduzione di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica, anche con riferimento all'olivicoltura a valenza paesaggistica, di difesa del territorio e storica;

b) sostenere e promuovere attività di ricerca per accrescere e migliorare l'efficienza dell'olivicoltura italiana;

c) sostenere iniziative di valorizzazione del made in Italy e delle classi merceologiche di qualità superiore certificate dell'olio extravergine di oliva italiano, anche attraverso l'attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul mercato interno e su quelli internazionali;

d) stimolare il recupero varietale delle cultivar nazionali di olive da mensa in nuovi impianti olivicoli integralmente meccanizzabili;

e) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera olivicola, in conformità alla disciplina delle trattative contrattuali nel settore dell'olio di oliva prevista dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

2. Il contributo dello Stato alle azioni di cui al comma 1 soddisfa le condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto, e, quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Accesso al Fondo di solidarietà nazionale per le imprese

agricole che hanno subito danni a causa di eventi

alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali

1. Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, danneggiate da eventi alluvionali o da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l'11° grado della scala Beaufort che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, nonchè le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, che abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili, nell'ambito delle risorse già stanziate, possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno, nei termini previsti dal decreto legislativo n. 102 del 2004 e dall'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali, con priorità per quelli legati alla diffusione del batterio xylella fastidiosa, del dryocosmus kuriphilus (cinipide del castagno) e della flavescenza dorata, nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015, dando la precedenza, nel caso del cinipide del castagno, alle imprese agricole che attuano metodi di lotta biologica.

2. Le regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1, entro il termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ovvero, nel caso delle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali verificatesi successivamente, entro 60 giorni dall'adozione delle misure di contenimento o di eradicazione da parte delle competenti Autorità nazionali ed europee.

3. Per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa, autorizzati ai sensi del comma 1, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Per gli altri interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese autorizzati ai sensi del medesimo comma 1, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (4). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-bis. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e successive modificazioni, è incrementata, per gli interventi in conto capitale di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, di € 250.000 per l'anno 2015 e di 2 milioni di euro per l'anno 2016. Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi e che operano nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2012 e la data di entrata in vigore del presente decreto, individuati ai sensi del comma 4 del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2014, e successive modificazioni, possono presentare domanda, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per accedere agli interventi di cui al primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a € 250.000 per l'anno 2015 e a 2 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 3, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pagg. 1524, 2476; I.L.P. 2014, pagg. 772, 1236.

Art. 6.

Razionalizzazione di strutture

del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari

e Forestali

1. Al fine di razionalizzare e garantire la realizzazione delle strutture irrigue nelle regioni del Mezzogiorno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali provvede altresì ad accertare le risorse finanziarie assegnate alla predetta gestione nonchè i relativi impegni e gli eventuali residui. Le relazioni di cui al citato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 sono trasmesse anche alle Camere.

2. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 si provvede, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che dispone anche in ordine alla riassegnazione delle risorse umane, ivi compresi i soggetti con contratti di collaborazione, sino alla scadenza dei relativi contratti, previa verifica della loro funzionalità alle attività da svolgere e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, strumentali e finanziarie in dotazione alla predetta gestione commissariale, ferma restando la destinazione dei finanziamenti per gli interventi previsti nelle regioni del Mezzogiorno, ivi incluso quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del citato decreto-legge n. 32 del 1995, necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonchè in ordine agli ulteriori adempimenti riguardanti l'adozione del bilancio di chiusura della gestione e la definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la definizione del contenzioso della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

3. Dall'entrata in vigore del presente decreto, le competenze e le funzioni attribuite da norme di legge al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, si intendono riferite agli uffici del Ministero di cui al comma 1.

3-bis. All'articolo 1, comma 298, 1° periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: "fino al 30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015".

Art. 6-bis.

Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali

nelle filiere agricole

1. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle Commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.

2. Alle Commissioni uniche nazionali partecipano, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione.

3. Le Commissioni uniche nazionali determinano quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente.

4. Le Commissioni uniche nazionali hanno sede presso una o più borse merci, istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, individuate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, e operano con il supporto della società di gestione "Borsa merci telematica italiana Scpa", di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni.

5. In caso di istituzione delle commissioni uniche nazionali di cui al comma 1, le borse merci ed eventuali commissioni prezzi e sale contrattazioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sospendono l'autonoma rilevazione per le categorie merceologiche per cui le Commissioni uniche nazionali sono state istituite e pubblicano le quotazioni di prezzo determinate ai sensi del comma 3 dalle Commissioni uniche nazionali stesse.

6. Le autonome rilevazioni cui al comma 5 possono riprendere la rilevazione e la pubblicazione dei relativi prezzi solo in caso di revoca delle Commissioni uniche nazionali da parte del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

7. La partecipazione alle Commissioni uniche nazionali di cui al presente articolo non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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