ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2018, n. 36.

(Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2018)

 

Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00061)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Minaccia

1. All'articolo 612 del Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "e si procede d'ufficio" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339."

Art. 2.

Violazione di domicilio commessa

da un Pubblico ufficiale

1. All'articolo 615 del Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "Nel caso previsto dal comma 2 il delitto è punibile a querela della persona offesa."

Art. 3.

Falsificazione, alterazione o soppressione

del contenuto di comunicazioni

o conversazioni telegrafiche o telefoniche

1. All'articolo 617-ter del Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "Nel caso previsto dal comma 1 il delitto è punibile a querela della persona offesa".

Art. 4.

Falsificazione, alterazione o soppressione

del contenuto di comunicazioni

informatiche o telematiche

1. All'articolo 617-sexies del Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "Nel caso previsto dal comma 1 il delitto è punibile a querela della persona offesa."

Art. 5.

Violazione, sottrazione e soppressione

di corrispondenza commesse da persona addetta

al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

1. All'articolo 619 del Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "Nel caso previsto dal comma 1 il delitto è punibile a querela della persona offesa."

Art. 6.

Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste,

dei telegrafi o dei telefoni

1. All'articolo 620 del Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa".

Art. 7.

Effetti sulla procedibilità delle circostanze aggravanti ad effetto speciale

1. Dopo il Capo III del Titolo XII del Libro II del Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente:

"Capo III-bis

DISPOSIZIONI COMUNI SULLA PROCEDIBILITA'

Art. 623-ter. (Casi di procedibilità d'ufficio) - Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612, se la minaccia è grave, 615, comma 2, 617-ter, comma 1, 617-sexies, comma 1, 619, comma 1, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale."

Art. 8.

Truffa

1. All'articolo 640 del Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, al comma 3 le parole: "un'altra circostanza aggravante" sono sostituite dalle seguenti: "la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, comma 1, n. 7".

Art. 9.

Frode informatica

1. All'articolo 640-ter, del Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, al comma 4 le parole: "un'altra circostanza aggravante" sono sostituite dalle seguenti: "taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, comma 1, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7".

Art. 10.

Appropriazione indebita

1. All'articolo 646 del Codice penale, approvato con regio decreto 19/10/1930, n. 1398, il comma 3 è abrogato.

Art. 11.

Effetti sulla procedibilità

delle circostanze aggravanti ad effetto speciale

1. Dopo il Capo III del Titolo XIII del Libro II del Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente:

"Capo III-bis

DISPOSIZIONI COMUNI SULLA PROCEDIBILITA'

Art. 649-bis. (Casi di procedibilità d'ufficio) - Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, comma 3, 640-ter, comma 47, e per i fatti di cui all'articolo 646, comma 2, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, comma 1, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.".

Art. 12.

Disposizioni transitorie

in materia di perseguibilità a querela

1. Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

2. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il Giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Art. 13.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 2018

 

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