ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 (*).nel testo coordinato con LEGGE 5 giugno 2020, n. 40.

(Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020) (Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020)

 

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

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(*) Le parti aggiunte o modificate in sede di conversione sono riportate in corsivo.

 

Capo I

 

MISURE DI ACCESSO

AL CREDITO PER LE IMPRESE

 

Art. 1.

 

Misure temporanee per il sostegno

alla liquidità delle imprese

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE Spa concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di Istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE Spa ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA nonchè le associazioni professionali e le società tra professionisti, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonchè alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari finanziari iscritti all'Albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. I limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze possono essere stabilite modalità attuative e operative nonchè ulteriori elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente comma. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai sensi del presente comma sono ulteriormente specificate dalla SACE Spa.

1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui al presente comma non si applica se la società dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Le garanzie di cui ai commi 1 e 1-bis sono rilasciate alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi;

b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore;

b-bis) nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi2 anni dall'impresa, che non può' essere superiore a 7,5, come indicato dal numero 1) della lettera e) del punto 18) dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un parametro indispensabile per la definizione di impresa in difficoltà, sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica;

c) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

1) 25% del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;

2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa;

d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:

1) 90% per imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

2) 80% per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardidi euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;

3) 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il 1° anno, 50 punti base durante il 2° e 3° anno, 100 punti base durante il 4°, 5° e 6° anno;

2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il 1° anno, 100 punti base durante il 2° e 3° anno, 200 punti base durante il 4°, 5° e 6° anno;

f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;

h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa;

(i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonchè ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la 1ª appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i 12 mesi successivi alla data della richiesta;

l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le 2 date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le Parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;

n-bis) il finanziamento di cui alla lettera n) deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dall'1 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'articolo 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d) si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.

5. Sulle obbligazioni di SACE Spa derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE Spa con gestione separata.

La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE Spa svolge anche per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle Istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. SACE Spa opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze possono essere impartiti a SACE Spa indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

6. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa non ha approvato il bilancio, si applica la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE Spa, fermo quanto previsto dal comma 9:

a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE Spa presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;

b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE Spa la quale esamina la richiesta stessa, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE Spa.

7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE Spa, tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

a) contributo allo sviluppo tecnologico;

b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;

c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;

d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;

e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai profili di cui al comma 7.

9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE Spa, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. SACE Spa ne riferisce periodicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

10. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi da 1 a 9.

11. In caso di modifiche della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze può essere concessa, in conformità alla normativa dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti Spa (CDP Spa) entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

14. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonchè di quelle concesse ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE Spa, su cui sono versate le commissioni incassate ai sensi del comma 2, lettera e), al netto dei costi di gestione sostenuti dalla SACE Spa per le attività svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla contabilità della medesima SACE Spa, salvo conguaglio a seguito dell'approvazione del bilancio.

14-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese indicate al comma 1, la SACE Spa, fino al 31 dicembre 2020, concede garanzie, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti nel presente articolo, in favore di banche, Istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE Spa ai sensi del presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi del comma 1, non devono superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.

14-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 14-bis, qualora la classe di rating attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30% del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.

14-quater. Alle garanzie di cui ai commi 14-bis e 14-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al comma 2, lettera b), nel caso di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, Istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente fornisce alla SACE Spa una certificazione attestante che alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea. Con riferimento al comma 9, i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito nominano un rappresentante comune che fornisce un rendiconto periodico alla SACE Spa, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente e dei sottoscrittori, degli impegni e delle condizioni previsti.

14-quinquies. Alle obbligazioni della SACE Spa derivanti dalle garanzie disciplinate dal presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata dalla SACE Spa con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. La SACE Spa svolge, anche per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle Istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. La SACE Spa opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze possono essere impartiti alla SACE Spa indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi nonchè dei criteri e delle condizioni previsti dal presente articolo.

14-sexies. Il rilascio delle garanzie di cui ai commi 14-bis e 14-ter da parte della SACE Spa, con l'emissione del corrispondente codice unico identificativo di cui al comma 6, lettera b), nel caso di emissione di importo eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero nel caso in cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera d), è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE Spa, tenendo anche in considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

a) contributo allo sviluppo tecnologico;

b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;

c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;

d) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro;

e) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

Art. 1-bis.

 

Dichiarazione sostitutiva per le richieste

di nuovi finanziamenti

 

1. Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara:

a) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;

b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;

c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;

d) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;

e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonchè i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo Codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;

f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 1, il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette tempestivamente alla SACE Spa.

3. L'operatività sul conto corrente dedicato di cui al comma 1, lettera d), è condizionata all'indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione: "Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020".

4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la SACE Spa sono disciplinati i controlli di cui al Libro II del Codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso procedure semplificate. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5.Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista dal presente articolo il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma.

Art. 1-ter.

 

Semplificazione delle procedure

di liquidazione degli aiuti alla pesca

1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2017 e 2018, ed entro 90 giorni dalla medesima data, per l'anno 2019, sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo .1, lettera c), del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio dell'attività.

2. La presenza, all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dei soggetti ammessi e aventi diritto a seguito delle verifiche operate dall'Amministrazione dà diritto al beneficiario di ricevere la liquidazione dell'aiuto concesso mediante ricorso al sistema bancario, restando a carico dello stesso beneficiario il pagamento delle spese e degli oneri relativi all'erogazione della somma da parte del sistema bancario.

3. Sono altresì concluse entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca a causa dell'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 per l'annualità 2020.

Art. 2.

 

Misure per il sostegno all'esportazione,

all'internazionalizzazione

e agli investimenti delle imprese

 

1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, dopo il 1° periodo, sono inseriti i seguenti: "SACE Spa favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia.

Ai fini dell'internazionalizzazione sono da considerare strategici anche la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made in Italy, le Camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e dell'agroalimentare.";

b) i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies e 9-octies sono sostituiti dai seguenti:

"9-bis. SACE Spa assume gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il 90% dei medesimi impegni è assunto dallo Stato in conformità al presente articolo, senza vincolo di solidarietà. La Legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE Spa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attività deliberato dal Comitato di cui al comma 9-sexies e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

9-ter. SACE Spa rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui al comma 9-bis in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative che sono in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o Paesi di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente assicurato da SACE Spa e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è preventivamente autorizzato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione istituito ai sensi del comma 9-sexies. Il decreto del Ministro è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei conti. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a SACE Spa.

9-quater. A decorrere dall'anno 2020 nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi da SACE Spa per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al netto delle commissioni trattenute da SACE Spa, come determinate dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies. I premi di cui al periodo precedente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in spesa al predetto fondo. La gestione del fondo è affidata a SACE Spa che opera secondo adeguati standard prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze impartisce indirizzi a SACE Spa sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

9-quinquies. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e SACE Spa disciplinano con convenzione, di durata decennale, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e sottoposta alla registrazione della Corte dei conti:

a) lo svolgimento da parte di SACE Spa dell'attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere ai sensi del comma 9-bis;

b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE Spa quando non è prevista l'autorizzazione preventiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 9-ter;

c) la gestione, anche per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, degli impegni in essere, ivi inclusi l'esercizio, a tutela dei diritti di SACE Spa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle facoltà previste nella polizza di assicurazione, nonchè la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;

d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze il pagamento dell'indennizzo per la quota di pertinenza e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE Spa, nonchè la remunerazione della garanzia stessa;

e) le modalità di informazione preventiva al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in ordine alle deliberazioni dell'Organo competente di SACE Spa relative agli impegni da assumere o assunti, alle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle richieste di indennizzo;

f) la trasmissione periodica e a richiesta di informazioni da parte di SACE Spa al Comitato di cui al comma 9-sexies e al Comitato interministeriale per la programmazione economica, riguardo all'andamento delle operazioni a cui si riferiscono gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del comma 9-bis;

g) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni di cui al comma 9-bis;

h) le modalità di gestione da parte di SACE Spa del fondo di cui al comma 9-quater e degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche, sulla base delle indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

i) le modalità di trasferimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze dei premi riscossi da SACE Spa per conto di questo ai sensi del comma 9-quater, al netto delle commissioni trattenute da SACE Spa, e la determinazione delle suddette commissioni;

l) l'eventuale definizione di un livello di patrimonializzazione minimo.

9-sexies. E' istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione. Il Comitato è copresieduto dal Direttore generale del Tesoro o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed è composto da 6 membri, oltre i Copresidenti. I componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in caso di impedimento, li sostituiscono, sono nominati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero della Difesa e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Ciascun componente partecipa alla riunione con diritto di voto. Il Presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri Enti o Istituzioni, pubblici e privati, secondo le materie all'ordine del giorno. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato può avvalersi dell'ausilio delle Amministrazioni componenti il Comitato e può richiedere pareri all'IVASS su specifiche questioni ed operazioni. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le Amministrazioni componenti il Comitato. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro, Direzione VI - assicura lo svolgimento delle funzionidi segreteria del Comitato. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, nè rimborsi di spese.

Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e al suo funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

9-septies. Il Comitato di cui al comma 9-sexies, su proposta di SACE Spa, delibera il piano annuale di attività di cui al comma 9-bis, che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 9-ter, nonchè il sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework - RAF), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o Paesi di destinazione, le politiche di governo dei rischi nonchè i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

Il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

9-octies. Il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui al comma 9-septies, esprime il parere di competenza per l'autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nei casi di cui al comma 9-ter, su istanza di SACE Spa, verificati la conformità dell'operazione deliberata da SACE Spa e del relativo impegno assicurativo al piano di attività, al RAF e alla convenzione di cui al comma 9-quinquies, nonchè il rispetto dei limiti indicati al comma 9-bis. Il Comitato esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e formulando proposte.";

c) dopo il comma 14, è inserito il seguente: "14-bis. Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia, SACE Spa è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di Istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. L'attività di cui al presente comma è svolta con contabilità separata rispetto alle attività di cui al comma 9. E' accordata di diritto per gli impegni assunti ai sensi del presente comma la garanzia dello Stato a prima richiesta a favore di SACE Spa. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono definiti criteri, modalità e condizioni del rilascio da parte di SACE Spa delle garanzie di cui al presente comma e dell'operatività della garanzia dello Stato, in conformità alla normativadell'Unione europea, e sono altresì individuate le attività che SACE Spa svolge per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze".

2. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal Consiglio di amministrazione di SACE Spa nonchè le garanzie rilasciate dallo Stato prima della data di entrata in vigore del presente decreto sulla base delle norme previgenti rispetto a quelle modificate dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e delle disposizioni primarie e secondarie relative o collegate, restano regolate dalle medesime norme e dalle medesime disposizioni, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

3. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal Consiglio di amministrazione di SACE Spa nonchè le garanzie rilasciate dallo Stato nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, sono e restano regolate dalle norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 7 del presente articolo. Il Comitato di cui al comma 9-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato ai sensi del comma 1, una volta completata la procedura di nomina dei suoi componenti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sostituisce il Comitato di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 febbraio 2015, n. 3245 e successive modificazioni. A decorrere dall'1 gennaio 2021 si applicano le disposizioni in base alle quali gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione europea sono assunti da SACE Spa e dallo Stato nella misura rispettivamente del 10% e del 90% del capitale e degli interessi di ciascun impegno, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 269 del 2003, come modificatodal comma 1 del presente articolo. Le risorse del fondo istituito ai sensi del previgente articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, confluiscono nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 9-quater del decreto-legge n. 269 del 2003 come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Per effetto della presente disposizione sono garantite dallo Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 9-bis e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 aprile 2020, le seguenti operazioni nel settore crocieristico, specificamente indicate nella Tabella allegata al presente decreto:

a) operazioni già autorizzate, ai sensi dell'articolo 2 della Delibera CIPE n. 75/2019;

b) operazioni ammissibili alla garanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Delibera CIPE n. 75/2019, le cui istanze sono state già presentate da SACE Spa;

c) ulteriori operazioni deliberate da SACE Spa, entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro.

5. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per l'anno 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 aprile 2020, con concessione del limite speciale di cui all'articolo 7.8 della Convenzione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2014, entro i seguenti limiti:

a) per il settore crocieristico, la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa su nuove operazioni deliberate nel corso dell'anno 2020, escluse quelle di cui alla lettera a) del comma 4 non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di 3 miliardi di euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE Spa e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 40% dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE Spa e ceduto allo Stato;

b) per il settore difesa, la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa su nuove operazioni, esclusivamente con controparte sovrana, deliberate nel corso dell'anno 2020 non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di 5 miliardi di euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE Spa e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 29% dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE Spa e ceduto allo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, su istanza di SACE Spa, previo parere dell'IVASS - espresso entro 15 giorni dalla richiesta - limitatamente alla congruità del premio riconosciuto allo Stato, nel principio della condivisione dei rischi e tenuto conto dei necessari accantonamenti prudenziali alla luce del nuovo scenario di rischiosità sistemica e di una maggiore concentrazione, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, vigente alla data del 6 aprile 2020.

6. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riassicurato dallo Stato il 90% degli impegni in essere a tale data assunti da SACE SpA derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione europea, ad esclusione di quelli per i quali è già stata presentata la richiesta di indennizzo o per i quali è stato comunicatoa SACE Spa il verificarsi, o la minaccia che si verifichi, un evento generatore di sinistro o un rischio incombente di sinistro, nonchè di quelli per i quali è stata rilasciata garanzia dello Stato prima dell'entrata in vigore del presente decreto- ovvero ai sensi dei commi 4 e 5. Il 90% degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche è trasferito da SACE Spa al Ministero dell'Economia e delle Finanze. La gestione di tali attivi è affidata a SACE Spa che si attiene agli indirizzi del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e SACE Spa possono procedere ad una verifica della coerenza tra l'ammontaredelle riserve tecniche trasferite e la riassicurazione dello Stato, tenuto conto dell'assenza di remunerazione di questa.

7. Il 90% degli impegni assunti da SACE Spa nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, ad esclusione di quelli di cui ai commi 4 e 5, può essere riassicurato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che approva altresì la forma di remunerazione concordata con SACE Spa, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, comma 9-sexies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo. La remunerazione della riassicurazione di cui al periodo precedente è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata in spesa ed essere versata sul conto di tesoreria istituito dal previgente articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge n. 269 del 2003.".

8. Ai fini del calcolo della percentuale per la quale è prevista la riassicurazione ai sensi dei commi 6 e 7 si computa anche la quota degli impegni garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, come vigente alla data del 6 aprile 2020, in modo che per ogni impegno, esclusa la quota riassicurata da terzi, la riassicurazione di cui ai commi 6 e 7 sia pari alla misura del 90% degli impegni assunti da SACE Spa.

9. Entro 10 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, SACE Spa trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze una relazione dettagliata sul capitale e la dotazione patrimoniale che si renderanno disponibili in seguito alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine della valutazione sull'impiego di tali risorse per il sostegno alle imprese.

10. Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze può affidare, con apposito disciplinare, a società a totale partecipazione pubblica un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza. Al relativo onere nel limite massimo di € 100.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. L'articolo 53 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (1), è abrogato.

---------

 

(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2020, pag. 1076.

 

Art. 3.

 

SACE Spa e Commissione per la vigilanza

sulla Cassa depositi e prestiti

1. SACE Spa concorda con Cassa depositi e prestiti Spa (CDP Spa) le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia.

2. In considerazione del ruolo strategico di SACE Spa per l'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti:

a) CDP Spa concorda preventivamente con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE Spa; per le deliberazioni di nomina degli Organi sociali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze agisce di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

b) CDP Spa consulta preventivamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito ad operazioni di gestione della partecipazione in SACE Spa diverse da quella di cui alla lettera a);

c) SACE Spa non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CDP Spa;

d) SACE Spa consulta preventivamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di rilancio degli investimenti, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti;

e) SACE Spa consulta preventivamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti;

f) SACE Spa, nella predisposizione del piano annuale di attività, tiene conto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese assunte dalla Cabina di regia co-presieduta dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministro dello Sviluppo Economico, di cui all'articolo 14, comma 18-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Restano fermi i poteri del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nei confronti di SIMEST Spa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.

3-bis. La Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del Testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, può avvalersi, d'intesa con i Presidenti delle Camere, delle necessarie risorse strumentali a supporto delle funzioni ad essa attribuite.

Capo II

 

MISURE URGENTI PER GARANTIRE

LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE

COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

 

Art. 4.

 

Sottoscrizione contratti e comunicazioni

in modo semplificato

 

1. Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, 1° periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronicanon certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimentoad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.

Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

 

Art. 4-bis.

 

Inserimento di nuove attività nella lista

di cui all'articolo 1, comma 53,

della legge 6 novembre 2012, n. 190

1.All'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono abrogate;

b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

"i-bis) servizi funerari e cimiteriali;

i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;

i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonchè le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti".

Art. 4-ter.

Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso

1.Alla luce della situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, in quanto incidenti sulle attività commerciali e sugli spostamenti delle persone, gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale, come fissati ai sensi dell'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pari a quelli immessi nel mercato e destinati alla vendita nell'anno precedente, per l'anno in corso sono parametrati al biennio 2020-2021; conseguentemente, la verifica delle quantità di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati è eseguita computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020.

Art. 5.

 

Differimento dell'entrata in vigore

del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il presente decreto entra in vigore l'1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2."

Art. 6.

 

Disposizioni temporanee

in materia di riduzione del capitale

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter del Codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies del Codice civile.

 

Art. 6-bis.

 

Disposizioni per il sostegno

dei settori alberghiero e termale

1. Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (2), operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del Codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla Sezione II del Capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai 2 esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

4.Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%, da versare con le modalità indicate all'art. 1, comma 701, della legge 27/12/2019, n. 160 (3).

6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finali à estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 13 aprile 2001, n. 162, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, che può essere affrancata ai sensi del comma 5 del presente articolo.

9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 del presente articolo abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

10. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,85 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,59 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,78 milioni di euro per l'anno 2023, in 1,87 milioni di euro per l'anno 2024 e in 1,81 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, c. 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2020, pag. 1913.

(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2020, pag. 425; I.L.P. 2020, pag. 233.

 

Art. 7.

 

Disposizioni temporanee sui princìpi

di redazione del bilancio

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1), del Codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (4), di seguito citato anche come "decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18". Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del Codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020".

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2020, pag. 2085; I.L.P. 2020, pag. 1165.

Art. 8.

 

Disposizioni temporanee

in materia di finanziamenti alle società

 

1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497-quinquies del Codice civile.

 

Art. 9.

 

Disposizioni in materia di concordato preventivo

e di accordi di ristrutturazione

1. I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di 6 mesi.

2.Nei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologazione, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologazioneuna memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di 6 mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologazionedel concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologazione, dando espressamente atto delle nuove scadenze.

4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a 90 giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l'articolo 161, commi 7 e 8, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. L'istanza di cui al comma 4 può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 182-bis, comma 7, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Tribunale provvede in Camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall'articolo 182-bis, comma 7, 1° periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182-bis, comma 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5-bis. Il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, comma 6, o all'articolo 182-bis, comma 7, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel Registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il Tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 161, comma 6, o dell'articolo 182-bis, comma 7, del citato regio decreto n. 267 del 1942.

5-ter. Le disposizioni dell'articolo 161, comma 10, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 161, comma 6, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 depositati entro il 31 dicembre 2020.

Art. 10.

 

Disposizioni temporanee in materia di ricorsi

e richieste per la dichiarazione di fallimento

e dello stato di insolvenza

 

1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano:

a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;

b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, comma 2, 173, comma 2 e 3, e 180, comma 7, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla richiesta presentata dal Pubblico Ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma 8, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942.

3.Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, comma 1 e 2, 69-bis e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 11.

 

Sospensione

dei termini di scadenza dei titoli di credito

1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

2. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su:

a) i termini per la presentazione al pagamento;

b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;

c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonchè all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;

d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.

3.I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai Pubblici ufficiali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ove già pubblicati le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate.

 

Art. 12.

 

Fondo solidarietà mutui prima casa,

cosiddetto Fondo Gasparrini

1. Per lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intendono i soggetti di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020.

1-bis. All'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e ai liberi professionisti" sono sostituite dalle seguenti: ", ai liberi professionisti, agli imprenditori individuali e ai soggetti di cui all'articolo 2083 del Codice civile".

2. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga alla disciplina vigente, l'accesso ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (5), è ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020 a valere sul fondo di cui al comma 2 e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, la banca avvia la sospensione dalla 1ª rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Il Gestore del fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro 20 giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell'istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla 1ª rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

2-ter. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserita la seguente:

"a-bis) l'ammissione ai benefici del fondo è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dal presente articolo".

2-quater. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter e, in particolare, quelle relative all'individuazione della quota di mutuo da sospendere.

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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 227; I.L.P. 2008, pagg. 130, 229.

 

Art. 12-bis.

Rimborso alle imprese per mancata partecipazione

a fiere e manifestazioni commerciali internazionali

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

Art. 12-ter.

 

Disposizioni in materia di beni di impresa

1.La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi stabilite, può essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data dell'1 dicembre 2022, dell'1 dicembre 2023 o dell'1 dicembre 2024.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3.Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 11,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di una corrispondente quota del margine disponibile, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e della relativa integrazione;

b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo.

 

Art. 12-quater.

 

Modifica all'articolo 66

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

conv., con modd., dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

in materia di detraibilità dell'IVA

sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali

 

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"3-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

Art. 13.

 

Fondo centrale di garanzia PMI

1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:

a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;

b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Resta fermo che la misura di cui alla presente lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un Ente pubblico oppure, congiuntamente, da più Enti pubblici;

c) la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle Sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:

1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dall'1 gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi 2 anni di attività;

2) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla Parte IX, lettera A, Sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019;

d) per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle Sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100% dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia o dalle società cooperative previste dall'articolo 112, comma 7, 3° periodo, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino all'autorizzazione della Commissione europea e, successivamente alla predetta autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c) e alla presente lettera d), le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80% per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al 90% per la riassicurazione di cui alla presente lettera d) anche per durate superiori a 10 anni. La garanzia del fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100% del finanziamento concesso;

e) sono ammissibili alla garanzia del fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purchè il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;

f) per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del fondo, la durata della garanzia del fondo è estesa in conseguenza;

g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera m) del presente comma, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla Parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul fondo è corretta in funzione dei dati della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del fondo alla data della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia;

g-bis) la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2. della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purchè la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;

g-ter) la garanzia è altresì concessa, con esclusione della garanzia di cui alla lettera e), in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2. della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che sono state oggetto di misure di concessione.

In tale caso, il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6., lettera b), del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le citate esposizioni non sono più classificabili come esposizioni deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6., lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013;

g-quater) la garanzia è concessa, anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6., lettera b), del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in favore delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purchè, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6., lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente;

h) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 marzo 2017;

i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

l) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;

m) previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonchè di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazioneautocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purchè tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2), come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodottaanche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a € 30.000. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le 2 date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le Parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,2%. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del fondo medesimo. La garanzia è altresì concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, Parte B), paragrafo 2., della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 4., del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6., del Regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo;

m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m) concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto;

n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a € 3.200.000, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la garanzia di cui alla lettera c) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenutealla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le 2 date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le Parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Le regioni, gli Enti locali,le Camere di commercio, anche per il tramite di UNIONCAMERE, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e agli enti di riferimento, possono conferire risorse al fondo ai fini della costituzione di Sezioni Speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa e reti d'impresa di cui all'articolo 3, c. 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la garanzia è estesa esclusivamente alla quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera, altresì, l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore;

n-bis) previa autorizzazione della Commissione europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo nè sono computate nel capitale sociale o nel Fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria;

o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del fondo;

p) la garanzia del fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;

p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a € 25.000 la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi.

2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20% da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe BB della scala di valutazione Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure:

a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni;

b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata e importo previste dal comma 1, lettera c), e possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020;

c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del fondo;

d) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;

e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90% della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;

f) la quota della tranche junior coperta dal fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018,non può superare il 15% dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18%, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;

g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il fondo copre il 90% della perdita registrata sul singolo finanziamento;

h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei Fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.

3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "fino al 10 aprile 2020".

4. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle risorse dei Fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di altri Fondi di garanzia di natura pubblica.

4-bis. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite propri Organismi consortili, con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente, al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, possono, anche con la costituzione di appositi fondi, concedere contributi alle piccole e medie imprese in conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati.

4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.

6. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "Organismi pubblici" sono inserite le parole "e privati".

7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonchè le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85% della dotazione disponibile del fondo.

8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del Testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in possesso del requisito per la qualificazione come micro, piccola o media impresa,beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre 3 anni prima della richiesta della garanzia del fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi 2 bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di erogazionidi microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 ottobre 2014, n. 176.

9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, le parole "€ 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "€ 40.000". Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 ottobre 2014, n. 176, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al 1° periodo del presente comma.

10. Per le finalità di cui al presente articolo, al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1.729 milioni di euro per l'anno 2020.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonchè dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è abrogato.

12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente articolo in favore degli enti del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento. Per le finalità di cui al presente comma, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'Organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'Organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni di euro per l'anno 2020,mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Art. 13-bis.

Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura

1.Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, è riassegnato al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il 20% dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della medesima legge n. 108 del 1996, risultante alla data del 30 settembre 2020.

 

Art. 13-ter.

Microcredito

1. All'articolo 112, comma 1, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111".

Art. 14.

 

Finanziamenti erogati dall'Istituto per il credito sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi

in conto interessi sui finanziamenti

1. Il fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27/12/2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il credito sportivo o da altro Istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro istituito ai sensi dell'articolo 5, c. 2, lett. c), del decreto legislativo23/7/1999, n. 242. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il credito sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il credito sportivo o da altro Istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, secondo le modalità stabilite dal Comitato di gestione dei Fondi speciali dell'Istituto per il credito sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del fondo dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

3.Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, a 35 milioni di euro per l'anno 2020 e pari, in termini di fabbisogno, a 5 milioni di euro per il medesimo anno 2020, si provvede, quanto a 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 13 del presente decreto.

Art. 14-bis.

Proroga del Programma nazionale triennale

della pesca e dell'acquacoltura

 

1. Al fine di assicurare la continuità delle azioni previste dallo strumento programmatorio nazionale del settore ittico nel periodo di emergenza da COVID-19, è disposta la proroga al 31 dicembre 2021 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, già prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 517, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 

Art. 14-ter.

 

Proroga dei termini

degli adempimenti tecnici e amministrativi

relativi agli impianti a fune in servizio pubblico

1. Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonchè quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità sono prorogate di 12 mesi, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorità di sorveglianza, da parte del Direttore o del responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

2.Ai fini di cui al c. 1, per l'anno 2020 non è obbligatoria la partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del Direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico.

3.Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti sono prorogate di 12 mesi.

4. Le procedure per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5.L'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.

Capo III

 

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA

DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI

NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA

 

Art. 15.

 

Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3,

del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,

convertito con modificazioni

dalla legge 18 novembre 2019, n. 133

1. L'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è sostituito dai seguenti:

"3. Fino alla data di entrata in vigore del 1° decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 3), del presente articolo, fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, come modificati dal presente articolo, è soggettoalla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1., lettere a), b), c), d) ed e), del Regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, e, nel settore sanitario, la produzione, l'importazione e la distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale.

3-bis. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, fino al 31 dicembre 2020:

a) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1., lettere a), b), c), d) ed e) del Regolamento (UE) n. 2019/452, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, nonchè le delibere, gli atti o le operazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione;

b) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 2, del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonchè ai beni e rapporti nei settori indicati alla lettera a), ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto- legge n. 21 del 2012, anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile e del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonchè gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15%, 20% , 25% e 50% del capitale;

c) la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), del D.L. n. 21 del 2012, si applica anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da un'Amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea.

3-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 6 e 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis aventi vigenza fino al 31 dicembre 2020 si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonchè di acquisti di partecipazioni, rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorchè la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. Restano validi, anche successivamente al termine del 31 dicembre 2020, gli atti e i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi atti e provvedimenti successivamente al decorso del predetto termine. Fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 relativi a società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo .1, lettere a), b), c), d) e e) del Reg. (UE) n. 2019/452, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2, non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore.".

Art. 16.

 

Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,

convertito con modificazioni

dalla legge 11 maggio 2012, n. 56

1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 8-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 4 e 5, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c). A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo nonchè dal regolamento di cui al comma 8. Il termine di 45 giorni di cui ai commi 4 e 5 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.";

b) all'articolo 1-bis, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole "l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano" sono inserite le seguenti: ", compresi quelli individuati sulla base dei princìpi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e dall'Unione europea";

c) all'articolo 1-bis, comma 3-bis:

1) al 10° periodo, le parole "dall'ultimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "dall'11° periodo";

2) sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente comma. Il termine di 30 giorni di cui al presente comma decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.";

d) all'articolo 2, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma: "8-bis. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 2, 2-bis e 5, la Presidenza del Consiglio dei Ministripuò avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previstidal presente articolo, nonchè dal regolamento di cui al comma 9. Il termine di 45 giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.";

e) all'articolo 2-bis sono aggiunti i seguenti commi:

"2. Al fine di raccogliere elementi utili all'applicazione degli articoli 1, 1-bis e 2, il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2014 può richiedere a Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, la Presidenza del Consiglio può stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,convenzioni o protocolli di intesa con Istituti o Enti di ricerca."

Art. 17.

 

Modifiche all'articolo 120

del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-bis, le parole "ad elevato valore corrente di mercato e" sono soppresse;

b) al comma 4-bis, è aggiunto infine il seguente periodo: "La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonchè di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel 1° periodo del presente comma una soglia del 5% per società ad azionariato particolarmente diffuso.".

1-bis. Fino al 31 dicembre 2020, per i settori agroalimentare e siderurgico le disposizioni del presente articolo e degli articoli 15 e 16 si applicano anche per perseguire l'ulteriore finalità della tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività nel territorio nazionale.

Capo IV

 

MISURE FISCALI E CONTABILI

 

Art. 18.

 

Sospensione di versamenti tributari e contributivi

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. I versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1 e 3 nonché quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

6. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

8. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

8-bis. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio in scadenza entro il 30 agosto 2020 sono prorogati al 22 settembre 2020.

Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la 1ª rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

9. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti Enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le Parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all'art. 62, c. 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

 

Art. 18-bis.

 

Sospensione del versamento dei canoni

per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato

1.Al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19 e i livelli occupazionali, il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dall'1 marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, è sospeso. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del 1° periodo, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31 ottobre 2020, si provvede secondo le modalità stabilite dall'Autorità concedente. Sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 19.

 

Proroga sospensione ritenute

sui redditi di lavoro autonomo

e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione,

di agenzia, di mediazione, di rappresentanza

di commercio e di procacciamento d'affari

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Il comma 7, dell'articolo 62, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

Art. 20.

 

Metodo previsionale per la determinazione

degli acconti da versare nel mese di giugno

1. Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

 

Art. 21.

 

Rimessione in termini per i versamenti

1. I versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

Art. 22.

 

Disposizioni relative ai termini di consegna e di

trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020

1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è prorogato al 30 aprile.

2. Per l'anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-ter del medesimo articolo 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.

Art. 23.

 

Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis,

comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

emessi nel mese di febbraio 2020

1. I certificati previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.

 

Art. 24.

 

Termini agevolazioni prima casa

1. I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa Parte Prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonchè il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Art. 25.

 

(Soppresso)

Art. 26.

 

Semplificazioni per il versamento

dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

1. All'articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

a) per il 1° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre solare dell'anno sia inferiore a € 250;

b) per il 1° e 2° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° e 2° trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a € 250."

Art. 27.

 

Cessione gratuita di farmaci

ad uso compassionevole

1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della Salute 7 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale2 novembre 2017, n. 256, autorizzate dal competente Comitato etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 3 dello stesso decreto del Ministro della Salute.

2. I farmaci di cui al comma 1 non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Art. 27-bis.

Disposizioni in materia

di distribuzione dei farmaci agli assistiti

1.I farmaci di cui all'art. 8, c. 1, lett. a), del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, conv., con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assistiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla citata lettera a) e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19.

Art. 28.

 

Modifiche all'articolo 32-quater

del decreto-legge n. 124 del 2019

1. All'articolo 32-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,", le parole "dalle società e dagli enti residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b), c) e d),";

b) al comma 1, lettera c), dopo le parole "sono soggetti a tassazione con applicazione", le parole "di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura prevista dall'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600", sono sostituite dalle seguenti: "della ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27";

c) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

"c-bis) per la quota imputabile ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del citato Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare;

c-ter) per la quota imputabile a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta nella misura prevista dal medesimo articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per i soggetti non residenti indicati nel comma 3-ter del citato articolo 27 la misura della predetta ritenuta è pari a quella stabilita dal medesimo comma 3-ter.";

d) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1- bis. Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

e) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di cui al comma 1, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27-ter. Le ritenute di cui al comma 1 del presente articolo e l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente sono operate sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.";

f) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2- bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai dividendi percepiti a partire dall'1 gennaio 2020. In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall'articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (6)."

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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2018, pag. 321; I.L.P. 2018, pag. 129.

Art. 29.

 

Disposizioni in materia di processo tributario

e notifica degli atti sanzionatori

relativi al contributo unificato e attività

del contenzioso degli Enti impositori

1. Gli Enti impositori, gli Agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le Parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenuti a notificare e depositare gli atti successivi, nonchè i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.

2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248, è notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, mediante deposito presso l'ufficio.".

3. In deroga al termine fissato dall'art. 67, c. 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga del termine di cui all'articolo 37, comma 1, del presente decreto,si applica anche alle attività del contenzioso degli Enti impositori.

Art. 29-bis.

 

Obblighi dei datori di lavoro per la tutela

contro il rischio di contagio da COVID-19

1.Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del Codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le Parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonchè mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

Art. 30.

 

 

Art. 30-bis.

 

Norme in materia di rifiuti sanitari

 

1.Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, fino a 30 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le Strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.

Art. 31.

 

Potenziamento

dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

1. Per l'anno 2020, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, le risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate di 8 milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2.

2. L'articolo 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che provengono dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse, anche ai sensi di quanto disposto dagli articoli 324 e 325 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 32 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dall'articolo 57, comma 3, del Codice di procedura penale, dagli articoli 30 e 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli articoli 18, 19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli effetti di cui al presente comma si provvede nell'ambito del fondo delle risorse decentrate nei limiti degli importi complessivamente disponibili a legislazione vigente.

Art. 32.

 

Art. 33.

 

Proroga Organi e rendiconti

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, per gli Enti e Organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, delle comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli Organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli Enti e Organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli Organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli Organi.

2. Limitatamente all'anno 2020, i rendiconti suppletivi previsti dall'articolo 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativi all'esercizio 2019, sono presentati entro il termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la lettera "c-bis) rendiconti di contabilità speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"; conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 123 del 2011, le parole: "dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis),".

Art. 34.

 

 

Art. 35.

 

PIN INPS

1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 e per l'intero periodo ivi considerato, l'INPS è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

 

Capo V

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI

PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

 

Art. 36.

 

Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare

 

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del Codice di procedura penale scadono nei 6 mesi successivi all'11 maggio 2020.

3. Nei giudizi disciplinati dal Codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso Codice.

4. La proroga del termine di cui al comma 1, 1° periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 è fissato al 12 maggio 2020.

Art. 37.

 

Termini dei procedimenti amministrativi

e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020.

Art. 37-bis.

Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi

di informazioni creditizie

1. Fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.

2.Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.

Capo VI

 

DISPOSIZIONI

IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

Art. 38.

 

Disposizioni urgenti in materia contrattuale

per la medicina convenzionata

 

1. In considerazione della temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell'Accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la medicina generale e la pediatria di libera scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e salvo quanto previsto dal comma 2, è riconosciuto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta l'adeguamento immediato delle quote capitaria e oraria ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di settore regioni-sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018, nonchè i relativi arretrati.

2. Le Parti contrattuali, si impegnano a concludere le trattative per l'Accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro 6 mesi dalla fine dell'emergenza secondo le procedure ordinarie, anche tenendo conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la parte normativa prevista dal medesimo atto di indirizzo. Nel caso in cui non si provveda alla conclusione delle trattative nei termini previsti cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 1.

3. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene erogato anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso.

4. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta si dotano, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli ospedali.

5. Le regioni possono impegnare il 20% dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è riconosciuto agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato del trattamento economico ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di settore regioni-sanità in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 39.

 

Procedure semplificate

per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche

1. Il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti a seguito delle nuove pratiche medico-radiologiche avviate ai fini della gestione dell'emergenza presso le strutture sanitarie, comprese le aree e strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche portatili presso il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse le residenze assistite, è assolto con l'osservanza delle disposizioni di cui ai Capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e con la trasmissione, agli organi di cui all'articolo 22, comma 1 dello stesso decreto legislativo, di una comunicazione di avvio dell'attività, corredata del benestare dell'esperto qualificato, comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui all'articolo 61, comma 2, e dell'esito della prima verifica di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), del medesimo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

2. L'utilizzo e il movimento nei diversi ambienti e luoghi di pertinenza della medesima struttura sanitaria, comprese le aree e strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di attrezzature medico-radiologiche mobili, ai fini dello svolgimento di pratiche mediche per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia già stata inoltrata agli Organi competenti la comunicazione preventiva di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non sono oggetto della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo e restano soggetti al solo benestare dell'esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti.

3. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, in materia di protezione dei pazienti contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Art. 40.

 

Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione

dei medicinali per l'emergenza epidemiologica

da COVID

1. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, al fine di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili sui medicinali, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) può accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, per pazienti con COVID-19.

2. I protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole sono preliminarmente valutati dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica(CTS) dell'AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico-scientificodell'Unità di crisi del Dipartimento della protezione civile, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

Relativamente agli studi di fase I la CTS dell'AIFA si avvale del parere della Commissione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439.

3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, il Comitato etico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, quale Comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano, degli studi osservazionali sui farmaci, dei programmi di uso terapeutico compassionevole per pazienti con COVID-19, esprime il parere nazionale, anche sulla base della valutazione della CTS dell'AIFA.

4. Il Comitato etico di cui al comma 3 acquisisce dai promotori tutta la documentazione necessaria unitamente ai protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole per la cura dei pazienti con COVID-19, nonchè eventuali emendamenti. Alle valutazioni relative alle singole richieste di usi terapeutici nominali si applicano le disposizioni già vigenti in materia.

5. Il Comitato etico di cui al comma 3 comunica il parere all'AIFA, e quest'ultima cura la pubblicazione del parere e del protocollo approvato sul proprio sito internet istituzionale. Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e limitatamente al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga alle vigenti procedure in materia di acquisizione delle domande di sperimentazione clinica, l'AIFA, sentito il Comitato etico nazionale di cui al comma 3, pubblica entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una circolare che indica le procedure semplificate per la menzionata acquisizione delle domande nonchè per le modalità di adesione agli studi.

6. Per gli studi sperimentali senza scopo di lucro di cui al presente articolo non è richiesta la stipula di una specifica polizza assicurativa.

7. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'articolo 17 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

 

Art. 41.

 

Disposizioni in materia di lavoro

 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

3. Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono esenti dall'imposta di bollo.

4.Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 13.

4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria in agricoltura, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione, da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per la ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite massimo di € 200.000, per la durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Costituiscono titoli preferenziali per l'erogazione dei mutui l'avere costituito l'azienda nel biennio 2019-2020, la dimensione della superficie utile agricola e la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati. Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è istituito un Fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle Pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

4-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole: "da non oltre 60 mesi" sono inserite le seguenti: "e nel caso di imprese agricole, anche di nuova costituzione".

Art. 42.

 

Disposizioni urgenti

per disciplinare il commissariamento

dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

1. Per le esigenze di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un Commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il Commissario assume, per il periodo in cui è in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo statuto dell'Agenzia, approvato con decreto del Ministro della Salute in data 18 maggio 2018, attribuisce al Presidente e al Direttore generale, che decadono automaticamente con l'insediamento del Commissario. Il Commissario è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla Pubblica amministrazione. Il mandato del Commissario cessa alla conclusione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, o alla scadenza delle eventuali proroghe. Qualora il Commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo, per la durata del mandato di cui al presente comma, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Al Commissario è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, tranne che nel caso di cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso.

2. Nell'assolvimento dei compiti istituzionali di ricerca e supporto tecnico-operativo alle regioni, come previsto dall'articolo 2 dello statuto dell'Agenzia, il Commissario collabora all'azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, monitorando l'adozione, l'aggiornamento e l'attuazione dei piani adottati in applicazione della circolare del Ministero della Salute prot. GAB 2627 in data 1 marzo 2020 e delle sue successive integrazioni; assicura il necessario supporto tecnico-operativo e giuridico-amministrativo alle regioni, anche per superare le eventuali criticità riscontrate e per garantire, nella fase emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e la effettività della tutela del diritto alla salute; verifica che gli atti, i piani e le azioni di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, siano attuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in modo tempestivo ed efficace e fornisce a tale fine ogni supporto richiesto dalle regioni e dal Commissario straordinario, in coerenza con i programmi operativi che le regioni predispongono per l'emergenza COVID-19 ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

3. Il Commissario, in considerazione del ruolo di raccordo fra il Ministero della Salute e le regioni svolto dall'Agenzia, supporta, attraverso l'esercizio delle attività istituzionali proprie dell'Agenzia, indicate al comma 2, la tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della Salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con particolare riferimento agli articoli 3, 4, 4-bis e 5-sexies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al potenziamento delle reti ospedaliere e territoriali, ai rapporti con gli erogatori pubblici e privati, nonchè alle disposizioni di ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l'emergenza, come recepito e delineato per ciascuna regione nei Programmi operativi per l'emergenza COVID-19 di cui al richiamato articolo 18, comma 1.

4.Il Commissario coadiuva altresìle Direzioni generali del Ministero e le regioni nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo indicato dal Ministro della Salute mediante l'adozione di direttive, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo del sistema sanitario nazionale. Resta fermo il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

Art. 42-bis.

Misure straordinarie

per la progettazione e la realizzazione

del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa

1.Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 nel territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il Presidente della regione siciliana, è nominato un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, che deve essere completato entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di un anno, prorogabile per un solo anno. L'incarico è a titolo gratuito.

3.Il Commissario straordinario opera nel rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, degli obblighi internazionali e dei princìpi e criteri previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in deroga ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale.

4.Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1, al Commissario straordinario è intestata un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, sulla quale sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire, inoltre, le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla progettazione e alla realizzazione del citato complesso ospedaliero.

5.Per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al c. 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e assegnate alla regione siciliana, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 42-ter.

 

Clausola di salvaguardia

 

1.Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

Art. 43.

 

Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministero dell'Economia e delle Finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

 

Art. 44.

 

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1 ...omissis...

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