ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2003, n. 18 (12).nel testo coordinato con la LEGGE 7 aprile 2003, n. 63.
(Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2003) (Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2003)
Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità.
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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 644. Le parti aggiunte o modificate dalla legge di conversione sono riportate in corsivo.
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 113 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del Codice civile.".
Art. 1-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003.
Art. 1-ter.
1. Al comma 4 dell'articolo 10 e al comma 1, lettera a), dell'articolo 13 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la parola: "1.033" è sostituita dalla seguente: "1.100".
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinate nella misura di € 1.800.000 annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.