ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115.

(Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022)

 

Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

 

il seguente decreto-legge:

 

Capo I

 

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA

ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

Art. 1.

 

Rafforzamento del bonus sociale

energia elettrica e gas

1. Per il 4° trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 settembre 2022, con l'obiettivo di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022 complessivamente tra elettricità e gas.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) quanto a 1.280 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43; detto importo è trasferito, entro il 31 dicembre 2022, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

b) quanto a 1.140 milioni di euro, nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Art. 2.

 

Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili

nel settore del gas naturale

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 2-bis è sostituito dai seguenti:

"2-bis. Sono clienti vulnerabili i clienti civili:

a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

b) che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;

d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

e) di età superiore ai 75 anni.

2-bis.1. A decorrere dall'1 gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 2-bis, la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA definisce altresì le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.".

Art. 3.

 

Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti

di fornitura di energia elettrica e gas naturale

1. Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorchè sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

 

Art. 4.

 

Azzeramento oneri generali di sistema nel

settore elettrico per il quarto trimestre 2022

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a complessivi 1.100 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 5.

 

Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore

del gas per il quarto trimestre 2022

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%. Qualora le somministrazioni di cui al 1° periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dall'1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal presente comma, valutati in 807,37 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

3. Al fine di contenere per il quarto trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1.820 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022.

 

Art. 6.

 

Contributo straordinario, sotto forma

di credito d'imposta, a favore delle imprese

per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al 1° periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il pezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Ai fini del presente comma, è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del 1° periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonchè, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.373,24 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro relativi al comma 3 e 270,60 milioni di euro relativi al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

9. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

Art. 7.

 

Credito di imposta per l'acquisto di carburanti

per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 194,41 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 8.

 

Disposizioni in materia accisa e

di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: € 478,4 per 1.000 litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: € 367,4 per 1.000 litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: € 182,61 per 1.000 chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al Testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 22 agosto 2022 al 20 settembre 2022.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 7 ottobre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto Testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui al comma 6 del presente articolo, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 20 settembre 2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), del presente articolo, venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).

4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a) e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

6. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti e approvati i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui al comma 3, unitamente alle istruzioni per la loro corretta compilazione.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.042,61 milioni di euro per l'anno 2022 e in 46,82 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

Art. 9.

 

Disposizioni urgenti in materia di trasporto

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel 2° quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonchè le relative modalità di rendicontazione.

3. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli Enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonchè dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20% della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009. Ai fini dell'accesso alle risorse del fondo, gli operatori economici trasmettono telematicamente al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, secondo le modalità definite dal medesimo Ministero entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una dichiarazione redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente i dati di immatricolazione di ciascun mezzo di trasporto, copia del documento unico di circolazione, copia delle fatture d'acquisto del carburante quietanzate, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal 1° periodo, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

4. I contributi erogati ai sensi del comma 1 e quelli erogati ai sensi del comma 3 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. All'articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i commi 6-bis e 6-ter sono abrogati.

6. Per fronteggiare le ripercussioni economiche negative per il settore del trasporto ferroviario delle merci derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022, che ne costituisce il limite di spesa, a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dall'1 aprile 2022 al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo 1° periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 50% della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al 2° periodo è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

7. Entro il 31 marzo 2023, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 6.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto ad euro 1 milione mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui al comma 5 e quanto ad euro 69 milioni ai sensi dell'articolo 43.

 

Art. 10.

 

Organizzazione dell'Unità di missione di cui all'articolo 7

del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito,

con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51

1. Nelle more dell'adozione dei decreti di organizzazione previsti dalla legislazione vigente, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dall'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è collocata presso il Segretariato generale del Ministero dello Sviluppo Economico e il dirigente di prima fascia che vi è preposto ne coordina le attività e le relative funzioni, che sono esercitate in raccordo e collaborazione con la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del medesimo Ministero. L'Unità di missione:

a) coordina i rapporti di collaborazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui agli articoli 2, comma 198 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 7, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022;

b) provvede ad acquisire dati e informazioni utili per agevolare le attività del Garante per la sorveglianza dei prezzi anche in coerenza con le attività già espletate e gli strumenti già adottati dal Garante;

c) svolge attività di supporto diretto al Garante per la sorveglianza dei prezzi e ogni altra attività istruttoria, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati in raccordo con le strutture che il Garante utilizza in avvalimento di cui all'articolo 2, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. All'art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni con legge 20 maggio 2022, n. 51, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"Conseguentemente, il numero di incarichi dirigenziali appartenenti alla prima fascia dei ruoli del Ministero dello Sviluppo Economico conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è innalzato di una unità a valere sulle facoltà assunzionali.".

Art. 11.

 

Gestore dei servizi energetici

e ulteriori interventi in materia di elettricità

 

1. L'applicazione del meccanismo di compensazione previsto dall'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata al 30 giugno 2023.

2. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del Codice civile e che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, si interpretano nel senso che, ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.

7-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis all'energia elettrica immessa in rete nell'anno 2023, rilevano esclusivamente i contratti stipulati prima del 5 agosto 2022, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo concernenti le modalità di utilizzo dei prezzi dedotti nei predetti contratti.".

3. All'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il 1° periodo è inserito il seguente: "La stessa Autorità può avvalersi del Gestore di cui al 1° periodo e delle società da esso controllate per i compiti previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e da norme successive, anche relativamente al settore idrico, del telecalore e dei rifiuti urbani e assimilati.".

4. All'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ultimo periodo, dopo le parole "Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa" sono inserite le seguenti: ", delle società da esso controllate".

Art. 12.

 

Misure fiscali per il welfare aziendale

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonchè le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di € 600.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, 86,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Capo II

 

MISURE URGENTI

RELATIVE ALL'EMERGENZA IDRICA

 

Art. 13.

 

Sostegno alle imprese agricole

danneggiate dalla siccità

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel Registro delle imprese o nell'Anagrafe delle imprese agricole istituita presso le province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5.

2. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale data.

3. Le regioni nelle more della deliberazione della proposta di cui al comma 2, verificato il superamento della soglia di danno di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, con le modalità di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo possono chiedere un'anticipazione delle somme del riparto a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva. Il saldo dell'importo verrà ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 2.

4. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, è incrementata di 200 milioni di euro per il 2022, di cui fino a 40 milioni di euro riservati per le anticipazioni di cui al comma 3.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 14.

 

Rafforzamento della governance

della gestione del servizio idrico integrato

1. Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della Transizione Ecologica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro 60 giorni.

3. Per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, gli enti di governo dell'ambito ovvero i Presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle Amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro della Transizione Ecologica da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini stabiliti dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, assegna al Presidente della regione un termine per provvedere non superiore a 30 giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro della Transizione Ecologica, sentita la regione interessata, il Consiglio dei Ministri adotta i provvedimenti necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a 4 anni, comunque rinnovabile.

5. Il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per il periodo di propria attività. Gli oneri derivanti dall'affidamento di cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e da altri contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti nei confronti della società affidataria del servizio idrico integrato, mediante risorse indisponibili fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti, che non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla società affidataria. Gli Enti locali proprietari delle infrastrutture idriche garantiscono il debito residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei confronti della società uscente.

6. In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell'ente di governo dell'ambito entro i 6 mesi precedenti la scadenza della durata di cui al comma 4, l'affidamento del servizio idrico integrato si intende rinnovato per durata pari al termine di affidamento iniziale.

7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si applica l'art. 12 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv., con modif., dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 15.

 

Stato di emergenza derivante da deficit idrico

 

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice della protezione civile è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 può essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all'articolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.".

 

Capo III

 

REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

 

Art. 16.

 

Misure straordinarie in favore degli Enti locali

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, già incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato per l'anno 2022 di 400 milioni di euro, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

3. All'articolo 1, comma 53-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le risorse assegnate agli Enti locali per l'anno 2023 ai sensi del comma 51 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022, a cura del Ministero dell'Interno, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'Interno da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022. Gli Enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare al Ministero dell'Interno entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al 2° periodo.

Il Ministero dell'Interno formalizza le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10 ottobre 2022. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.".

4. Per il solo anno 2022, il raggiungimento dell'obiettivo di servizio di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, deve essere certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio da trasmettere digitalmente a SOSE Spa entro il 30 settembre 2022.

5. All'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il 7° periodo è aggiunto il seguente: "Le somme che a seguito del monitoraggio, di cui al 7° periodo, risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio asili nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.".

6. I comuni sede di capoluogo di città metropolitana di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che sono in procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto possono esercitare la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio di cui al medesimo articolo 243-bis, comma 5, in deroga al termine ordinariamente previsto possono presentare la preventiva delibera entro la data del 28 febbraio 2023.

7. All'articolo 6-quater del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, 2° periodo, le parole "entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro 12 mesi dalla pubblicazione del decreto";

b) al comma 8-bis, le parole "fino a 5.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 20.000 abitanti".

8. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole: "fino ad un massimo di 5.000 abitanti" sono inserite le seguenti: ", nonchè fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori".

9. Le dotazioni dei comparti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non impegnate alla data del 31 dicembre 2021, sono rispettivamente utilizzate per le finalità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. I contributi in conto interessi relativi ad interventi di impiantistica sportiva sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto.

Art. 17.

 

Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici

1. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al 1° periodo le parole: "per gli anni 2017-2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2017-2023";

b) al 2° periodo, le parole: "a decorrere dal 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 2024";

c) al 3° periodo le parole: "Nel 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Negli anni 2022 e 2023".

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti possono comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze di non essere interessati per l'esercizio 2023 alla sospensione di cui all'articolo 44, comma 4, 1° periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

4. Per il completamento della ricostruzione in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Emilia Romagna, in favore del Presidente della medesima regione, in qualità di Commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di euro di 1 milione di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 26,3 milioni di euro per l'anno 2024, destinati alla ricostruzione di beni privati vincolati; 1 milione per l'anno 2023 e 9 milioni per l'anno 2024, destinati all'incremento dei costi per le opere i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2022; 8 milioni per l'anno 2023 e 8 milioni per l'anno 2024 destinati alle manutenzioni e allestimenti finali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a un milione di euro per il 2022, 29 milioni di euro per il 2023 e 43,3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.

5. Per il completamento della ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Lombardia, in favore del Presidente della medesima regione, in qualità di Commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, destinati a edifici, beni culturali e centri storici rientranti negli elenchi degli edifici danneggiati dal sisma 2012, già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto dal Commissario delegato della regione Lombardia. A tale onere pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.

6. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Veneto, in favore del Presidente della medesima regione, in qualità di Commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di € 600.000 per l'anno 2022. All'onere pari a € 600.000 per l'anno 2022, si provvede mediate corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.

7. Fermo restando per la ricostruzione pubblica quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di permettere la conclusione degli interventi di ricostruzione privata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Soggetto responsabile della ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 è autorizzato a rimodulare i contributi concessi per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani, entro il limite massimo del 20%, a compensazione di aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'8% così come certificati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nel corso delle rilevazioni semestrali di competenza.

 

Art. 18.

 

Accelerazione delle procedure di ripiano

per il superamento del tetto di spesa

per i dispositivi medici e dei tetti di spesa farmaceutici

1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, dichiarato con il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del Servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della Salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al 1° periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022 e, in sede di verifica da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, ne producono la documentazione a supporto. Le aziende fornitrici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del Servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della Salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari.".

2. All'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al 4° periodo, dopo le parole "L'AIFA determina" sono inserite le seguenti ", entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento,".

3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 581, della legge n. 145 del 2018. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente ad AIFA apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari.

Art. 19.

 

Riparto risorse destinate

alla copertura dei fabbisogni standard

 

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-ter, le parole: "dell'anno 2021" sono sostituite dalle parole: "degli anni 2021 e 2022";

b) al comma 7:

1) al 5° periodo, le parole: "per il solo anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021 e 2022", le parole: "per il medesimo anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021 e 2022" e dopo le parole: "all'1 gennaio 2020" sono aggiunte le seguenti: "per il riparto 2021 e all'1 gennaio 2021 per il riparto 2022";

2) dopo il 5° periodo sono aggiunti i seguenti: "Per l'anno 2022, nel caso in cui non venga raggiunta l'intesa prevista dal comma 1, il decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard di cui al comma 1-bis, lettera b), è adottato entro il 30 settembre 2022 mentre il decreto di determinazione definitiva di cui al comma 1-bis, lettera d), è adottato entro il 31 dicembre 2022. Entro il 31 dicembre 2022 il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana il decreto di cui al 2° periodo del presente comma.".

 

Capo IV

 

MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

E SALUTE E ACCOGLIENZA

 

Art. 20.

 

Esonero parziale dei contributi previdenziali

a carico dei lavoratori dipendenti

1. Per i periodi di paga dall'1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al 1° periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.181,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 526,6 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto a 1.654 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 348,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 139,4 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 488 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 832,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 387,2 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto a 1.166 milioni di euro per l'anno 2022 e a 54 milioni per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 43.

Art. 21.

 

Anticipo della rivalutazione delle pensioni

all'ultimo trimestre 2022

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:

a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2021 è anticipato all'1 novembre 2022;

b) nelle more dell'applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 con decorrenza 1 gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, di 2 punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L' incremento di cui alla presente lettera non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.

L'incremento di cui alla presente lettera è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo di € 2.692. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dalla presente lettera l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2022 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui alla presente lettera il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 1.965 milioni di euro per l'anno 2022 e 169 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 518 milioni di euro per l'anno 2022 e 169 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dal comma 1 e quanto a 1.447 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43.

Art. 22.

 

Estensione ad altre categorie di lavoratori

dell'indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32

del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

1. L'indennità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poichè interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.

L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all'articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data indicata al 1° periodo.

2. All'articolo 32 del decreto-legge n. 50 del 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "con decorrenza entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "con decorrenza entro l'1 luglio 2022";

b) al comma 11 dopo le parole: "Codice di procedura civile" sono inserite le seguenti: "e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca";

c) al comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La medesima indennità di cui al comma 1 è erogata automaticamente da Sport e Salute Spa in favore dei collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dall'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 17, comma 1, e 17-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dall'articolo 10, commi da 10 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. A tal fine, per il 2022, è trasferita a Sport e Salute Spa la somma di euro 30 milioni. Sport e Salute Spa e INPS si scambiano tempestivamente tutti i dati utili ad evitare sovrapposizioni di pagamento ai sensi delle incompatibilità espresse dal comma 20 del presente articolo o, comunque, alla più corretta e tempestiva applicazione della misura. Le risorse non utilizzate da Sport e Salute Spa per le finalità di cui al 2° e 3° periodo sono versate dalla predetta società, entro il 31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello Stato.".

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in complessivi 59,2 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 8 milioni di euro derivanti dal comma 1e 51,2 milioni di euro derivanti dal comma 2 si provvede quanto a 30,3 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 38 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43.

 

Art. 23.

 

Rifinanziamento Fondo per il sostegno

del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi

1. All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "500 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "600 milioni di euro per l'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

Art. 24.

 

Iniziative multilaterali in materia di salute

1. Al fine di consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali in materia di salute, in particolare ai fini della prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate:

a) alla partecipazione italiana al Financial Intermediary Fund per la prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, istituito nel 2022 presso la Banca mondiale, con un contributo di 100 milioni di euro da erogarsi nel 2022;

b) al contrasto della pandemia di COVID-19, tramite un finanziamento a dono di 100 milioni di euro nel 2022 alla GAVI Alliance, organizzazione facente parte dell'Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), per l'acquisto dei vaccini destinati ai Paesi a reddito medio e basso tramite il COVAX Advance Market Commitment.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176.

 

Art. 25.

 

Bonus psicologi

1. All'articolo 1-quater, comma 3, 4° periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni di euro per l'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è corrispondentemente incrementato. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni nell'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 26.

 

Modifica e ottimizzazione delle misure di accoglienza

di cui all'art. 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: "15.000 unità" sono sostituite dalle seguenti: "7.000 unità";

2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) corrispondere al Ministero dell'Interno un contributo di € 50.500.000 finalizzato all'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, a partire da quelli già resi disponibili dai comuni e non ancora finanziati, ad integrazione di quanto previsto dell'articolo 5-quater, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'incremento della disponibilità di posti per l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) derivante dall'attuazione dell'articolo 5-quater del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, come integrato ai sensi del presente articolo, è reso disponibile prioritariamente per soddisfare le eccezionali esigenze di accoglienza profughi provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.".

 

Art. 27.

 

Rifinanziamento Fondo per bonus trasporti

1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "79 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "180 milioni di euro per l'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 101 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

Art. 28.

 

Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali in materia trasmissione televisiva

 

1. Al fine di consentire ai comuni, alle comunità montane o ad altri Enti locali o consorzi di Enti locali non rientranti nella zona di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi radio-elettricamente confinanti la prosecuzione della trasmissione via etere simultanea e integrale dei programmi televisivi diffusi in ambito nazionale e locale ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e di garantire la continuità della fruizione dei programmi televisivi della popolazione residente in aree nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultano sostenibili economicamente, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, una quota sino a 2,5 milioni di euro è destinata per l'anno 2022 all'adeguamento degli impianti di trasmissione autorizzati da riattivare nelle suddette zone con un limite massimo dell'80% delle spese sostenute e comunque per un importo non superiore a € 10.000.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

3. In caso di acquisto di apparecchio di ricezione televisiva via satellite, per l'anno 2022, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è innalzato fino ad un importo di € 50.

 

Capo V

 

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA

DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE,

DI INVESTIMENTI IN AREE DI INTERESSE

STRATEGICO E IN MATERIA

DI CONTRATTI PUBBLICI

 

Art. 29.

 

Disposizioni in materia di procedura liquidatoria

dell'amministrazione straordinaria di Alitalia -

Società Aerea Italiana Spa

1. All'articolo 11-quater, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "i cui proventi" sono inserite le seguenti: ", al netto, fino al 31 dicembre 2022, dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9".

Art. 30.

 

Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

"1-quinquies. INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente non superiore a € 1.000.000.000 per l'anno 2022, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-ter.

Per l'attuazione del presente comma, il Ministero dell'Economia e delle Finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite di spesa di € 100.000 per l'anno 2022.".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a € 1.000.100.000 per l'anno 2022 si provvede, quanto a € 900.000.000 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, quanto a € 100.000.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e, quanto a € 100.000, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 31.

 

Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022,

n. 36, relativo alla Società 3-I Spa

1. All'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'ultimo periodo, dopo le parole: "45 milioni di euro" sono inserite le seguenti: "in fase di prima sottoscrizione";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono consentiti successivi aumenti di capitale sociale per mezzo di conferimenti in natura da parte dei predetti soci. Ogni singolo socio non può comunque detenere una quota superiore al 65% del capitale sociale.";

b) al comma 7, dopo le parole: "infrastrutture informatiche oggetto di gestione" sono inserite le seguenti: ", i contratti, i rapporti attivi e passivi", dopo le parole: "ogni altra pertinenza, che sono" sono inserite le seguenti: "conferiti o" e le parole "della società" sono sostituite dalle seguenti: "alla società";

c) al comma 7-bis, dopo le parole: "beni mobili, immobili," sono aggiunte le seguenti: "contratti, rapporti attivi e passivi,".

 

Art. 32.

 

Aree di interesse strategico nazionale

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche su eventuale proposta del Ministero dello Sviluppo Economico, di altra Amministrazione centrale o della regione o della provincia autonoma territorialmente competente e previa individuazione dell'area geografica, possono essere istituite aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad € 400.000.000 relativi ai settori di rilevanza strategica. Ai predetti fini, sono di rilevanza strategica i settori relativi alle filiere della microelettronica e dei semiconduttori, delle batterie, del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, della cibersicurezza, dell'internet delle cose (IoT), della manifattura a bassa emissione di Co2, dei veicoli connessi, autonomi e a basse emissioni, della sanità digitale e intelligente e dell'idrogeno, individuate dalla Commissione Europea come catene strategiche del valore. L'istituzione dell'area equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie ai sensi del 1° periodo, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione delle stesse opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità e per l'apposizione di vincolo espropriativo. Il decreto indica altresì le variazioni degli strumenti di pianificazione e urbanistici eventualmente necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve motivare sulla rilevanza strategica dell'investimento in uno specifico settore ed è preceduto:

a) da una manifestazione di interesse da parte di un soggetto pubblico o privato per la realizzazione di piani o programmi che prevedono un investimento pubblico o privato di importo cumulativamente pari a un importo non inferiore a € 400.000.000 nei settori di cui al comma 1, con la descrizione delle attività, delle opere e degli impianti necessari alla realizzazione dell'investimento, con connessa loro localizzazione;

b) dalla presentazione di un piano economico-finanziario che descriva la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto.

3. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì l'eventuale supporto pubblico richiesto nel limite delle risorse previste a legislazione vigente e delimita l'area geografica di riferimento.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche su richiesta della regione o della provincia autonoma territorialmente competente o proponente può essere istituito nel limite delle risorse previste a legislazione vigente una società di sviluppo o un consorzio comunque denominato, partecipato dalla regione o provincia autonoma, dai comuni interessati e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche in rappresentanza delle Amministrazioni statali competenti per il settore coinvolto, il cui oggetto sociale consiste nella pianificazione e nel coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1. In alternativa, con il medesimo decreto, può essere individuato una società di sviluppo o un consorzio comunque denominato, già esistenti, anche di rilevanza nazionale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la regione o la provincia autonoma territorialmente competente o proponente può essere nominato un Commissario unico delegato del Governo per lo sviluppo dell'area, l'approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche, specificandone i poteri. Il Commissario, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del piano, provvede nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 e del provvedimento autorizzatorio di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal presente decreto, mediante ordinanza motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al compenso del Commissario, determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e definito nel provvedimento di nomina, si provvede nel limite delle risorse previste a legislazione vigente.

6. Il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'Amministrazione territoriale interessata, del soggetto di cui al comma 4, nonchè di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. In caso di ritardo o inerzia da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o di un ente locale, anche nella fase di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, tale da mettere a rischio il rispetto del cronoprogramma, il Presidente del Consiglio dei Ministri, anche su proposta del Commissario di cui al comma 5, può assegnare al soggetto interessato un termine per provvedere non superiore a 30 giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto interessato, il Consiglio dei Ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più Commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, il Commissario di cui al comma 5 propone al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di 15 giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

8. Il soggetto di cui al comma 4 è competente anche ai sensi dell'articolo 6 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per consentire la realizzazione degli interventi inerenti all'area strategica di interesse nazionale di cui al comma 1, ivi comprese le opere di cui all'articolo 27-ter, comma 4, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal presente decreto.

9. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 1, è possibile richiedere l'applicazione del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal presente decreto, secondo le modalità ivi previste.

Art. 33.

 

Procedimento autorizzatorio accelerato regionale

1. Dopo l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 27-ter. (Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica) - 1. Nell'ambito delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad € 400.000.000 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS, rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale, l'Autorità ambientale competente è la regione e tutte le autorizzazioni sono rilasciate, se il proponente ne fa richiesta nell'istanza di cui al comma 5, nell'ambito di un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR), come disciplinato secondo quanto previsto dai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

2. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo è preceduto dalla verifica di assoggettabilità disciplinata dall'articolo 12, secondo le diverse tempistiche rese necessarie dell'urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1. In ragione di ciò, il parere di cui all'articolo 12, comma 2, è inviato all'Autorità competente ed all'Autorità procedente entro 20 giorni dall'invio del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 12, comma 1. Il provvedimento di verifica di cui all'art. 12, c. 4, è emesso entro 45 giorni dalla trasmissione del predetto parere.

3. Per i piani e i programmi afferenti ai settori di cui al comma 1, considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica ai sensi del comma 2, la valutazione ambientale strategica è integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6, comma 2, ove coincidenti con quelli di cui al comma 1 del presente articolo, la valutazione ambientale strategica è in ogni caso integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato.

4. Il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo si applica a tutte le opere necessarie per la realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da individuare secondo le modalità indicate dai commi 5 e 6.

5. Il proponente, nelle ipotesi individuate dal comma 1, presenta all'Autorità competente e alle altre Amministrazioni interessate un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. In tale elenco sono indicate le opere necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1 per cui si richiede altresì l'applicazione del procedimento autorizzatorio unico accelerato.

L'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, indicando ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

6. Entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza l'Autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33 e, qualora l'istanza non sia stata inviata a tutte le Amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, la trasmette loro per via telematica e pubblica sul proprio sito web istituzionale l'avviso di cui all'articolo 24, comma 2, di cui è data informazione nell'Albo pretorio informatico delle Amministrazioni comunali territorialmente interessate. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all'articolo 32.

7. Nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 6, l'Autorità competente, nonchè le Amministrazioni e gli enti cui sono pervenute l'istanza di cui al comma 5 e le comunicazioni di cui al comma 6, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione e valutano altresì l'istanza di estensione del presente procedimento alle opere eventualmente indicate dal proponente, ai sensi del comma 5, come necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi. Entro il medesimo termine, il pubblico interessato può contemporaneamente presentare le proprie osservazioni.

8. Entro 20 giorni dal termine delle attività di cui al comma 7, verificata la completezza della documentazione e viste le osservazioni del pubblico, l'Amministrazione competente assegna al proponente un termine perentorio non superiore a 30 giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al 1° periodo l'Amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità. Ricevute le integrazioni da parte del proponente, l'Amministrazione competente procede ad una nuova pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, a seguito della quale il pubblico interessato può far pervenire ulteriori osservazioni entro un termine non superiore a 10 giorni.

9. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro 10 giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'Autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA, e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.

La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della confe-renza di servizi è di 60 giorni decorrenti dalla data della prima riunione.

10. Ove siano richieste varianti al piano paesaggistico, necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi di cui al comma 1 e solo se il piano è stato elaborato d'intesa con lo Stato ai sensi degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'Amministrazione procedente, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 9, invia al Ministero della Cultura una richiesta di approvazione delle predette varianti. Il Ministero si esprime entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di silenzio, l'approvazione è rimessa alla decisione del Consiglio dei Ministri, che delibera entro il termine di 20 giorni e comunica immediatamente le sue deliberazioni all'Amministrazione procedente. In caso di dissenso, si applica l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988.

In presenza di autorizzazione, l'Amministrazione procedente dispone le conseguenti varianti agli strumenti di pianificazione nell'ambito del provvedimento di cui al comma 11.

11. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, i provvedimenti di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonchè l'indicazione se uno o più titoli costituiscono variante agli strumenti di pianificazione e urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le Amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale.

12. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse statale, al procedimento disciplinato dal presente articolo, partecipa con diritto di voto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un esperto designato dallo Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. Si applica in ogni caso l'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. All'esperto di cui al primo periodo non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

13. Si applicano, in quanto compatibili e senza aggravi ai fini del celere rilascio del provvedimento, le disposizioni di cui all'articolo 27-bis, commi 7-bis e 9.

14. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.".

 

Art. 34.

 

Revisione prezzi Fondo complementare -

Olimpiadi Milano-Cortina

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 7-ter, è inserito il seguente:

"7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027.

L'incremento di cui al primo periodo è destinato quanto a 900 milioni agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, e quanto a 400 milioni per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al 2° periodo, rimangono nella disponibilità del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023 e 165 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze per 65 milioni di euro per l'anno 2022 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

2) l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;

3) l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;

4) l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

5) l'accantonamento relativo al Ministero della Transizione Ecologica per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'Università e della Ricerca per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;

7) l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa per 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

8) l'accantonamento relativo al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027;

9) l'accantonamento relativo al Ministero Salute per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

3. L'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. (Comitato organizzatore) - 1. Sono membri della Fondazione "Milano-Cortina 2026", costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del Codice civile, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato olimpico nazionale italiano, il Comitato italiano paralimpico, la regione Lombardia, la regione Veneto, le province autonome di Trento e di Bolzano, il comune di Milano e il comune di Cortina d'Ampezzo.

2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato, con funzioni di Comitato organizzatore dei giochi, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio olimpico congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta olimpica.

3. La Fondazione è amministrata esclusivamente da un Consiglio di amministrazione, al cui interno e tra i cui membri può essere istituito un Comitato di gestione con composizione e funzioni disciplinate dallo statuto. Il Consiglio di amministrazione è composto da 14 membri, di cui:

a) 7 nominati d'intesa dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Comitato italiano paralimpico, uno dei quali con funzioni di Presidente;

b) 6 nominati d'intesa dalla regione Lombardia, dalla regione Veneto, dalle province autonome di Trento e Bolzano, dal comune di Milano e dal comune di Cortina d'Ampezzo;

c) uno, con funzioni di amministratore delegato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare sentiti la regione Lombardia, la regione Veneto, le province autonome di Trento e Bolzano, il comune di Milano e il comune di Cortina d'Ampezzo.

4. I membri della Fondazione di cui al comma 1 provvedono, su proposta dell'amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, letterac), al conseguente adeguamento dello statuto della Fondazione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e della costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione, ogni funzione è svolta dall'amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, lettera c).

6. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato organizzatore non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

4. All'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in materia di Commissari straordinari, dopo le parole: "adeguamento della pista olimpica di bob e slittino Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo" sono inserite le seguenti: "e, entro il 31 dicembre 2025, in coordinamento con la provincia autonoma di Trento, degli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità Ice rink Oval di Baselga di Pinè.".

Art. 35.

 

Disposizioni urgenti per il rifinanziamento

di strumenti di sviluppo industriale

del Ministero dello Sviluppo Economico

1. Ai fini del rafforzamento e dell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

a) per il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono autorizzati 40 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Il 50% di tali risorse è destinato al finanziamento di programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto;

b) per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3., lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 350 milioni di euro per l'anno 2023, 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2022, 750 milioni di euro per l'anno 2023 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

Art. 36.

 

Fondo unico nazionale turismo

1. Il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di finanziare gli investimenti di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 9 marzo 2022, prot. n. 3462. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Turismo.

2. Il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di € 16.958.333 per l'anno 2023 e di 12,7 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 9 marzo 2022, prot. n. 3462. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Turismo.

Art. 37.

 

Disposizioni

in materia di intelligence in ambito cibernetico

1. Al decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente:

"Art. 7-ter. (Misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico) - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, acquisito il parere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e sentito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico, in situazioni di crisi o di emergenza a fronte di minacce che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e non siano fronteggiabili solo con azioni di resilienza, anche in attuazione di obblighi assunti a livello internazionale. Le disposizioni di cui al 1° periodo prevedono la cooperazione del Ministero della Difesa e il ricorso alle garanzie funzionali di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 disciplinano il procedimento di autorizzazione, le caratteristiche e i contenuti generali delle misure che possono essere autorizzate in rapporto al rischio per gli interessi nazionali coinvolti, secondo criteri di necessità e proporzionalità. L'autorizzazione è disposta sulla base di una valutazione volta ad escludere, alla luce delle più aggiornate cognizioni informatiche, fatti salvi i fattori imprevisti e imprevedibili, la lesione degli interessi di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Le misure di contrasto in ambito cibernetico autorizzate ai sensi del comma 2 sono attuate dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, ferme restando le competenze del Ministero della Difesa ai sensi dell'articolo 88 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e le competenze del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza assicura il coordinamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d-bis), della legge n. 124 del 2007.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica con le modalità indicate nell'articolo 33, comma 4, della legge n. 124 del 2007, delle misure intelligence di cui al presente articolo.

5. Al personale delle Forze armate impiegato nell'attuazione delle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, e, ove ne ricorrano i presupposti, dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 124 del 2007.

6. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione trasmette alle Camere una relazione sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo.".

 

Capo VI

 

ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

 

Art. 38.

 

Norme in materia di istruzione

 

1. All'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) il 2° periodo è soppresso;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10% e non superiore al 20% del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste.";

3) le parole: "di cui al 7° periodo" sono sostituite dalla seguente: "di cui al presente comma";

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di 3 percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite del contingente di cui al 2° periodo del presente comma e comunque delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, possono accedere alla qualifica di docente esperto e maturano conseguentemente il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a € 5.650 che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Può accedere alla qualifica di docente esperto, che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento, un contingente di docenti definito con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore a 8.000 unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/
2035 e 2035/2036. Il docente qualificato esperto è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento di suddetta qualifica. Il 3° periodo non si applica ai docenti in servizio all'estero ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64. I criteri in base ai quali si selezionano i docenti cui riconoscere la qualifica di docente esperto sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma 9 e le modalità di valutazione sono precisate nel regolamento previsto dal medesimo comma. Nel caso in cui detto regolamento non sia emanato per l'anno scolastico 2023/2024 le modalità di valutazione seguite dal Comitato di cui al comma 4 sono definite transitoriamente con decreto del Ministro dell'Istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, anche in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In sede di prima applicazione, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione:

1) media del punteggio ottenuto nei 3 cicli formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva;

2) in caso di parità di punteggio diventa prevalente la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione e, in subordine, l'esperienza professionale maturata nel corso dell'intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli. I criteri di cui al 7° periodo sono integrativi di quelli stabiliti dall'All. B, annesso al presente decreto. Ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente comma.

4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le procedure per l'accesso alla qualifica di docente esperto sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente esperto e della quota del fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell'assegno ad personam da attribuire ad un contingente di docente esperto nella misura massima di 32 mila unità.";

c) al comma 5 dopo le parole: "di carattere accessorio di cui al comma 4" sono aggiunte le seguenti: "e al beneficio economico di cui al comma 4-bis".

Art. 39.

 

Modifiche alla legge 14 novembre 2000, n. 338,

in materia di alloggi e residenze

per studenti universitari, in attuazione della Riforma 1.7

della Missione 4, Componente 1,

del Piano nazionale di ripresa e resilienza

 

1. In attuazione delle misure straordinarie previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, della Riforma M4C1-1.7, al fine di favorire la disponibilità di nuovi alloggi o residenze per studenti universitari, all'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6-vicies quater è sostituito dal seguente:

"6-vicies quater. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

"4-ter. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione della presente legge possono essere destinate anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1, nonchè di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con separato bando riservato alle finalità di cui al presente comma, da adottarsi con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalità di acquisizione della disponibilità di posti letto di cui al primo periodo. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al 2° periodo e sul provvedimento di nomina della Commissione di cui al comma 5, che può essere composta da rappresentati indicati dal solo Ministero dell'Università e della Ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.".".

 

Capo VII

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Art. 40.

 

Edilizia penitenziaria

1. All'articolo 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, 1° periodo, dopo le parole: "edilizia giudiziaria", sono inserite le seguenti: "e penitenziaria";

b) al comma 2, dopo le parole: "edilizia giudiziaria", sono inserite le seguenti: "e penitenziaria";

c) alla rubrica, dopo le parole: "edilizia giudiziaria", sono inserite le seguenti: "e penitenziaria".

2. All'articolo 52 del decreto-legge n. 77 del 2021 il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate o dell'Amministrazione penitenziaria, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del Codice dell'Ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonchè alle opere destinate alla realizzazione o all'ampliamento di istituti penitenziari, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Difesa ovvero, quanto alle opere di edilizia penitenziaria, del Ministro della Giustizia, sentito, in entrambi i casi, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.".

Art. 41.

 

Semplificazione del procedimento di assegnazione

delle risorse del Fondo unico giustizia

1. Per l'anno 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le quote delle risorse intestate al Fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2020, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2021, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Interno, in misura pari al 49% in favore di ciascuna delle 2 Amministrazioni, per essere destinate altresì al finanziamento di interventi urgenti volti a fronteggiare la grave crisi energetica e il superamento dell'emergenza epidemiologica, nonchè da destinare alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

 

Capo VIII

 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

 

Art. 42.

 

Misure in materia

di versamenti del contributo straordinario

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, 2° periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51:

a) dopo il 31 agosto 2022, per il versamento dell'acconto;

b) dopo il 15 dicembre 2022, per il versamento del saldo.

2. Per i versamenti del contributo di cui al comma 1 omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo le predette date, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, 1° periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

3. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 43.

 

Disposizioni finanziarie

1. A parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l'articolo 58, comma 4-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di cui all'allegato 1 al presente decreto sono incrementati per gli importi indicati nel medesimo allegato. Ai relativi oneri, pari a 1.730 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 2.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 35 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in € 14.701,73 per l'anno 2022, € 1.149,9 per l'anno 2023, € 91,82 per l'anno 2024 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 15.018,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 86,77 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano a 107,74 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 8;

b) quanto a 537,57 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dagli articoli 8 e 21;

c) quanto a 630 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio a tutto il 30 giugno 2022, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 (1);

d) quanto a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dello Sviluppo Economico;

e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 45 milioni nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

f) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma "Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria", azione "Interessi sui conti di tesoreria" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 27 luglio 2022 e dalla Camera dei deputati il 28 luglio 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

3. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto.

4. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della legge 15 luglio 2022, n. 99.

5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2022, pag. 404; I.L.P. 2022, pag. 180.

 

Art. 44.

 

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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