ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152.

(Gazzetta Ufficiale n. 265 del 6 novembre 2021)

 

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

...omissis...

EMANA

 

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

 

Contributi e credito d'imposta per le imprese turistiche

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale "Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit" Misura M1C3, investimento 4.2.1., del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto, in favore dei soggetti di cui al comma 4, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80% delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024.

2. Per i soggetti di cui al comma 4 è riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di € 100.000. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a € 40.000 che può essere aumentato anche cumulativamente:

a) fino ad ulteriori € 30.000, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell'importo totale dell'intervento;

b) fino ad ulteriori € 20.000, qualora l'impresa o la società abbia i requisiti previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l'imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai 2/3 da giovani e i cui Organi di amministrazione sono costituiti per almeno i 2/3 da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo.

Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;

c) fino ad ulteriori € 10.000, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 8, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5.

L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30% del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione.

4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all'aria aperta, nonchè alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

5. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei princìpi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, i seguenti interventi:

a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;

b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;

c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);

d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

e) spese per la digitalizzazione previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

6. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852.

7. Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2, è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 dicembre 2017 recante "Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno il 50% di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

8. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (1). A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del Turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al 3° periodo, il Ministero del Turismo, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonchè le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il Ministero del Turismo provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Il Ministero del Turismo provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero del Turismo, pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l'erogazione degli incentivi previsti dai commi 1 e 2, ivi inclusa l'individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi. Ferma restando la disciplina di cui al citato decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 dicembre 2017 per quanto previsto ai sensi del comma 7, gli interessati presentano, in via telematica, apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.

10. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. L'esaurimento delle risorse è comunicato con avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo.

11. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo l'1 febbraio 2020 e non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Agli interventi conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, ai fini del credito d'imposta e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le disposizioni di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126.

13. Per il finanziamento del credito di imposta di cui al comma 1 è ulteriormente autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Conseguentemente, all'articolo 79, comma 1, 1° periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, le parole: "per i 3 periodi d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "per i 2 periodi d'imposta".

14. Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2, sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Il Ministero del Turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Per le medesime finalità di cui al comma 1, tenuto conto degli obiettivi di cui al presente articolo e del grado di raggiungimento degli stessi, il Ministero del Turismo, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2025, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede ad aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

16. Sono abrogati i commi 2-ter e 5, dell'articolo 10 del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

17. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (2), secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. L'attuazione dell'intervento garantisce il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 227; I.L.P. 2008, pagg. 130, 229.

(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2021, pag. 445.

Art. 2.

 

Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico

 

1. Per l'attuazione della linea progettuale "Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale turismo del Fondo di garanzia per le PMI)", Misura M1C3, investimento 4.2.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una "Sezione speciale turismo" per la concessione di garanzie ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. La concessione di garanzie sui finanziamenti erogati, in conformità alla misura M1C3 4.2.4 del PNRR, deve rispettare le disposizioni nazionali e unionali che regolano il meccanismo di funzionamento del fondo, in particolare richiamando la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010 della Commissione europea e il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

2. Le garanzie di cui al comma 1, sono rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio "non inquinare significativamente", di cui alla comunicazione della Commissione europea n. 2021/C58/01, o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

3. In deroga alla disciplina di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, come autorizzato dalla decisione C(2020)2370 del 13 aprile 2020, alle garanzie di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;

b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;

c) sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;

d) la percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della garanzia diretta è stabilita nella misura massima del 70% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria; tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria;

e) la percentuale di copertura della riassicurazione è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 23 del 2020.

Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della riassicurazione è stabilita nella misura massima dell'80% dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%; tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al fondo, previsti dal del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90% dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;

f) sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purchè il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;

g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 febbraio 2019;

h) la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2. della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purchè la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;

i) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 marzo 2017;

l) per operazioni di investimento immobiliare la garanzia del fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

m) la garanzia del fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e dalle disposizioni operative del fondo.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonchè l'Istituto per il credito sportivo, ove rendano disponibili risorse addizionali rispetto a quelle di cui al presente articolo, concorrono all'incremento della misura della garanzia e della riassicurazione rispettivamente nei limiti di cui al comma 3, lettere d), ed e) e, previo accordo con il Ministero del Turismo e Mediocredito Centrale Spa, possono provvedere all'istruttoria delle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Art. 3.

 

Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese

e gli investimenti di sviluppo nel turismo

1. Per l'attuazione della linea progettuale "Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo", Misura M1C3, intervento 4.2.5., nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a € 500.000 e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025, in combinazione con i finanziamenti di cui al comma 4.

2. Sono soggetti beneficiari le imprese di cui all'articolo 1, comma 4, incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività imprenditoriale.

3. Il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 è concedibile nella misura massima del 35% delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

4. A copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e dall'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a 15 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 36 mesi, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulla quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con delibera del Comitato interministeriale della programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) ai sensi dell'articolo 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.

5. Gli incentivi di cui al presente articolo sono alternativi a quelli previsti dall'articolo 1 e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19", di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.

6. Con decreto del Ministero del Turismo, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie del presente articolo, in conformità alla predetta Misura M1C3, intervento 4.2.5., e gli adempimenti relativi alla gestione degli interventi agevolativi a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione del contributo diretto alla spesa. Tale decreto assolve anche a quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della citata legge n. 311 del 2004.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonchè l'Istituto per il credito sportivo, possono rendere disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del fondo di cui al comma 1, previo accordo con il Ministero del Turismo, prevedendo idonee forme di collaborazione per l'istruttoria relativa alle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo presentate a valere sulle predette risorse addizionali.

8. I finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti di cui al presente articolo, ivi inclusi quelli concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, possono accedere alle garanzie di cui all'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, rilasciate da SACE Spa nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. All'attuazione del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

 

Credito d'imposta per la digitalizzazione

di agenzie di viaggio e tour operator

1. Per l'attuazione della linea progettuale "Digitalizzazione agenzie e tour operator", Misura M1C3, investimento 4.2.2., nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 50% dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale come previste dall'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fino all'importo massimo complessivo cumulato di € 25.000, nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025. In fase di attuazione, l'intervento rispetta il principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'incentivo di cui al presente articolo spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero del Turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Con decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

 

Capo II

 

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE,

EDILIZIA GIUDIZIARIA

 

Art. 5.

 

Semplificazione delle procedure riguardanti

gli investimenti ferroviari

1. Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al Regolamento n. (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, nonchè di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari, al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma di cui all'articolo 15, un documento strategico, con validità di norma quinquennale, recante l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, delle attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonchè l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici. Il documento strategico contiene, altresì, la descrizione degli assi strategici in materia di mobilità ferroviaria, con particolare riferimento a: programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi di legge; programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacità e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello; interventi prioritari sulle direttrici, nonchè interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale; attività relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di priorità strategica; individuazione delle priorità strategiche relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti; localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in conformità agli obbiettivi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali; la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria; le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale ed e alla accessibilità per le persone con disabilità; i criteri di valutazione delle performances del gestore e delle relative penalità.";

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si esprimono sul documento strategico nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione, decorso il quale il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili procede all'approvazione di detto documento con proprio decreto. Il documento strategico è sottoposto ad aggiornamento dopo 3 anni o comunque in caso di mutamento degli scenari di carattere eccezionale, secondo le modalità indicate nel comma 7 e nel presente comma.";

b) all'articolo 15:

1) al comma 1, 2° periodo, dopo le parole "per un periodo minimo di 5 anni," sono inserite le seguenti: "per l'attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile dell'infrastruttura ferroviaria nazionale come individuate nel documento di cui all'art. 1, c. 7, e per definire altresì la programmazione degli investimenti, anche previsti da specifiche disposizioni di legge, relativi alla manutenzione, al rinnovo e alla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria,";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per quanto attiene ai profili finanziari, entro il mese di giugno dell'anno precedente all'inizio di ciascun quinquennio programmatorio sottopone lo schema di contratto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, di seguito CIPESS, che adotta la relativa delibera entro 30 giorni. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili informa l'organismo di regolazione, che si esprime entro 15 giorni relativamente ai profili di competenza, e, mediante il gestore dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto dello schema di contratto di programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoposto all'approvazione del CIPESS.

La delibera del CIPESS è sottoposta al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al fine di permettere una più celere realizzazione degli interventi ferroviari, è ammessa la registrazione anche parziale della delibera del CIPESS, che diviene efficace limitatamente a quanto oggetto di registrazione. In tal caso, il CIPESS può adottare, su richiesta del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, una delibera integrativa o modificativa delle Parti non registrate. Lo schema di contratto di programma è sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il gestore dell'infrastruttura entro 15 giorni dalla registrazione da parte della Corte dei conti della delibera di approvazione del medesimo schema da parte del CIPESS. Il contratto di programma sottoscritto è trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al CIPESS, con apposita informativa. Gli investimenti ferroviari autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di legge sono inseriti di diritto nel contratto di programma in corso alla data di entrata in vigore di dette disposizioni e ne costituiscono parte integrante. Gli aggiornamenti di cui al comma 2-bis danno evidenza di tali investimenti e dei relativi finanziamenti che vi rimangono vincolati ai sensi delle disposizioni di legge.";

3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria provvedono alla sottoscrizione degli aggiornamenti annuali del contratto di programma, in coerenza con quanto previsto dal documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7. Gli aggiornamenti di importo pari o inferiore a 5 miliardi di euro complessivi sono approvati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di importo superiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la procedura di cui al comma 2.

2-ter. Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili riferisce annualmente alle Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma.";

4) al comma 5, 1° periodo, le parole "della Strategia di cui all'articolo 1, comma 7," sono sostituite dalle seguenti: "del documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7,".

2. In relazione al periodo programmatorio 2022-2026, il documento di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 entro il 31 dicembre 2021 e lo schema di contratto di programma di cui all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015 è trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile entro il 31 marzo 2022.

3. Alla legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato italiane Spa";

b) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole "i contratti di programma e" sono soppresse;

2) il comma 2-bis è abrogato;

3) al comma 3 le parole "di programma" sono sostituite dalle seguenti: "di servizio".

Art. 6.

 

Approvazione dei progetti ferroviari

e di edilizia giudiziaria

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

"Art. 48-bis. (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria) - 1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonchè degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, 4° periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237 e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli Enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

2. Per gli interventi di edilizia giudiziaria, qualora sia necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante, esso è acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.

3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei tempi e secondo le modalità previsti per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di cui all'All. IV del presente decreto, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dall'articolo 44, comma 3, si applica, altresì, la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2, 2° periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla Direttiva n. 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011. In relazione agli interventi ferroviari diversi da quelli di cui al 1° e al 2° periodo, i termini relativi al procedimento per la verifica dell'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, nonchè del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono ridotti della metà.

4. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 25, comma 3, 2° periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a quarantacinque giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della Conferenza di servizi di cui al comma 1.

5. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonchè dei successivi livelli progettuali.

6. Le disposizioni di cui ai c. 1 e 3 non si applicano agli interventi ferroviari di cui all'All. IV del presente decreto.".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi di cui all'articolo 9 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121.

 

Capo III

 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

E TRANSIZIONE DIGITALE

 

Art. 7.

 

Disposizioni per la realizzazione

del Polo strategico nazionale

1. All'art. 38, c. 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole "INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa," sono aggiunte le seguenti: "Difesa servizi Spa,".

2. All'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "nonchè per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221," sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale della società Difesa servizi Spa di cui all'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in qualità di centrale di committenza, per l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura di cui all'articolo 33-septies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Con apposite convenzioni da stipularsi fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Difesa e la società Difesa servizi Spa sono definite le modalità di attuazione del presente comma. Per le attività svolte ai sensi del presente comma, per gli anni dal 2022 al 2026, agli organi di Difesa servizi Spa e ai soggetti, anche esterni, che hanno in essere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la medesima società, il divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, si applica limitatamente ai 2 anni successivi alla cessazione dell'incarico, rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Per la realizzazione delle attività assegnate a Difesa servizi Spa è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.".

3. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "o verso l'infrastruttura di cui al comma 4-ter" sono soppresse;

b) al comma 4, le parole "e 4-ter" sono soppresse;

c) il comma 4-ter è abrogato.

4. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente: "f-ter) l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, con riguardo alla sicurezza, alla continuità e allo sviluppo del sistema informatico necessario per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.".

5. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata a erogare servizi cloud a favore delle Amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti in house e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), nonchè delle altre Amministrazioni centrali che già fruiscono di detti servizi sulla base di specifiche disposizioni normative e delle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la possibilità di avvalersi della predetta società per altre tipologie di servizi ai sensi dell'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal presente articolo. Resta altresì ferma la possibilità per la predetta società di erogare servizi cloud a favore del Ministero dell'Istruzione sulla base della convenzione già autorizzata ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera b), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

 

Capo IV

 

PROCEDURE DI SPESAArt. 8.

Fondo ripresa resilienza Italia

1. Per l'attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati - Fondo di fondi della BEI - M5C2, intervento 2.2.b) e sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei fondi BEI) - M1C3 intervento 4.2.3. nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la costituzione di un Fondo dei fondi denominato "Fondo ripresa resilienza Italia" del quale lo Stato italiano è contributore unico e la cui gestione è affidata alla Banca europea per gli investimenti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l'anno 2021.

Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

2. Ai fini dell'immediata operatività del "Fondo ripresa resilienza Italia" di cui al comma 1, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli investimenti uno o più accordi necessari a consentire la sua costituzione ed a trasferire le risorse del fondo su di un conto corrente infruttifero appositamente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla Banca europea per gli investimenti quale gestore del Fondo di fondi.

3. Con apposito accordo di finanziamento viene conferita la gestione del "Fondo ripresa resilienza Italia" di cui al comma 1 alla Banca europea per gli investimenti e vengono definiti, tra l'altro, le modalità ed i criteri di gestione delle risorse da parte della Banca, nel rispetto dei princìpi e degli obblighi riferiti all'attuazione del PNRR, ivi compreso il principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH), le priorità e la strategia di investimento del fondo, i criteri di ammissibilità per i beneficiari e di selezione mediante avviso pubblico, i compiti ed i poteri del Comitato per gli investimenti di cui al comma 4, nonchè i settori target in cui investire.

4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è istituito il Comitato per gli investimenti, presieduto da un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto struttura di coordinamento centrale per l'implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per settori target del fondo. Per la partecipazione al predetto organismo non sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza nè alcun tipo di emolumento.

5. Una quota del fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo del 5% dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del 7% dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in investimenti in equity e quasi-equity, può essere destinata agli oneri di gestione connessi all'attività oggetto degli accordi di cui ai commi 2 e 3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del fondo sono reinvestite per gli stessi obiettivi e le stesse priorità strategiche, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

6. Al fine di sostenere investimenti coerenti con le finalità del PNRR e con i princìpi di digitalizzazione, sostenibilità ed efficienza energetica, nell'ambito del "Fondo ripresa resilienza Italia" di cui al comma 1 è costituita una sezione denominata "Fondo per il turismo sostenibile" con dotazione di 500 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) - M1C3 intervento 4.2.3. del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica per quanto attiene alle linee progettuali riferite al settore turistico.

Art. 9.

 

Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione,

revisione e valutazione della spesa

e miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti

 

1. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026. Le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).".

2. Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire l'applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche amministrazioni, all'art. 1, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (3), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 861, dopo le parole "amministrativa e contabile." sono inserite le seguenti: "Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le Amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle Amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente Organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.";

b) al comma 862, dopo le parole "la contabilità finanziaria," sono inserite le seguenti: "anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio,";

c) al comma 871, dopo le parole "lettera b)," sono inserite le seguenti "e le comunicazioni di cui al comma 867 degli enti che si avvalgono della facoltà prevista dall'ultimo periodo del comma 861,".

3. Al fine di favorire la produzione di analisi sull'impatto su occupazione e retribuzione del lavoro dipendente e autonomo e su altri fenomeni di interesse settoriale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tramite la stipula di convenzioni o l'avvio di programmi di ricerca, le Amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, possono promuovere l'utilizzo a fini di ricerca di dati provenienti da archivi amministrativi e la loro integrazione con informazioni provenienti anche da fonti esterne all'Amministrazione originaria.

4. Le convenzioni stipulate ovvero i programmi di ricerca di cui al comma 3 sono pubblicati nel sito internet istituzionale delle Amministrazioni coinvolte e specificano gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti utilizzate, le misure di sicurezza, i titolari del trattamento nonchè i tempi di conservazione e ogni altra garanzia adottata per tutelare la riservatezza degli interessati, coerentemente con l'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

In ogni caso, i dati trattati sono privati di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche sottostanti.

5. Le Amministrazioni provvedono alle attività previste dai commi 3 e 4 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale "Ministero dell'Economia e delle Finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto", di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, ivi compresi gli Enti territoriali, sulla base di motivate richieste presentate dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.

7. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono tempestivamente reintegrate al predetto conto corrente di tesoreria, dalle medesime Amministrazioni titolari degli interventi, a valere sui pertinenti stanziamenti di bilancio.

8. Ai fini del rafforzamento delle attività, degli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è istituito il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, con funzioni di supporto alle attività di analisi e valutazione della spesa e di proposta all'applicazione dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Comitato opera in relazione alle linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri e riferisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Comitato indica i criteri e le metodologie per la definizione dei processi e delle attività di revisione della spesa, nonchè gli obiettivi da perseguire. Al Comitato partecipa il Ragioniere generale dello Stato, che lo presiede, i dirigenti generali da questi delegati e quelli di volta in volta competenti in relazione alla materia trattata, un componente della Segreteria tecnica del Ministro dell'Economia e delle Finanze, un rappresentante della Banca d'Italia, un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante della Corte dei conti. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle Pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con professionalità inerenti alle materie trattate. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9. Per le attività istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico di cui al comma 8 e di supporto agli Ispettorati generali connesse ai processi valutativi e di monitoraggio della spesa è istituita, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unità di missione, che svolge anche attività di segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente di livello generale e 2 dirigenti di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale. A tal fine è autorizzata la spesa di € 571.571 annui a decorrere dall'anno 2022 e il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10. Per il rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi inclusi l'Unità di missione di cui al comma 9 e i Nuclei di valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonchè per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato per il biennio 2021-2022, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 40 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di € 1.864.375 annui a decorrere dall'anno 2022.

11. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può altresì avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonchè di un contingente massimo di 10 esperti, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, di comprovata qualificazione professionale, fino a un importo massimo di € 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di € 500.000. Per le medesime finalità il Dipartimento è autorizzato a stipulare convenzioni con università, enti e istituti di ricerca. A tal fine è autorizzata la spesa di € 600.000 a decorrere dall'anno 2022.

12. Le risorse iscritte nel bilancio dello Stato espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono essere versate sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, laddove richiesto da esigenze di unitarietà e flessibilità di gestione del PNRR.

13. I fondi esistenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonchè sulle apposite contabilità speciali intestate alle amministrazioni dello Stato per la gestione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Italia non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui fondi ivi depositati non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime.

14. Le attività connesse alla realizzazione della riforma 1.15. del Piano nazionale di ripresa e resilienza denominata "Dotare le Pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale", inserita nella missione 1, componente 1, dello stesso Piano, sono svolte dalla Struttura di governance istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020.

15. Ai fini delle attività di cui al comma 14, ai componenti dello Standard Setter Board, di cui all'articolo 3 della predetta determina del Ragioniere generale dello Stato, è riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, un compenso onnicomprensivo, per un importo annuo non superiore a € 8.000 per singolo componente. A tal fine è autorizzata la spesa di € 120.000 per ciascuno degli anni 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della Struttura di governance, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

16. Al fine di favorire la partecipazione degli Enti territoriali alla definizione della riforma 1.15. del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le proposte relative ai principi e gli standard contabili elaborate dallo Standard Setter Board di cui al comma 15 sono trasmesse, per il parere, alla Commissione Arconet di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

17. Con una o più determine del Ragioniere generale dello Stato, sono apportate le necessarie modifiche alla citata Determina n. 35518 del 5 marzo 2020, al fine di dare attuazione a quanto stabilito dai commi 15 e 16.

18. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a € 3.155.946 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a € 3.035.946 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede per € 3.155.946 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2019, pagg. 363, 425; I.L.P. 2019, pagg. 171, 233.

 

Art. 10.

 

Supporto tecnico operativo per le misure

di competenza del Ministero delle Politiche Agricole

Alimentari e Forestali

 

1. Per l'attuazione delle misure di competenza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è istituto nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Capo V

 

ZONE ECONOMICHE SPECIALI

 

Art. 11.

 

Modifiche alla conferenza di servizi per

insediamenti ZES e sportello unico ZES

 

1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1, la lettera a-ter), è sostituita dalla seguente:

"a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività soggetta all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5-bis, presentano il proprio progetto. Lo sportello unico è reso disponibile anche in lingua inglese e opera secondo i migliori standard tecnologici, con carattere di interoperabilità rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell'istruttoria del procedimento. Ciascun Commissario rende noto, con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, la data a partire dalla quale lo sportello è reso disponibile. Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente di cui all'articolo 38, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, a tal fine, gli enti titolari dei SUAP si raccordano con il Commissario;";

2) al comma 1, lettera a-sexies), le parole "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023";

3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"L'Agenzia per la coesione affida i servizi tecnologici per la realizzazione dello sportello unico digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero si avvale, mediante convenzione, di piattaforme già in uso ad altri enti o Amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di 2,5 milioni di euro, sono posti a carico del PON Governance 2014/2020 e in particolare sulla quota React UE assegnata al programma nello specifico Asse di assistenza tecnica e capacità amministrativa di cui alla Decisione della Commissione europea C(2021) 7145 del 29 settembre 2021.";

b) all'articolo 5-bis:

1) al comma 3, dopo le parole "in applicazione dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241" sono inserite le seguenti: "e seguenti";

2) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ove le Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e delle pubblica incolumità, ovvero le Amministrazioni delle regioni, si oppongano alla determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi dell'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la riunione di cui al comma 4 di detto articolo è indetta dall'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale, sulla base di una motivata relazione del Commissario della ZES interessata. Le attività propedeutiche e istruttorie necessarie all'individuazione, in esito alla riunione, di una soluzione condivisa alla luce del principio di leale collaborazione, sono svolte dal competente Dipartimento per le politiche di coesione.

Se la soluzione condivisa non è raggiunta, l'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale rimette la questione al Consiglio dei Ministri con propria proposta motivata, secondo quanto previsto dall'articolo 14-quinquies, comma 6, 2° periodo.

Qualora il progetto di insediamento della nuova attività produttiva sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta dall'Autorità competente partecipa sempre il Commissario della ZES interessata. Ove siano emerse valutazioni contrastanti tra Amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiamo condotto ad un diniego di autorizzazione, il Commissario può chiedere all'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale il deferimento della questione al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti.".

 

Capo VI

 

UNIVERSITÀ E RICERCA

 

Art. 12

 

Borse di studio per l'accesso all'università

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalità di cui al 1° periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le 2 modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo.

Art. 13.

 

Supporto tecnico al Ministero dell'Università

e della Ricerca

1. All'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:

"6-ter.1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, il Ministero dell'Università e della Ricerca è autorizzato, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT di CONSIP, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'Università e della Ricerca.".

Art. 14.

 

Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il 1° periodo sono inseriti i seguenti: "Nell'ambito dei criteri generali di cui al 1° periodo, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studio. Tali attività possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività purchè finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio.".

2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con i decreti di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si provvede alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli elementi di flessibilità e di interdisciplinarietà di cui al comma 1.

Art. 15.

 

Alloggi per studenti

1. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: "Al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con modalità digitali e attraverso la informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca sono individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono assegnate le relative risorse, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti.";

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono promossi prioritariamente la ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalità di perseguire elevati standard ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi.".

TITOLO II

 

ULTERIORI MISURE URGENTI FINALIZZATE

ALL'ACCELERAZIONE DELLE INIZIATIVE PNRR

 

Capo I

 

AMBIENTE

Art. 16.

 

Risorse idriche

1. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole "Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare", sono sostituite dalle seguenti: "Ministro della Transizione Ecologica e del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali", e dopo le parole "dei costi ambientali e dei costi della risorsa", sono inserite le seguenti: "e dell'inquinamento, conformemente al principio chi inquina paga";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, e per sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento.".

2. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il 1° periodo è sostituito dai seguenti: "Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della Transizione Ecologica è adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della Transizione Ecologica previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dai relativi cronoprogrammi, così come risultanti dal sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi è effettuato dalle Amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce "Mite - Mitigazione del rischio idrogeologico". Con i medesimi decreti di cui al 1° periodo sono disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni.";

b) al 4° periodo, le parole: "accordo di programma" sono sostituite dalle seguenti: "provvedimento di individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico".

3. All'articolo 36-ter, comma 3, 1° periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "e dei piani di assetto idrogeologico" sono sostituite dalle seguenti: "dei piani di assetto idrogeologico e della valutazione del rischio a livello nazionale di cui all'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile, nonchè del principio di non arrecare un danno significativo.".

4. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (4), il 1° periodo è sostituto dal seguente: "Gli interventi di cui al comma 1073, lettera b), sono individuati con decreto del Ministro della Transizione Ecologica, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, 1° periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. I medesimi interventi sono individuati attraverso il CUP ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.".

5. Al comma 3 dell'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al 1° periodo, le parole: "da € 3.000 a € 30.000" sono sostituite dalle seguenti: "da € 4.000 a € 40.000";

b) al 2° periodo, le parole: "da € 300 a € 1.500" sono sostituite dalle seguenti: "da € 400 a € 2.000".

6. Allo scopo di garantire lo sviluppo sostenibile dei sistemi idrici sotto il profilo ambientale, per le domande di utilizzazione d'acqua a fini irrigui, nel corso del procedimento di rilascio del relativo titolo, si provvede, su idonea documentazione fornita dal richiedente, alla valutazione d'impatto, anche cumulativo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7., della Direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, su tutti i corpi idrici potenzialmente interessati. È fatto divieto di espandere il sistema irriguo esistente, anche se finalizzato a conseguire obiettivi di efficienza, se i corpi idrici interessati sono in uno stato inferiore al buono o si prevede, all'esito di una documentata analisi, che lo saranno in base ai cambiamenti climatici, anche con riferimento alla concentrazione di sostanze inquinanti nella specifica evoluzione temporale.

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2018, pag. 321; I.L.P. 2018, pag. 129.

 

Art. 17.

 

Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani

 

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della Transizione Ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 - investimento 3.4. del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Ai fini del Piano d'azione di cui al comma 1 si applicano le definizioni, l'ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano d'azione sono fornite dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalità indicate dal Ministero della Transizione Ecologica.

 

Art. 18.

 

Proposta di riduzione dei tempi del procedimento

di valutazione ambientale strategica

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

1) al comma 1, 1° periodo, dopo le parole "impatti ambientali significativi," sono inserite le seguenti: "anche transfrontalieri," e al 2° periodo, dopo le parole "l'Autorità competente, individua" sono inserite le seguenti: "e seleziona";

2) al comma 2, la parola "concordato" è sostituita dalle seguenti: "comunicato dall'Autorità competente" e le parole "90 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "45 giorni";

3) al comma 5, la lettera f) è abrogata;

b) all'articolo 14, comma 2, le parole "60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "45 giorni";

c) all'articolo 15;

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione":

2) al comma 1 le parole "90 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "45 giorni".

Art. 19.

 

Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici

1. Al fine di definire gli obblighi dei produttori in relazione alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, all'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al 2° periodo:

1) le parole "del presente decreto relativi al" sono sostituite dalle seguenti: "della presente disposizione relativi al I, II, III, IV e V";

2) dopo le parole "nel disciplinare tecnico," sono inserite le seguenti: "dei medesimi importi delle quote trattenute dal GSE stesso";

b) al 3° periodo, dopo le parole "modalità operative" sono inserite le seguenti: "entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei casi di ammodernamento tecnologico (revamping), o nei casi di ripotenziamento (repowering) degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3, dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano già prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti sono restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi.".

Capo II

 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,

RIGENERAZIONE URBANA, MOBILITÀ

SOSTENIBILE, MESSA IN SICUREZZA

DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO

E COESIONE TERRITORIALE

 

Art. 20.

 

Interventi comunali in materia

di efficientamento energetico, rigenerazione urbana,

mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici

e valorizzazione del territorio

 

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (5), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 29-bis, 4° periodo, le parole "ai commi 32 e 35" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 31-ter, 32 e 35 nonchè di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR";

b) dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti:

"31-bis. I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50% delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

31-ter. I comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonchè l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio;

c) al comma 32, 1° periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.";

d) al comma 33:

1) al 1° periodo, le parole "per il restante 50%" sono sostituite dalle seguenti "per il 45%" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per il restante 5% previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.";

2) all'ultimo periodo, dopo le parole "avvenga previa" sono inserite le seguenti: "verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35, nonchè del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR e della";

e) dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:

"42-bis. Le risorse di cui al c. 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, sono integrate con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alle risorse di cui al 1° periodo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021.

42-ter. Agli oneri di cui al comma 42-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

42-quater. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 42-bis, rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonchè l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 139-bis è inserito il seguente:

"139-ter. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 139 per l'anno 2021, nonchè delle risorse di cui al comma 139-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonchè l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.";

b) al comma 145 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al 1° periodo si applicano anche in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori di cui al comma 139-ter.".

3. Ai fini del rispetto del Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i comuni beneficiari delle risorse di cui al presente articolo assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonchè delle milestone e dei target collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit. Per le finalità di cui al presente comma i soggetti attuatori integrano le informazioni presenti sui sistemi di monitoraggio già operativi e conservano la documentazione dei lavori utilizzando le specifiche funzioni previste dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2020, pag. 425; I.L.P. 2020, pag. 233.

Art. 21.

 

Piani integrati

1. Al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducend l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonchè sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, sono assegnate risorse alle città metropolitane, in attuazione della linea progettuale "Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2." nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra le città metropolitane in base al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna area metropolitana moltiplicata per il quadrato della mediana dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), come da tabella allegata al presente decreto (All. 1).

4. Al fine di rafforzare gli interventi previsti dal comma 1, nell'ambito del Fondo ripresa resilienza Italia di cui all'articolo 8 è costituita una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale Piani integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2 - Intervento 2.2.b) del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È altresì autorizzato il cofinanziamento dei progetti ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori di cui al comma 8, mediante stipula di mutui con BEI, CEB, Cassa depositi e prestiti Spa e sistema bancario.

Restano, comunque, ferme per ciascun ente attuatore le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento per ciascun ente, nonchè l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 18 agosto 2000, n. 267.

5. Le città metropolitane provvedono ad individuare, sulla base dei criteri di cui ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate di cui al comma 3, i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana. Resta fermo che nel caso di progettualità espressa dalla città metropolitana la medesima possa avvalersi delle strutture amministrative del comune capoluogo che, pertanto, diviene soggetto attuatore.

6. I progetti oggetto di finanziamento, il cui costo totale non può essere inferiore a 50 milioni di euro, devono riguardare la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive, nonchè interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico.

7. I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a pena di inammissibilità:

a) intervenire su aree urbane il cui IVSM è superiore a 99 o superiore alla mediana dell'area territoriale;

b) avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei termini di cui al comma 10 e, in ogni caso, non inferiore alla progettazione preliminare;

c) assicurare, nel caso di edifici oggetto riuso, rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di almeno 2 classi energetiche;

d) assicurare l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi nonchè potenziare l'autonomia delle persone con disabilità e l'inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all'accesso agli alloggi e alle opportunità di lavoro tenendo conto anche delle nuove possibilità offerte dalle tecnologie;

e) prevedere la valutazione di conformità alle condizioni collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'all'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;

f) prevedere la quantificazione del target obiettivo: metri quadri area interessata all'intervento, intesa come bacino territoriale che beneficia dell'intervento.

8. I progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere:

a) la possibilità di partecipazione dei privati, attraverso il Fondo ripresa resilienza Italia di cui all'articolo 8 nel limite massimo del 25% del costo totale dell'intervento;

b) la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella proposta progettuale;

c) la co-progettazione con il terzo settore.

9. I singoli interventi rientranti nei progetti integrati, di cui al comma 6, sono identificati da CUP, di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, associati attraverso modalità guidate (template) messe a disposizione dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'interno del Sistema CUP, secondo le specifiche fornite dal Ministero dell'Interno - Direzione centrale per la finanza locale. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le città metropolitane comunicano al Ministero dell'Interno - Direzione centrale per la finanza locale i progetti integrati finanziabili, completi dei soggetti attuatori, dei CUP identificativi dei singoli interventi, del cronoprogramma di attuazione degli stessi. A tal fine, con decreto del Ministero dell'Interno - Direzione centrale per la finanza locale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è approvato il modello di presentazione delle proposte progettuali integrate, contenente le indicazioni per una corretta classificazione dei progetti integrati e dei singoli interventi che ne fanno parte, all'interno dell'anagrafica CUP.

10. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono assegnate le risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato oggetto di finanziamento, di cui al comma 6, e per i singoli interventi che ne fanno parte (identificati da CUP) ed è siglato uno specifico "atto di adesione ed obbligo" contenente i criteri, indirizzi ed i relativi obblighi che regolano il rapporto con i soggetti attuatori.

L'atto di adesione ed obbligo ed il decreto di cui al 1° periodo disciplinano altresì i termini di avvio e conclusione dei lavori (marzo 2026), le modalità di erogazione e revoca delle risorse, i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in base alle indicazioni riportate nell'atto di adesione ed obbligo di cui al 1° periodo, e l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. A seguito dell'assegnazione delle risorse, il Ministero dell'Interno trasmette al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri la lista dei CUP finanziati all'interno di ciascun piano integrato, per l'aggiornamento dell'anagrafe dei progetti nel sistema CUP.

11. Ai fini del rispetto del Regolamento (UE) numero 2021/241, i soggetti attuatori assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento attuativo degli interventi finanziati con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti le procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonchè dei milestone e target collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit, ivi inclusi quelli relativi all'individuazione delle progettualità di cui al comma 5.

Art. 22.

 

Misure per agevolare la realizzazione

degli interventi finanziati con le risorse

del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti

a fronteggiare il rischio di alluvione

e il rischio idrogeologico

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'assegnazione e al trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficialen. 21 del 26 gennaio 2017. Con il medesimo decreto sono disciplinate anche le modalità di impiego delle citate risorse finanziarie e le relative modalità di gestione contabile.

Art. 23.

 

Utilizzo risorse del Fondo sviluppo e coesione

ed estensione delle procedure PNRR

1. All'articolo 1, comma 178, lettera d), 6° periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "di immediato avvio dei lavori" sono inserite le seguenti: "o il completamento di interventi in corso, così come risultanti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermi restando i requisiti di addizionalità e di ammissibilità della spesa a decorrere dall'1 gennaio 2021".

Capo III

 

SCUOLE INNOVATIVE,

PROGETTI DI RILEVANTE

INTERESSE NAZIONALE E MOBILITÀ

DEI DOCENTI UNIVERSITARI

Art. 24.

 

Progettazione di scuole innovative

 

1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, è prevista l'indizione di un concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale concorso è indetto dal Ministero dell'Istruzione per le aree geografiche e gli Enti locali individuati a seguito della procedura selettiva per l'attuazione delle misure della Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1. In fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

2. Il concorso di progettazione è articolato in 2 gradi. Il primo grado è finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali legate agli obiettivi di cui al comma 1. Il secondo grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, è volto alla predisposizione di progetti di fattibilità tecnica ed economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della procedura selettiva di cui al comma 1. L'intera procedura del concorso di progettazione deve concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso, oltre il quale gli Enti locali possono procedere autonomamente allo sviluppo della progettazione. Al termine del concorso di progettazione, tali progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà degli Enti locali che attuano gli interventi. Ai vincitori del concorso di progettazione è corrisposto un premio ed è affidata, da parte dei suddetti Enti locali, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, nonchè la direzione dei lavori. Al fine di rispettare le tempistiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del concorso di progettazione sono nominate Commissioni giudicatrici per aree geografiche per il cui funzionamento è previsto un compenso definito con decreto del Ministero dell'Istruzione, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite massimo complessivo di € 2.340.000.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a € 6.573.240 per l'anno 2022 e € 9.861.360 per l'anno 2023, si provvede, quanto a € 4.233.240 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione e quanto a € 2.340.000 per l'anno 2022 e € 9.861.360 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

4. Le risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione sono trasferite, per l'importo di € 62.824.159,15, al Programma operativo complementare Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 dell'Agenzia per la coesione territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro dell'Istruzione e il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, per l'attuazione di misure di supporto alle Istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuati dal Ministero dell'Istruzione in accordo con l'Agenzia per la coesione territoriale.

5. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai regolamenti di organizzazione vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e nelle more del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere posti alle dipendenze dell'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero già esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalità del Piano, individuati con decreto del Ministro dell'Istruzione.

Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 55, comma 1:

1) alla lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente: "1-bis) Il Ministero dell'Istruzione comunica al Prefetto competente per territorio gli interventi che ha autorizzato affinchè il Prefetto possa monitorarne l'attuazione da parte degli Enti locali mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento finalizzati all'efficace realizzazione delle attività;";

2) alla lettera b), numero 1), dopo le parole "del 12 febbraio 2021," sono aggiunte le seguenti: "nonchè dal Regolamento (UE) n. 2020/2221, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020,";

b) all'articolo 64, comma 6-sexies, dopo il 2° periodo, è inserito il seguente: "Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al 1° periodo, le 3 posizioni dirigenziali di livello generale sono temporaneamente assegnate nel numero di 1 all'Ufficio di gabinetto e 2 ai rispettivi dipartimenti del Ministero dell'Istruzione, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.".

Art. 25.

 

Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 238, comma 4, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, le risorse di cui al 2° periodo, limitatamente all'anno 2021, possono essere utilizzate al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie del programma di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) dell'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca possono essere stabiliti l'importo massimo finanziabile e la valutazione minima per ciascun settore European Researce Council (ERC), nell'ambito dei progetti eleggibili, ai fini dell'ammissione al finanziamento dei PRIN, anche se finanziati con risorse diverse da quelle di cui a presente comma.".

Art. 26.

 

Sostegno della mobilità, anche internazionale,

dei docenti universitari

1. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il 1° periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero, ovvero presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni 3 anni, definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca, sentito il CUN, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno 3 anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.";

b) al 3° periodo le parole "Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca" sono sostituite dalle seguenti "Ministro dell'Università e della Ricerca" e dopo le parole "previo parere" sono inserite le seguenti: ", in merito alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonchè in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama".

2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilanci, e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, e per far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati già in servizio da almeno 5 anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impiegati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento che ricoprono una posizione accademica equipollente presso università straniere, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca, sentito il CUN, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla rispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università. Per le chiamate di professori ordinari ai sensi del 1° periodo, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16. Le università pubblicano sul proprio sito l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo.

La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di amministrazione, che si pronuncia entro il termine di 30 giorni. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di amministrazione secondo le modalità di cui al 2° periodo.

5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 5-bis possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli Enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica purchè in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale nella qualifica corrispondente nel settore specifico. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministro della Salute, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

5-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole "università stessa" sono aggiunte le seguenti: "ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis.".

Capo IV

 

SERVIZI DIGITALI

 

Art. 27.

 

Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali

1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e di resilienza, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-bis, comma 1-ter, 2° periodo, dopo le parole "di cui all'articolo 64-bis" sono aggiunte le seguenti: ", di quello reso disponibile on-line dall'ANPR di cui all'articolo 62, ovvero recandosi presso l'ufficio Anagrafe del proprio comune di residenza";

b) all'articolo 5:

1) il comma 2-bis è abrogato;

2) al comma 4 dopo le parole "linee guida per" sono inserite le seguenti: "l'attuazione del presente articolo e per";

c) all'articolo 6-quater, comma 3, le parole "Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62," sono soppresse e, dopo le parole "al presente articolo nell'ANPR", sono aggiunte le seguenti: "e il Ministero dell'Interno provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti in ANPR nell'elenco di cui al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento e trasferimento dei dati sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

d) all'articolo 32-bis, comma 1, le parole ", sentito il Comitato di indirizzo" sono soppresse;

e) articolo 62:

1) al comma 3, 2° periodo, dopo le parole "svolgimento delle proprie funzioni" sono inserite le seguenti: ", anche ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi"; dopo il 2° periodo, è inserito il seguente: "I comuni accedono alle informazioni anagrafiche contenute in ANPR, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 6, lettera a), per l'espletamento, anche con modalità automatiche, delle verifiche necessarie all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni.";

2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute in ANPR".

2. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera b) è abrogata;

2) al comma 4, il 2° e il 3° periodo sono soppressi e, all'ultimo periodo, le parole "le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e" sono soppresse.

Art. 28.

 

Servizio di collegamento delle imprese

alla Piattaforma digitale nazionale dati

1. Nell'ambito dell'intervento "Servizi digitali e cittadinanza digitale" del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, le Camere di commercio, per il tramite del gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mettono a disposizione delle imprese il servizio dedicato di collegamento telematico con la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che consente alle imprese di effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità.

2. Al fine di predisporre sistemi informativi necessari per la messa a disposizione del servizio di cui al comma 1, consentire l'erogazione del servizio e garantirne lo sviluppo e la manutenzione fino al 2023, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stipulata una convenzione tra la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministero dello Sviluppo Economico, UNIONCAMERE e INFOCAMERE in qualità di gestore del servizio, sentita l'AgID e la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che disciplina il cronoprogramma di attuazione, le regole tecniche, le modalità di funzionamento, nonchè la misura e le modalità di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti. La struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti. Agli oneri derivanti dal presente comma per la realizzazione della piattaforma, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2021, 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge n. 59 del 2021.

3. A decorrere dal 2024, con decreto del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, adottato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono definiti gli oneri a carico delle imprese che usufruiscono del servizio di cui al comma 1, al fine di assicurare la remunerazione dei costi a regime per l'erogazione del servizio e lo sviluppo e la manutenzione dell'infrastruttura abilitante da parte del gestore informatico del servizio.

Art. 29.

 

Fondo per la Repubblica digitale

1. Nell'ambito dell'intervento "Servizi digitali e competenze digitali" del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, è istituito il "Fondo per la Repubblica digitale", alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.

2. Il fondo è destinato esclusivamente al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali, anche migliorando i corrispondenti indicatori del Digital Economy and Society Index (DESI) della Commissione europea.

3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite, le modalità di intervento del fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei progetti da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al 1° periodo, sono altresì regolate le modalità di organizzazione e governo del medesimo fondo.

4. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità di costituzione del Comitato strategico di indirizzo, il numero dei componenti e le regole di funzionamento dello stesso. Al predetto Comitato è affidato il compito di definire le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1, nonchè la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei progetti in considerazione della capacità degli stessi di accrescere il livello delle competenze digitali dei cittadini e della coerenza con le linee strategiche. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia ex post degli interventi finanziati. La partecipazione ai Comitati di cui al presente comma non dà diritto a retribuzioni, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Agli enti di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65% dei versamenti effettuati al fondo di cui al medesimo comma 1 per gli anni 2022 e 2023 e al 75% per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il contributo è assegnato secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3, fino a esaurimento delle risorse disponibili che vengono individuate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica o la transizione digitale a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche in relazione alle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 2., del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101. Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al fondo delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del Codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi.

La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, numero 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, numero 388.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono definite le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito.

7. La struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

 

Art. 30.

 

Digitalizzazione dell'intermodalità

e della logistica integrata

1. Al fine di accelerare l'implementazione e il potenziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale in coerenza con il cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili le funzioni di soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Gli effetti delle convenzioni previste dall'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'articolo 61-bis, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dall'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2017, n. 123, dall'articolo 1, comma 583, legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove non già scadute, cessano alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti delle risorse previste dai relativi stanziamenti o autorizzazioni di spesa:

a) all'accertamento e all'erogazione al precedente soggetto attuatore dei contributi eventualmente ancora dovuti in relazione alle attività specificamente previste dalle convenzioni stipulate, in attuazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell'articolo 61-bis, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) in relazione alle convenzioni stipulate in attuazione dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016 e dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 91 del 2017, nonchè in relazione alle attività previste dall'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, al rimborso, fatti salvi i pagamenti già effettuati, in favore del precedente soggetto attuatore dei soli costi dallo stesso sostenuti e documentati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e strettamente afferenti le attività previste dalle citate disposizioni.

4. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, il precedente soggetto attuatore provvede a mettere a disposizione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili tutto quanto realizzato o in corso di realizzazione in attuazione delle convenzioni e delle disposizioni indicate nello stesso comma 3, nonchè quanto necessario per assicurare il funzionamento della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili può avvalersi, mediante apposita convenzione ed a valere sulle risorse di cui all'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel limite di € 58.334, per l'anno 2021, e di € 700.000 annui a decorrere dall'anno 2022, della società Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Spa.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al fine di far fronte alle ulteriori attività derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la società Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Spa è autorizzata, in deroga all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad assumere a tempo indeterminato 19 unità di personale non dirigenziale, con comprovata competenza in materia di logistica e di logistica digitale, di cui 2 quadri, da inquadrare in base al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. La società Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Spa provvede al reclutamento del personale di cui al 1° periodo mediante apposita selezione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (6). Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a € 119.000 per l'anno 2021 e a € 1.426.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2016, pag. 3113.

 

Capo V

 

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

E SERVIZIO CIVILE

 

Art. 31.

 

Conferimento di incarichi di collaborazione

per il supporto ai procedimenti amministrativi

connessi all'attuazione del PNRR

1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti:

"7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall'Albo, Collegio o Ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio.

7-quater. I professionisti assunti dalle Pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-bis.1, possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. È in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento all'iscrizione della Cassa previdenziale di appartenenza.";

b) all'articolo 3, comma 4-bis, dopo la parola "regioni" sono inserite le seguenti: "province, città metropolitane e", e dopo le parole "Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali" sono inserite le seguenti "e dell'Autorità politica delegata per le disabilità";

c) all'articolo 9, comma 1, le parole "delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali" sono sostituite dalle seguenti "delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano" e le parole ", nel numero massimo complessivo di 1.000 unità" sono sostituite dalle seguenti: "nel numero minimo di 1.000 unità", e dopo le parole "per il supporto ai predetti enti" sono aggiunte le seguenti: "e agli Enti locali".

Art. 32.

 

FormezPA

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, le altre Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè gli Enti pubblici economici possono entrare a far parte dell'associazione di cui al comma 1.".

Art. 33.

 

Istituzione del Nucleo PNRR Stato-regioni

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra Amministrazioni statali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e gli Enti territoriali è istituito, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, denominato "Nucleo PNRR Stato-regioni".

2. Il Nucleo di cui al comma 1 è operativo fino al 31 dicembre 2026.

3. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura al predetto Dipartimento il supporto tecnico per la realizzazione delle attività di competenza volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR in raccordo con le altre Amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR e, in particolare, delle attività volte a:

a) curare l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali;

b) prestare supporto alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna regione e provincia autonoma, denominato "Progetto bandiera";

c) prestare attività di assistenza agli Enti territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico attivate dalle Amministrazioni competenti;

d) condividere con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri le informazioni raccolte e comunicare, d'intesa con le medesime strutture, le attività svolte, anche mediante la progettazione e gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attività di assistenza di cui alla lettera c).

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, nonchè per le attività di competenza, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un contingente di 23 unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e 2 con qualifica dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra il personale delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle Istituzioni scolastiche e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi Ordinamenti. Il predetto contingente è comprensivo delle unità di personale non dirigenziale di cui alla Tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2021, recante ripartizione delle unità di personale non dirigenziale previste dall'articolo 7, comma 1, 1° periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e sostituisce le unità organizzative di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2021, che è conseguentemente modificato al fine di definire compiti e assetto organizzativo della nuova struttura.

Alle posizioni dirigenziali di cui al predetto contingente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di € 110.437 per l'anno 2021 e di € 1.325.247 annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento del Nucleo di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al predetto Dipartimento.

5. Gli incarichi dirigenziali e i comandi o i fuori ruolo del personale di cui al comma 4 cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.

6. Al Nucleo di cui al comma 1 sono assegnate le risorse di cui alla Tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2021, recante ripartizione del fondo previsto dall'articolo 7, comma 4, 2° periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

7. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, dall'1 gennaio 2022, può altresì avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonchè di un contingente di esperti, fino a un importo massimo di € 50.000 lordi annui per singolo incarico, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, entro il limite di spesa complessivo di € 300.000. A tal fine è autorizzata la spesa di € 300.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a € 110.437 per l'anno 2021 e ad € 1.625.247 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

Art. 34.

 

Reclutamento di personale per il Ministero

della Transizione Ecologica per l'attuazione

degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR

1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR, anche fornendo adeguato supporto alle Amministrazioni centrali e locali per il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica di cui al medesimo Piano, nonchè per fornire supporto alla struttura di missione di cui all'articolo 17-sexies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al Ministero della Transizione Ecologica è assegnato, con decorrenza non anteriore all'1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, un apposito contingente massimo di 152 unità, nel limite di spesa complessivo di € 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza, almeno triennale, nello sviluppo e gestione di processi complessi nell'ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare, nonchè di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale di livello non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli Ordinamenti di appartenenza, proveniente da Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle Istituzioni scolastiche, nonchè del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per la Pubblica Amministrazione, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti la composizione del contingente ed i compensi degli esperti.

2. Gli esperti di cui al comma 1 sono individuati previa valutazione dei titoli, delle competenze e dell'esperienza professionale richiesta e almeno un colloquio che può essere effettuato anche in modalità telematica. Le predette valutazioni selettive ovvero loro singole fasi possono essere effettuate con modalità telematiche anche automatizzate.

3. Per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva massima di € 1.400.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, per 4,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, per euro 4,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,4 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 35.

 

Rafforzamento organizzativo

in materia di giustizia

1. All'articolo 14, comma 12-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il 2° periodo, è sostituito dal seguente: "Il bando indica in relazione alle assunzioni degli Uffici giudiziari siti nella provincia autonoma di Bolzano i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la partecipazione il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, comma 2, numero 4), del decreto del Presidente dalla Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.".

2. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della Giustizia a livello di singolo Ufficio giudiziario nell'attuazione del processo di riforma e di innovazione tecnologica dei servizi, nonchè al fine di garantire un monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'Amministrazione della giustizia attraverso una gestione più efficace di tutti gli elementi conoscitivi di natura statistica, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 3:

1) alla lettera b), le parole "anche informatici" sono soppresse;

2) alla lettera d) le parole "dei beni ad essi relativi." Sono sostituite dalle seguenti: "dei beni ad essi relativi;";

3) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione: gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; implementazione delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilità, trasparenza e pubblicità; monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli Uffici giudiziari; coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione.";

b) all'articolo 16, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 3, il Ministero della Giustizia, fermo il disposto dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, anche se raccolti dagli Uffici giudiziari.";

c) all'articolo 17, la parola "4" è sostituita dalla seguente: "5".

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con decorrenza non anteriore all'1 marzo 2022, nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria è istituito un posto di Capo dipartimento, un posto di vice Capo dipartimento e un posto di funzione per l'Ufficio del Capo dipartimento ed è resa stabile la struttura dirigenziale di livello generale per il coordinamento delle politiche di coesione di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, inclusi i 2 uffici dirigenziali di livello non generale.

Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria è incrementata di 3 posizioni di livello generale e di 3 posizioni di livello non generale.

4. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'Amministrazione penitenziaria e per il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, con decorrenza non anteriore all'1 marzo 2022, è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di una unità di dirigente generale penitenziario.

5. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2022, il regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di € 1.285.376 per l'anno 2022, di € 1.542.450 per l'anno 2023, di € 1.546.256 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di € 1.550.061 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di € 1.553.867 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di € 1.557.672 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di € 1.561.478 annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede, quanto a € 1.285.376 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia e, quanto a € 1.542.450 per l'anno 2023, € 1.546.256 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, € 1.550.061 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, € 1.553.867 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, € 1.557.672 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di € 1.561.478 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Al fine di conseguire gli obiettivi di complessiva riduzione dell'arretrato della giustizia amministrativa stabiliti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, qualora i concorsi espletati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, non abbiano consentito di coprire tutti i posti messi a concorso, l'Amministrazione può coprire i posti rimasti vacanti, a parità di spesa, mediante scorrimento delle graduatorie dei candidati risultati idonei, non vincitori, anche di altro profilo, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno delle professionalità dei candidati idonei presenti nelle graduatorie, oppure mediante una nuova procedura concorsuale alla quale sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano presentato domanda per la procedura indetta dal Segretario generale della giustizia amministrativa in data 21 giugno 2021, ma che non siano stati ammessi a partecipare alla prova scritta del corrispondente profilo perchè non rientranti nella percentuale prevista dall'articolo 8 del bando.

Alla nuova procedura è ammesso un numero di candidati pari a 5 volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. La procedura concorsuale è unica per ogni Ufficio giudiziario previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 ed è costituita da una prova scritta.

 

Art. 36.

 

Potenziamento dell'unità per la semplificazione

1. All'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il 2° periodo è sostituito dal seguente: "Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita l'Unità per la semplificazione.";

b) le parole "e la qualità della regolazione", ovunque ricorrano, sono soppresse;

c) al 7° periodo le parole "della segreteria tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unità";

d) dopo il 7° periodo sono inseriti i seguenti: "La dotazione organica dell'Unità per la semplificazione è costituita da una figura dirigenziale di prima fascia con funzioni di coordinatore, individuata tra figure, anche estranee alla Pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nel settore della legislazione e della semplificazione normativa e da 3 figure dirigenziali di seconda fascia, scelte anche tra estranei alla Pubblica amministrazione, e da un contingente di 7 unità di personale non dirigenziale che possono essere scelte tra appartenenti ai ruoli delle Pubbliche amministrazioni e, in numero non superiore a 3, tra estranei alla Pubblica amministrazione. Dell'Unità fanno parte inoltre non più di 5 esperti di provata competenza e 15 componenti scelti tra esperti nei settori di interesse per l'attuazione delle funzioni delegate del Ministro per la Pubblica Amministrazione.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera d), pari a € 22.732 per l'anno 2021 e a € 136.388 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 37.

 

Integrazione della Commissione tecnica

per i fabbisogni standard

 

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "la Commissione è formata da 11 componenti" sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione è formata da 12 componenti";

b) dopo le parole "Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie," sono aggiunte le seguenti: "uno designato dall'Autorità politica delegata in materia di coesione territoriale,".

Art. 38.

 

Proroga della Commissione consultiva

tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso

operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco

1. Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), finalizzata anche a promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo di carattere pubblico sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del PNRR, e comunque fino al 28 febbraio 2022, restano in carica i componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), di cui all'articolo 19 del decreto del Ministro della Salute 20 settembre 2004, n. 245, nominati con decreto del Ministro della Salute del 20 settembre 2018.

 

Art. 39.

 

Inviato speciale per il cambiamento climatico

1. All'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "L'inviato speciale è individuato nell'ambito del personale di livello dirigenziale dipendente di Amministrazioni pubbliche. Per lo svolgimento delle funzioni non spettano emolumenti o compensi, comunque denominati, aggiuntivi oltre a quelli già in godimento, ferma restando la corresponsione del trattamento economico di missione nei limiti spettanti conformemente all'Ordinamento di appartenenza.";

b) al comma 4, il 1° periodo è sostituito dal seguente: "Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di € 111.620 per l'anno 2021, € 211.620 per l'anno 2022 ed € 111.620 per l'anno 2023.".

Art. 40.

 

Razionalizzazione e semplificazione

del sistema di servizio civile universale

1. Al fine di razionalizzare e semplificare il sistema del servizio civile universale, al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2:

1) alla lettera a), le parole "per piani annuali, articolati" sono soppresse;

2) la lettera b) è soppressa;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole 2modulato per Piani annuali ed" sono sostituite dalle seguenti: ", suscettibile di aggiornamento annuale,";

2) al comma 2, le parole "e i Piani annuali tengono conto" sono sostituite delle seguenti: "tiene conto";

3) al comma 3, le parole "e i Piani annuali, in relazione a ciascun anno" sono soppresse e la parola "contengono" è sostituita dalla seguente: "contiene";

4) al comma 4, le parole "ed i Piani annuali sono predisposti" sono sostituite dalle seguenti: "è predisposto" e le parole "sono approvati" sono sostituite dalle seguenti: "è approvato";

c) all'articolo 5:

1) al comma 5, le parole "e nei limiti della programmazione finanziaria prevista all'articolo 24" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I programmi di intervento da finanziare sono individuati ogni anno con decreto dipartimentale sulla base delle risorse disponibili indicate nel documento di programmazione finanziaria, di cui all'articolo 24.";

2) al comma 7, le parole "dai Piani" sono sostituite dalle seguenti: "dal Piano";

d) all'articolo 7, comma 1, lettera a), 1° periodo, le parole "e dei Piani annuali" sono soppresse.

 

TITOLO III

 

GESTIONI COMMISSARIALI,

IMPRESE AGRICOLE, E SPORT

 

Capo I

 

GESTIONI COMMISSARIALI E ALITALIA

 

Art. 41.

 

Comprensorio Bagnoli-Coroglio

1. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole "decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Ferma restando l'applicazione del comma 9 relativa alle modalità di approvazione del programma, qualora nella fasi di istruttoria riferite all'elaborazione della proposta di programma, ovvero di attuazione dello stesso, emergano dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, il procedimento e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario straordinario, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.";

c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. In riferimento al comprensorio di cui al comma 11, il Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025, è individuato nel Sindaco pro tempore di Napoli. Il Commissario è nominato a titolo gratuito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il predetto decreto è, inoltre, definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a 10 unità di livello non dirigenziale e 2 unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo e tecnico e ausiliario delle Istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'Amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalità di reperimento, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50% della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi Ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'Amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Il Commissario e il soggetto attuatore, oltre a quanto previsto dal comma 4, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Per la struttura di supporto e per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura si provvede, nel limite di € 57.816 per l'anno 2021 e di € 346.896 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Commissario può avvalersi, per le attività strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi del comune di Napoli, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonchè, mediante convenzione, di altri soggetti a controllo pubblico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Commissario può altresì avvalersi, in relazione a specifici interventi che richiedano particolari competenze, e nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per il più celere conseguimento degli obiettivi del programma, di altri Soggetti attuatori, quali concessionari di servizi pubblici e società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico, o altri organismi di diritto pubblico, mediante la stipula di apposite Convenzioni. In tal caso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Commissario si provvede alla conseguente riduzione dei compensi riconosciuti al Soggetto attuatore di cui comma 12 in relazione agli interventi che sono stati trasferiti.";

d) al comma 13, 1° periodo, le parole "e delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: ", delle infrastrutture e dei trasporti e della cultura" e, al 2° periodo, dopo le parole "al predetto programma" sono inserite le seguenti: "e possono essere sentite le associazioni, i Comitati e gli altri soggetti rappresentativi di interessi diffusi, a livello nazionale o locale, il cui scopo associativo sia connesso con le tematiche trattate";

e) al comma 13-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Considerata la complessità della pianificazione e la necessità che, ai fini della VAS, siano previamente definiti i profili localizzativi e le azioni che, in ragione della loro pluralità e contestualità, sono suscettibili di generare effetti cumulativi e sinergici, può procedersi alla valutazione integrata della VAS con la VIA. In tal caso la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità competente per la VAS e si conclude con un unico provvedimento.";

f) dopo il comma 13-bis, sono inseriti i seguenti: "13-bis.1. Il Soggetto attuatore redige e trasmette al Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo alle attività di realizzazione di infrastrutture e di rigenerazione urbana dell'area interessata dagli interventi, nonchè delle altre attività di cui al comma 3, che è approvato con proprio provvedimento dal Commissario entro i successivi 15 giorni. Gli interventi da realizzare sono identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio della realizzazione dei predetti interventi è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Il Commissario, in caso di mancata trasmissione del cronoprogramma nonchè di mancato rispetto dello stesso, dispone, con proprio provvedimento, la riduzione dei compensi spettanti, nell'ambito delle Convenzioni vigenti, al Soggetto attuatore sino al massimo del 50%.

13-bis.2. In caso di mancato rispetto da parte del soggetto attuatore degli impegni finalizzati all'elaborazione e all'attuazione del programma, o di suoi stralci, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del suddetto programma, nonchè qualora sia messo a rischio, il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti dallo stesso, il Commissario straordinario, informata la cabina di regia di cui al comma 13, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a 30 giorni. In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, individua l'Amministrazione, l'ente, l'Organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina altro soggetto attuatore, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi delle società in controllo pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre Amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi al Soggetto attuatore inadempiente non sono riconosciuti compensi. In caso di gravi e reiterati inadempimenti il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, può proporre la revoca dell'incarico di Soggetto attuatore, come individuato ai sensi del comma 12. Detta revoca e la contestuale individuazione del nuovo soggetto attuatore sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.";

g) dopo il comma 13-quater è aggiunto il seguente:

"13-quinquies. Gli interventi relativi alle aree del comprensorio Bagnoli-Coroglio, in ragione della loro particolare complessità e della rilevanza strategica per lo sviluppo dell'area, sono ricompresi tra quelli per i quali si applicano le procedure speciali previste in particolare dagli articoli 18 e 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonchè le ulteriori misure di semplificazione e accelerazione previste dalla Parte II, Titoli Primo, Terzo e Quarto, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021."

2. Entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il soggetto attuatore di cui all'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, consegna al nuovo Commissario il quadro degli interventi già realizzati, programmati e in corso di realizzazione, con indicazione del Codice Unico di Progetto, dei relativi costi e fonti di finanziamento sulla base delle risultanze del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonchè delle criticità emerse nella realizzazione degli interventi previsti.

Art. 42.

 

Città di Taranto

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al 2° periodo, le parole "un anno, prorogabile" sono sostituite dalle seguenti: "3 anni, prorogabili sino al 31 dicembre 2023";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Transizione Ecologica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a 5 unità di livello non dirigenziale, e una unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle Istituzioni scolastiche.

Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'Amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalità di reperimento, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50% della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi Ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'Amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In caso di dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un Organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte il procedimento, e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei Ministri le opportune iniziative. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale di cui al presente comma si provvede nel limite di € 28.908 per l'anno 2021 e di € 173.448 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

 

Art. 43.

 

Potenziamento

della struttura del Commissario unico

per la bonifica delle discariche abusive

1. All'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "ivi inclusi i membri della struttura di supporto di cui al comma 3" sono inserite le seguenti: "eccetto i subcommissari eventualmente individuati dal Commissario unico ai sensi del comma 3-bis";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le funzioni e le attività del Commissario unico di cui al comma 1 sono estese su richiesta delle singole regioni agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonchè su richiesta del Ministero della Transizione Ecologica agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale, limitatamente ai soli interventi per i quali sono stati già previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti. Sulla base di intese ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene predisposto un elenco dei siti con priorità di intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico.";

c) al comma 3, le parole "12 unità" sono sostituite dalle seguenti: "15 unità";

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di 3 subcommissari, individuati tra i componenti della struttura di supporto di cui al comma 3, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico. A ciascun subcommissario è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a € 30.000 annui.

Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di € 324.000 annui".

2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera d), pari a € 324.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma fondi di riserva e speciali della missione fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

 

Art. 44.

 

Disposizioni in materia di Alitalia

1. Il fondo di cui all'articolo 11-quater, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può essere utilizzato, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, anche per il rimborso degli indennizzi dei titolari di titoli di viaggio non utilizzati nonchè voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria, anche non connessi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'indennizzo è erogato nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed è quantificato in misura non superiore all'importo del titolo di viaggio. A tal fine il Ministero dello Sviluppo Economico provvede al trasferimento all'Alitalia - Società aerea italiana Spa e all'Alitalia Cityliner Spa in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta dei Commissari straordinari che quantifica l'ammontare complessivo dei titoli, voucher o analoghi titoli oggetto di rimborso nel corso dell'anno 2021.

 

Capo II

 

IMPRESE AGRICOLE

 

Art. 45.

 

Compensazione per le imprese agricole

1. All'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il comma 16 è sostituito dal seguente:

"16. Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per le imprese agricole, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nell'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine, l'istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli Organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'istituto previdenziale.".

 

Capo III

 

SPORT

 

Art. 46.

 

Fondi per il rilancio del sistema sportivo

 

1. Al fine di potenziare il supporto agli organismi sportivi e consentire la ripartenza delle relative attività, per l'anno 2021, è riconosciuto un contributo di € 27.200.000 in favore di Sport e Salute Spa, destinato al finanziamento degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630, 3° periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. All'onere derivante dall'attuazione del 1° periodo, pari a € 27.200.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

TITOLO IV

 

INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO

DEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA

 

Capo I

 

Investimenti e rafforzamento

del sistema di prevenzione antimafia

 

Art. 47.

 

Amministrazione giudiziaria

e controllo giudiziario delle aziende

1. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui risultino applicate le misure previste dall'art. 94-bis, il Tribunale valuta se adottare in loro sostituzione il provvedimento di cui al comma 2 lett. b).";

b) al comma 6, 2° periodo, le parole "Il Tribunale, sentiti il Procuratore distrettuale competente e" sono sostituite dalle seguenti: "Il Tribunale, sentiti il Procuratore distrettuale competente, il Prefetto che ha adottato l'informazione antimafia interdittiva nonchè";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 92, comma 2, nonchè gli effetti di cui all'articolo 94. Lo stesso provvedimento è comunicato dalla Cancelleria del Tribunale al Prefetto dove ha sede legale l'impresa, ai fini dell'aggiornamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96, ed è valutato anche ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis nei successivi 5 anni.".

Art. 48.

 

Contraddittorio nel procedimento di rilascio

dell'interdittiva antimafia

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 92:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia";

2) il comma 2-bis è sostituito dai seguenti:

"2-bis. Il Prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a 20 giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonchè per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro 60 giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.

2-ter. Al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2-bis, il Prefetto, ove non proceda al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria:

a) dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, dandone comunicazione, entro 5 giorni, all'interessato secondo le modalità stabilite dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale;

b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo alla comunicazione all'interessato entro il termine e con le modalità di cui alla lettera a), nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Il Prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva ai sensi della presente lettera, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

2-quater. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione della procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli Organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli Organi sociali, della rappresentanza legale della società nonchè della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa, possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia.";

b) all'articolo 93, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il Prefetto competente all'adozione dell'informazione, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite nel corso dell'accesso, può invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre ogni informazione ritenuta utile, anche allegando elementi documentali, qualora non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che, se disvelate, sono suscettibili di pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri procedimenti amministrativi finalizzati alla prevenzione delle infiltrazione mafiose.".

 

Art. 49.

 

Prevenzione collaborativa

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 94, è inserito il seguente:

"Art. 94-bis. (Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale) - 1. Il Prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 12 mesi, di una o più delle seguenti misure:

a) adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale;

b) comunicare al gruppo interforze istituito presso la Prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza, entro 15 giorni dal loro compimento, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a € 7.000 o di valore superiore stabilito dal Prefetto, sentito il predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona o del patrimonio e del volume di affari dell'impresa;

c) per le società di capitali o di persone, comunicare al gruppo interforze eventuali forme di finanziamento da parte dei soci o di terzi;

d) comunicare al gruppo interforze i contratti di associazione in partecipazione stipulati;

e) utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione di cui alla lettera b), nonchè per i finanziamenti di cui alla lettera c), osservando, per i pagamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, le modalità indicate nella stessa norma.

2. Il Prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma 1, può nominare, anche d'ufficio, uno o più esperti, in numero comunque non superiore a 3, individuati nell'Albo di cui all'articolo 35, comma 2-bis, con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa. Agli esperti di cui al 1° periodo spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al 50% di quello liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa, società o associazione.

3. Le misure di cui al presente articolo cessano di essere applicate se il Tribunale dispone il controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, comma 2, lettera b). Del periodo di loro esecuzione può tenersi conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario.

4. Alla scadenza del termine di durata delle misure di cui al presente articolo, il Prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

5. Le misure di cui al presente articolo sono annotate in un'apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 96, a cui è precluso l'accesso ai soggetti privati sottoscrittori di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 83-bis, e sono comunicate dal Prefetto alla Cancelleria del Tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione.".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, ai procedimenti amministrativi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato effettuato l'accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e non è stata ancora rilasciata l'informazione antimafia.

 

TITOLO V

 

ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

 

Capo I

 

ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 50.

 

Abrogazioni

1. All'articolo 76, comma 1, lettera a-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, 1973, n. 602, le parole "e individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica" sono sostituite dalle seguenti: "individuato ai sensi dell'articolo 514 Cod. proc. civ".

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole ", con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto," sono soppresse;

b) al comma 2, dopo le parole "Italia digitale," sono inserite le seguenti: "2 componenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,".

3. L'articolo 194-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.

4. All'articolo 41-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 1 è abrogato.

5. All'articolo 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, i commi 1 e 2-bis sono abrogati.

Art. 51.

 

Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 52.

 

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 6 novembre 2021

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