ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2003, n. 18.

(Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2003)

 

Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 113 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del Codice civile.".

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 2003

 

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