ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2010, n. 103.

(Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010)

 

Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nelle more del completamento della procedura di dismissione in corso dell'intero capitale sociale della Tirrenia di Navigazione SPA ed in considerazione del preminente interesse pubblico connesso alla necessità di assicurare la continuità del servizio pubblico di cabotaggio marittimo:

a) in deroga a quanto previsto dagli statuti di Tirrenia di Navigazione SPA e di Siremar SPA, nonchè dalle disposizioni in materia contenute nel Codice civile, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla nomina di un amministratore unico delle suddette società, al quale sono conferiti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. Detti amministratori unici resteranno in carica fino al 30 settembre 2010 ovvero, se anteriore, fino alla data di cessione dell'intero capitale di Tirrenia di Navigazione SPA. I Consigli di amministrazione della Tirrenia di Navigazione SPA e di Siremar SPA in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto decadono con effetto dalla data di adozione del decreto del citato Ministro dell'Economia e delle Finanze;

b) la responsabilità civile ed amministrativa per i comportamenti, gli atti e i provvedimenti posti in essere, nel periodo in cui restano in carica gli amministratori unici di cui alla lettera a), dagli stessi amministratori unici, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è posta a carico esclusivamente delle società interessate. Negli stessi limiti è esclusa la responsabilità amministrativo-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonchè di sindaco o di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle società in questione non può costituire motivo per ritenere insussistente, in capo ai soggetti interessati, il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento delle predette funzioni in altre società;

c) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2010 ovvero, se anteriore, fino alla data di perfezionamento della cessione dell'intero capitale sociale di Tirrenia di Navigazione SPA, è consentita l'erogazione da parte di banche o intermediari autorizzati di nuovi finanziamenti, ovvero, relativamente ai finanziamenti già concessi in virtù di contratti sottoscritti e vincolanti anteriormente alla medesima data, della quota non ancora erogata. I crediti derivanti da tali nuovi finanziamenti sono equiparati ai crediti prededucibili di cui all'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I creditori sono esclusi dal voto in sede di eventuali procedure concorsuali e dal computo delle maggioranze previste per l'approvazione del concordato preventivo ai sensi dell'articolo 177 del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonchè dalla percentuale dei crediti prevista per l'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo regio decreto n. 267 del 1942. Gli atti, le garanzie e i pagamenti relativi a detti nuovi finanziamenti non sono soggetti all'azione revocatoria. Tirrenia di Navigazione SPA utilizza i predetti nuovi finanziamenti esclusivamente per fronteggiare i fabbisogni di liquidità derivanti dalla gestione corrente, ovvero per finanziare la Siremar SPA per le medesime finalità;

d) i crediti derivanti dai nuovi finanziamenti di cui alla lettera c) sono garantiti da Fintecna-Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi SPA, alle condizioni e nei termini previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01 del 22 gennaio 2009, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 2010

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