ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2016, n. 24.

(Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2016)

 

Attuazione delle Direttive n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio frodi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche alla disciplina IVA sull'inversione contabile

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la Rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Debitore d'imposta";

b) al comma 6, lettera b), le parole: ", nonchè dei loro componenti ed accessori" sono soppresse;

c) al comma 6 la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonchè alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;";

d) al comma 6 le lettere d) e d-quinquies) sono abrogate;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del comma 5 si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con propri decreti, in base agli articoli 199 e 199-bis della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, nonchè in base alla misura speciale del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della stessa direttiva, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi, diversi da quelli precedentemente indicati, in cui necessita il rilascio di una misura speciale di deroga ai sensi dell'articolo 395 della citata Direttiva n. 2006/112/CE.";

f) dopo il comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater), del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018.

Le Pubbliche amministrazioni forniscono in tempo utile, su richiesta dell'Amministrazione competente, gli elementi utili ai fini della predisposizione delle richieste delle misure speciali di deroga di cui all'articolo 395 della Direttiva n. 2006/112/CE, anche in applicazione del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della stessa direttiva, nonchè ai fini degli adempimenti informativi da rendere obbligatoriamente nei confronti delle istituzioni europee ai sensi dell'articolo 199-bis della Direttiva n. 2006/112/CE.".

Art. 2.

Decorrenza

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 6, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come sostituite dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del presente decreto, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 60° giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a New York, Consolato Generale d'Italia, addì 11 febbraio 2016

 

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