ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 8 luglio 2010, n. 105.

(Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2010)

 

Misure urgenti in materia di energia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti in materia di energia

1. A seguito ed in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, i primi 4 commi dell'articolo 4 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (1), sono sostituiti dai seguenti:

"1. Su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro per la Semplificazione Normativa, il Consiglio dei Ministri individua, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia, che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. Gli interventi di cui al presente comma possono essere realizzati anche con il coinvolgimento di soggetti privati nel relativo finanziamento, purchè ne siano assicurate l'effettività e l'entità. Con le intese di cui al presente comma, sono altresì definiti i criteri di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari e regioni e province autonome per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo.

2. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1, decorsi 30 giorni dalla convocazione del 1° incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata per il raggiungimento dell'intesa, il Governo può individuare gli interventi di cui al comma 1, nonchè definire i criteri di cui al medesimo comma, anche a prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo. Il medesimo decreto determina i compiti del commissario e i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la Semplificazione Normativa e degli altri Ministri competenti. Lo stesso decreto, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, individua altresì le dotazioni di mezzi e di personale, nonchè le strutture anche di concessionari di cui può avvalersi il commissario, cui si applica l'articolo 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, anche ai fini dei relativi oneri. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Le nomine di cui al presente comma sono considerate a ogni effetto cariche presso istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione e del conferimento dell'incarico è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.

4. Ciascun commissario, sentiti gli Enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonchè cura tutte le attività, di competenza delle Amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi se indispensabile dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

5. Fatto salvo l'esito dei procedimenti giurisdizionali in corso, l'efficacia dei decreti di nomina dei Commissari straordinari di cui al comma 2, dell'articolo 4, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come ridefiniti dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, cessa dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, salvo che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo sia raggiunta l'intesa con le regioni e le province autonome interessate sulla loro ratifica, anche ai fini di cui al comma 1 di detto articolo 4, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. In tale caso, detti decreti si considerano prorogati, senza soluzione di continuità, fino alla data fissata nell'intesa.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pagg. 1892, 2228; I.L.P. 2009, pagg. 1284, 1604.

Art. 2.

Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto

delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale

per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SPA

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (2), le parole: "30 giugno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pagg. 148, 447, 868; I.L.P. 2008, pagg. 117, 567.

Art. 3

Agenzia per la sicurezza nucleare

1. In sede di prima applicazione non operano, per il Presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, le incompatibilità di cui all'articolo 29, comma 13, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (3), nonchè agli articoli 1 e 2 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, e, per i componenti dell'Agenzia diversi dal Presidente, le incompatibilità di cui al predetto articolo 29, comma 13, ad esclusione di quelle concernenti incarichi politici elettivi. Resta fermo, nei casi di cui al periodo precedente, l'obbligo di non avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore.

2. All'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, il settimo periodo è soppresso;

b) al comma 13, dopo le parole: "ivi compresi gli incarichi" è inserita la seguente: "politici".

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 2436; I.L.P. 1999, pag. 1706.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2010

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