ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n. 210.
(Gazzetta Ufficiale n. 184, Suppl. ord., del 9 agosto 2003)
Attuazione della Direttiva n. 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
...omissis...
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Sanzioni penali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, contravvenendo alle disposizioni vigenti, fabbrica o pone in commercio impianti a fune adibiti al trasporto di persone, componenti di sicurezza o sottosistemi privi dei requisiti essenziali di sicurezza, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da € 5.000 a € 15.000.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non osserva i provvedimenti emessi dalle amministrazioni competenti che limitano o vietano l'uso di un componente di sicurezza o di un sottosistema ovvero l'esercizio di un impianto di cui al comma 1, per tutelare la salute e la sicurezza delle persone e dei beni, è punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda da € 3.000 a € 10.000.
Art. 2.
Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica o immette sul mercato componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, privi della marcatura "CE", è punito con la sanzione amministrativa da € 3.000 a € 12.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica o immette sul mercato componenti di sicurezza o sottosistemi che non siano corredati della dichiarazione "CE" di conformità è punito con la sanzione amministrativa da € 3.000 a € 12.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque indebitamente appone sui componenti di sicurezza la marcatura "CE" ovvero marchi che possono confondersi con la predetta marcatura è punito con la sanzione amministrativa da € 4.000 a € 14.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque appone sui componenti di sicurezza marchi che possono limitare la visibilità o la leggibilità della marcatura "CE" è punito con la sanzione amministrativa da € 200 a € 1.000.
5. Chiunque, essendo legalmente tenuto a conservare la documentazione tecnica dei componenti di sicurezza, dei sottosistemi e dell'impianto, non la rende disponibile, a richiesta dell'organo di vigilanza dell'amministrazione competente, è punito con la sanzione amministrativa da € 500 a € 1.500.
Art. 3.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni e le condizioni volte ad assicurare e garantire il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1, per la sicurezza degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone e dei loro elementi costruttivi, nelle fasi di progettazione, costruzione, immissione sul mercato e messa in servizio.
2. Il presente decreto si applica:
a) alle funicolari e agli altri impianti i cui veicoli sono portati da ruote o da altri dispositivi di sostegno e trainati da una o più funi;
b) alle funivie, i cui veicoli sono portati o trainati da una o più funi; questa categoria comprende anche le cabinovie e le seggiovie;
c) alle sciovie, che trainano mediante una fune gli utenti muniti di attrezzatura appropriata;
d) ai sottosistemi indicati nell'allegato I ed ai componenti di sicurezza.
3. Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente decreto:
a) gli ascensori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
b) le tranvie a funi di tipo tradizionale;
c) gli impianti utilizzati per scopi agricoli;
d) i materiali specifici fissi e mobili per luna park, parchi di divertimenti, nonchè gli impianti di tali parchi che servono per il divertimento e non come mezzi adibiti al trasporto di persone;
e) gli impianti installati e utilizzati per scopi industriali;
f) i traghetti fluviali a fune;
g) le ferrovie a cremagliera;
h) gli impianti trainati mediante catene.
Art. 4.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) "impianto": il sistema completo installato nel suo sito, composto dall'infrastruttura e dai sottosistemi elencati nell'allegato I; per infrastruttura progettata specificamente per ciascun impianto e realizzata sul sito si intende il tracciato, i dati del sistema, le opere della linea e delle stazioni che sono necessarie per la costruzione e il funzionamento dell'impianto, fondazioni comprese;
b) "impianti a fune adibiti al trasporto di persone": impianti costituiti da vari componenti progettati, costruiti, assemblati e autorizzati all'esercizio per il trasporto di persone. In tali impianti, installati nel loro sito, le persone sono trasportate in veicoli oppure da dispositivi di traino che vengono mossi o sospesi da funi disposte lungo il tracciato;
c) "componente di sicurezza": qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiale e qualsiasi dispositivo, incorporato nell'impianto allo scopo di garantire la sicurezza e individuato dall'analisi di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, il cui guasto comporta un rischio per la sicurezza delle persone, siano essi utenti, personale o terzi;
d) "committente dell'impianto o suo rappresentante": qualsiasi persona fisica o giuridica o il suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea che, sulla base di un titolo idoneo, appalta la realizzazione dell'impianto;
e) "requisiti tecnici per l'esercizio": l'insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla realizzazione e sono indispensabili alla sicurezza dell'esercizio;
f) "requisiti relativi alla manutenzione tecnica": l'insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla realizzazione e sono indispensabili alla manutenzione per garantire la sicurezza del servizio;
g) "specifica europea": una specifica tecnica comune, un'omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea;
h) "amministrazione competente": il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che esercita le competenze ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (1) e del Capo IX del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (2), o, per i rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le province autonome, secondo le attribuzioni dei loro statuti;
i) "costruttore o suo rappresentante": il costruttore di componenti di sicurezza o di sottosistemi per la realizzazione degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone o il suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea.
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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 208; I.L.P. 1994, pag. 8.
(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 3206; I.L.P. 1999, pag. 2363.
Art. 5.
Conformità ai requisiti
1. Gli impianti e la relativa infrastruttura, i sottosistemi, nonchè i componenti di sicurezza di un impianto devono rispondere ai requisiti essenziali di cui all'allegato II.
2. E' consentita l'immissione sul mercato dei componenti di sicurezza o dei sottosistemi in vista del loro impiego, o la costruzione e la messa in servizio degli impianti nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
3. Sono fatte salve le disposizioni che prescrivono l'adozione di determinati requisiti ritenuti necessari per garantire la protezione delle persone e, in particolare, dei lavoratori, durante l'uso degli impianti, purchè gli impianti rispondano, comunque, ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al presente decreto.
Art. 6.
Analisi di sicurezza
1. Il progetto di impianto è sottoposto, a richiesta del committente o del suo rappresentante, all'analisi di sicurezza di cui all'allegato III che prende in considerazione tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza del sistema e del suo ambiente nel quadro delle fasi di progettazione, costruzione e messa in servizio, allo scopo di individuare i rischi che potrebbero manifestarsi in corso di funzionamento.
2. Sulla base dell'analisi di cui al comma 1 viene elaborata la relazione sulla sicurezza di cui all'allegato III ove sono indicate le misure idonee ad affrontare i rischi, nonchè l'elenco dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11; l'analisi di sicurezza e la relazione fanno parte integrante del progetto.
3. L'analisi di cui al comma 1 e la relazione di cui al comma 2 sono elaborate dal progettista dell'impianto o da altro professionista abilitato alla progettazione stessa.
Art. 7.
Norme di riferimento
1. Si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1, gli impianti e la relativa infrastruttura, i sottosistemi, nonchè i componenti di sicurezza di un impianto costruiti ai sensi di una norma nazionale che recepisce una norma europea armonizzata, conforme ai requisiti di cui all'allegato II e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono indicati i riferimenti alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate comunitarie i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
3. Ai fini della rispondenza degli impianti e delle relative infrastrutture, dei sottosistemi, nonchè dei componenti di sicurezza di un impianto ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1, si applicano le disposizioni del presente decreto e le specifiche europee particolari relative, fatte salve le altre disposizioni comunitarie o disposizioni nazionali di recepimento di direttive comunitarie. I riferimenti delle specifiche europee sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
4. In assenza di norme europee armonizzate, l'amministrazione competente, a richiesta del committente dell'impianto o del suo rappresentante, comunica alle parti interessate le norme nazionali e le specifiche tecniche rilevanti per la rispondenza ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1.
5. Le ulteriori specifiche tecniche necessarie per integrare le specifiche europee o le norme di cui ai commi 2 e 3 devono essere conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1.
Art. 8.
Immissione sul mercato e messa in servizio
dei componenti di sicurezza
1. Fatto salvo l'articolo 9, i componenti di sicurezza destinati agli impianti di cui al presente decreto sono immessi sul mercato se rispondono ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1.
2. I componenti di sicurezza di cui al comma 1 non possono essere immessi sul mercato se non consentono di realizzare impianti rispondenti ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1.
3. I componenti di sicurezza di cui al comma 1 sono messi in servizio solo se consentono di realizzare impianti che, in caso di corretta installazione e manutenzione, nonchè di esercizio conforme alla loro destinazione, non mettono a rischio la salute e la sicurezza delle persone e dei beni.
Art. 9.
Dichiarazione di conformità e marcatura "CE"
dei componenti di sicurezza
1. I componenti di sicurezza indicati nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1, se sono muniti della marcatura "CE" di conformità di cui all'articolo 20 e della dichiarazione "CE" di conformità di cui all'allegato IV.
2. Prima di essere immesso sul mercato, il costruttore o il suo rappresentante deve sottoporre il componente di sicurezza ad una procedura di valutazione della conformità ai sensi dell'allegato V, apporre sul componente di sicurezza la marcatura "CE" di conformità di cui all'articolo 20 e redigere la dichiarazione "CE" di conformità ai sensi dell'allegato IV, utilizzando la modulistica indicata nella Decisione n. 93/465/CEE.
3. La procedura di valutazione della conformità di un componente di sicurezza è svolta su richiesta del costruttore o del suo rappresentante dall'organismo notificato di cui all'articolo 15.
4. Se disposizioni comunitarie o nazionali di recepimento di direttive comunitarie prevedono l'apposizione al componente di sicurezza della marcatura "CE" di conformità per aspetti diversi da quelli previsti dal presente decreto, l'apposizione della medesima al componente di sicurezza ai sensi del presente decreto indica che lo stesso è anche conforme alle suddette disposizioni.
5. Qualora il costruttore o il suo rappresentante non vi abbiano provveduto, agli obblighi previsti dai commi 2 e 3 è tenuto chiunque immette sul mercato i componenti di sicurezza. Ai medesimi obblighi è tenuto chiunque costruisce i componenti di sicurezza non destinati ad essere immessi sul mercato.
Art. 10.
Immissione sul mercato dei sottosistemi
1. Fatto salvo l'articolo 11, i sottosistemi di cui all'allegato I sono immessi sul mercato se rispondono ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1.
2. I sottosistemi di cui all'allegato I non possono essere immessi sul mercato se non consentono di realizzare impianti rispondenti ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1.
Art. 11.
Dichiarazione di conformità dei sottosistemi
1. I sottosistemi indicati all'allegato I sono considerati conformi ai requisiti essenziali corrispondenti di cui all'articolo 5, comma 1, se muniti della dichiarazione "CE" di conformità prevista all'allegato VI e della documentazione tecnica prevista al comma 3.
2. Su richiesta del costruttore o del suo rappresentante o, in mancanza di questi, di chi immette sul mercato il sottosistema, l'organismo notificato di cui all'articolo 15 effettua la procedura di esame "CE" del sottosistema di cui all'allegato VII.
3. L'organismo notificato rilascia l'attestato di esame "CE" ai sensi dell'allegato VII ed elabora la relativa documentazione tecnica. La documentazione tecnica contiene i documenti relativi alle caratteristiche del sottosistema ed eventuali documenti che attestino la conformità dei componenti di sicurezza, nonchè gli elementi relativi alle condizioni, ai limiti di esercizio e alle istruzioni di manutenzione.
4. Il costruttore o il suo rappresentante o chi immette sul mercato il sottosistema redige la dichiarazione "CE" di conformità di cui all'allegato VI sulla base dell'attestato dell'esame "CE" rilasciato dall'organismo notificato ai sensi del comma 3.
Art. 12.
Impianti
1. Ferme restando le disposizioni del presente decreto, le procedure di rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza e di approvazione dei progetti, nonchè le procedure di autorizzazione alla costruzione, al rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza per l'apertura all'esercizio ed al mantenimento in servizio degli impianti sono quelle stabilite dalle disposizioni vigenti.
2. L'amministrazione competente, se ritiene che il componente di sicurezza o il sottosistema presenta caratteristiche innovative in termini di progettazione o di costruzione, stabilisce, sentita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al regio decreto del 17 gennaio 1926, n. 177, particolari condizioni agli effetti del presente decreto per la costruzione, l'esercizio e il mantenimento in servizio dell'impianto nel quale il componente di sicurezza o il sottosistema innovativo deve essere impiegato; tali particolari condizioni con le relative motivazioni sono comunicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Commissione europea.
3. Ai fini di cui al comma 2, le regioni a statuto speciale e le province autonome effettuano conformi comunicazioni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concernenti le particolari condizioni e le relative motivazioni da esse stabilite.
4. Il committente o il suo rappresentante consegna all'amministrazione competente, oltre all'analisi di sicurezza e alla relativa relazione di cui all'articolo 6, comma 2, le dichiarazioni "CE" di conformità e la relativa documentazione tecnica dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi di cui all'allegato I; copia di detti documenti è altresì consegnata dal committente o dal suo rappresentante all'esercente dell'impianto che la conserva presso l'impianto medesimo.
5. Il committente o il suo rappresentante o l'esercente dell'impianto rende disponibile, a richiesta dell'organo di vigilanza dell'amministrazione competente, la seguente documentazione:
a) l'analisi di sicurezza, la relazione sulla sicurezza e la documentazione tecnica ed i documenti relativi alle caratteristiche dell'impianto;
b) eventuali documenti che attestano la conformità dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi di cui all'allegato I;
c) gli atti che stabiliscono le condizioni e le limitazioni di esercizio, nonchè le istruzioni per la riparazione, la sorveglianza, la regolazione e la manutenzione dell'impianto.
6. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di conduzione e manutenzione periodica degli impianti ai fitti della sicurezza, nonchè di tenuta delle prescritte registrazioni, fatte salve le disposizioni previste dal presente decreto.
Art. 13.
Misure di salvaguardia
1. L'amministrazione competente adotta provvedimenti provvisori per limitare le condizioni di impiego di un componente di sicurezza o di un sottosistema o per vietarne l'utilizzazione se constata che tale componente di sicurezza pur recante la marcatura "CE" di conformità di cui all'articolo 20, immesso sul mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione, o che tale sottosistema pur corredato della dichiarazione "CE" di conformità di cui all'articolo 11 e utilizzato conformemente alla sua destinazione, mette a rischio la salute e la sicurezza delle persone e la sicurezza dei beni.
2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti informa immediatamente la Commissione europea ed il Ministero delle Attività Produttive dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, direttamente o dalle altre amministrazioni competenti, indicando altresì se la mancata conformità deriva, in particolare:
a) dall'inosservanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1;
b) da una non corretta applicazione delle specifiche europee di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), qualora ne sia invocata l'applicazione;
c) da una lacuna delle specifiche europee di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g).
3. Ai fini di cui al comma 2, le regioni a statuto speciale e le province autonome effettuano conformi comunicazioni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sui provvedimenti di cui al comma 1 da essi adottati.
4. L'amministrazione competente adotta nei casi di cui al comma 1 provvedimenti definitivi conformemente alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea dopo l'esame dei casi e le consultazioni comunitarie da parte della stessa. A tale fine, per i provvedimenti di cui al comma 3, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti effettua conformi comunicazioni ricevute dalla Commissione europea alle altre amministrazioni competenti.
5. Fatti salvi gli articoli 1, 2 e 18, se un componente di sicurezza corredato della marcatura "CE" di conformità o un sottosistema corredato della dichiarazione "CE" di conformità risulta non conforme, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero delle Attività Produttive, adotta i provvedimenti necessari per il ritiro dal mercato del componente di sicurezza o del sottosistema a cura e spese del costruttore o del suo rappresentante o del responsabile dell'immissione sul mercato o della messa in servizio dei componenti e dei sottosistemi, informandone la Commissione europea e gli altri Stati membri.
Art. 14.
Misure cautelative
1. Se l'amministrazione competente constata che un impianto autorizzato e utilizzato conformemente alla sua destinazione per gli aspetti previsti dal presente decreto mette a rischio la salute e la sicurezza delle persone o dei beni, adotta i provvedimenti necessari per limitarne o vietarne l'esercizio.
Art. 15.
Organismi notificati
1. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive, so-no fissati i requisiti che devono rispettare gli organismi per essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 9 e di esame "CE" di cui all'articolo 11; fra tali requisiti sono compresi quelli indicati nell'allegato VIII. Con lo stesso decreto è disciplinato il procedimento di autorizzazione. Fino alla data di entrata in vigore del citato decreto, i requisiti e le prescrizioni procedurali sono fissati rispettivamente negli allegati VIII e X.
2. Ai fini dell'autorizzazione, gli organismi che rispettano i requisiti di cui al comma 1 inoltrano domanda al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che provvede alla relativa istruttoria e, sentito il Ministero delle Attività Produttive, al rilascio dell'autorizzazione; si considerano rispettati i requisiti di cui al comma 1 se gli organismi soddisfano i criteri di valutazione previsti nelle pertinenti norme europee armonizzate.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda: decorso tale termine l'autorizzazione si intende rifiutata.
4. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati e i compiti specifici per i quali sono stati autorizzati nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 9 e 11, nonchè ogni successiva variazione.
5. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica agli organismi autorizzati il numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea e cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco degli organismi notificati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, completi del numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea, e degli aggiornamenti relativi.
Art. 16.
Attività di vigilanza sugli organismi notificati
1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti vigila sul rispetto dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 1, e sull'attività degli organismi notificati, adottando idonei provvedimenti ispettivi di propria iniziativa, su segnalazione delle altre amministrazioni competenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), su richiesta dei soggetti esercenti gli impianti o utilizzatori dei componenti o dei sottosistemi, o mediante verifiche a campione delle certificazioni rilasciate, informandone il Ministero delle Attività Produttive.
2. L'organismo notificato fornisce al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su richiesta dello stesso, tutte le informazioni e i documenti pertinenti, necessari per verificare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 1.
Art. 17.
Compiti dell'organismo notificato
1. Se un organismo notificato constata che i requisiti pertinenti previsti dal presente decreto non sono stati o non sono più soddisfatti dal fabbricante oppure che un certificato non avrebbe dovuto essere rilasciato, esso sospende, ritira o sottopone a limitazioni il certificato rilasciato, tenendo conto del principio della proporzionalità, a meno che la conformità a tali requisiti non sia assicurata mediante l'applicazione di appropriate misure correttive da parte del costruttore o del suo rappresentante.
2. L'organismo notificato comunica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alle altre amministrazioni competenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), tutte le informazioni sui certificati sospesi, ritirati o sottoposti a limitazioni e sui certificati rilasciati o rifiutati; esso mette inoltre a disposizione, su richiesta, tutte le informazioni supplementari pertinenti.
Art. 18.
Revoca e sospensione dell'autorizzazione
1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero delle Attività Produttive, revoca l'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 2, se constata, anche a seguito delle verifiche ed accertamenti di cui all'articolo 16, comma 1, che un organismo notificato non rispetta più i requisiti di cui all'articolo 15, comma 1. L'autorizzazione è, inoltre, revocata nel caso in cui si constata che l'organismo notificato abbia più volte rilasciato nel periodo di vigenza dell'autorizzazione certificazioni a componenti di sicurezza o sottosistemi che non soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero delle Attività Produttive, sospende l'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 2, previa contestazione all'organismo notificato dei relativi motivi, se constata che l'organismo notificato non svolge efficacemente o in modo soddisfacente i propri compiti, e fissa un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni. Si prescinde dalla contestazione preliminare se la sospensione è giustificata da motivi di grave rischio per la sicurezza e la salute.
3. Nel caso in cui l'organismo notificato non ottempera a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione di cui al comma 2, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero delle Attività Produttive, revoca l'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 2.
4. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica i provvedimenti relativi alla sospensione e alla revoca dell'autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3 all'organismo notificato interessato, alla Commissione europea e agli altri Stati membri, indicandone le motivazioni.
Art. 19.
Rinnovo
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 2, ha durata triennale e può essere rinnovata.
2. Per ottenere il rinnovo di cui al comma 1, l'organismo notificato presenta domanda al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza dell'autorizzazione.
3. La domanda di rinnovo segue la procedura prevista all'articolo 15 per la prima autorizzazione.
Art. 20.
Marcatura "CE" di conformità
1. La marcatura "CE" di conformità è costituita dalle iniziali "CE", secondo il simbolo grafico indicato nell'allegato IX; essa è apposta in modo chiaro e visibile su ogni componente di sicurezza o, se ciò non è possibile, su una etichetta fissata al componente di sicurezza in modo permanente, ed è corredata dalle ultime due cifre dell'anno nel quale è stata apposta e dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nell'ambito della procedura di cui all'articolo 9, comma 3.
2. E' vietato apporre sui componenti di sicurezza marcature o iscrizioni che possano indurre in errore circa il significato o il simbolo grafico della marcatura "CE" di conformità. Ogni altra marcatura apposta non deve limitare la visibilità della marcatura "CE" di conformità.
Art. 21.
Indebita apposizione della marcatura CE
1. Fatti salvi gli articoli 1, 2, 13 e 18, qualora l'amministrazione competente accerta l'apposizione della marcatura "CE" di conformità in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, ingiunge al costruttore o al suo rappresentante di conformare il prodotto alle disposizioni stesse e di fare cessare l'infrazione, fissando un congruo termine per l'adempimento. Nel caso di persistenza dell'infrazione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero delle Attività Produttive, adotta i provvedimenti necessari a vietare l'immissione sul mercato di detto componente di sicurezza o a disporne il ritiro dal mercato a cura e spese del costruttore o del suo rappresentante o del responsabile dell'immissione sul mercato, informandone la Commissione europea e gli altri Stati membri.
Art. 22.
Disposizioni finanziarie
1. Alla procedura di valutazione della conformità del componente di sicurezza di cui all'articolo 9, a quella di esame "CE" dei sottosistemi di cui all'articolo 11, alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi notificati di cui all'articolo 15 ed al rinnovo della stessa ai sensi dell'art. 19, alla vigilanza sugli organismi prevista dall'articolo 16, nonchè all'effettuazione dei controlli sui componenti di sicurezza e sui sottosistemi, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (3).
2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Attività Produttive, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le tariffe per le attività di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento. Le tariffe sono aggiornate ogni due anni.
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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1996, pag. 805; I.L.P. 1996, pag. 726.
Art. 23.
Disposizioni transitorie e finali
1. Qualsiasi decisione adottata in applicazione del presente decreto che limiti l'impiego dei componenti di sicurezza o dei sottosistemi in un impianto o la loro immissione sul mercato deve essere motivata. Essa è notificata ai soggetti interessati con l'indicazione delle procedure di ricorso ammesse dalla legislazione vigente e dei termini entro i quali detti ricorsi devono essere presentati.
2. Sino al 2 maggio 2004 sono ammesse la costruzione e la messa in servizio degli impianti e l'immissione sul mercato dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza che osservano le disposizioni vigenti al 3 maggio 2000 nella materia regolata dal presente decreto.
3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma 5, della Costituzione, le disposizioni del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della Direttiva numero 2000/9/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei princìpi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 giugno 2003
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