ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 36.

(Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016)

 

Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro n. 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Disposizioni di principio e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua nell'Ordinamento interno le disposizioni della Decisione quadro n. 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni che impongono misure alternative alla detenzione cautelare, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i princìpi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonchè in tema di diritti di libertà e giusto processo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Decisione quadro: la Decisione quadro numero 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare;

b) decisione sulle misure cautelari: un provvedimento emesso nel corso del procedimento penale dall'Autorità giudiziaria con cui si impongono a una persona fisica, in alternativa alla detenzione cautelare, uno o più obblighi e prescrizioni;

c) misure cautelari: gli obblighi e le prescrizioni imposti dalla decisione sulle misure cautelari;

d) Stato di emissione: lo Stato membro a cui appartiene l'Autorità giudiziaria che ha emesso la decisione sulle misure cautelari;

e) Stato di esecuzione: lo Stato membro a cui è trasmessa la decisione sulle misure cautelari ai fini del suo riconoscimento.

Art. 3.

Autorità competenti

1. Le Autorità competenti per le finalità di cui all'articolo 2 della decisione quadro sono il Ministero della Giustizia e l'Autorità giudiziaria, secondo le attribuzioni individuate dal presente decreto.

2. Il Ministero della Giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle decisioni sulle misure cautelari e del certificato di cui all'allegato I al presente decreto, nonchè della corrispondenza ad essi relativa. Il Ministero della Giustizia cura, altresì, la corrispondenza relativa ad ogni altra richiesta che non debba essere soddisfatta direttamente dall'Autorità giudiziaria competente.

3. Nei limiti indicati dal presente decreto, è consentita la corrispondenza diretta tra le Autorità giudiziarie. In tale caso, l'autorità giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministero della Giustizia della trasmissione o della ricezione di una decisione sulle misure cautelari.

Art. 4.

Obblighi e prescrizioni impartiti

con la decisione sulle misure cautelari

1. Il presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9, di attuazione della Direttiva n. 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo, si applica alle seguenti misure cautelari:

a) obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza, in particolare al fine di assicurare la ricezione della citazione a comparire a un'audizione o in giudizio nel corso del procedimento penale;

b) divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone del territorio dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione;

c) obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;

d) restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato;

e) obbligo di presentarsi nelle ore fissate alla autorità indicata nel provvedimento impositivo;

f) obbligo di evitare contatti con determinate persone che possono essere a qualunque titolo coinvolte nel reato per il quale si procede;

g) divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali.

CAPO II

TRASMISSIONE ALL'ESTERO

Art. 5.

Competenza

1. Il Pubblico Ministero presso il Giudice che ha emesso la decisione sulle misure cautelari provvede, osservate le condizioni di cui all'articolo 6, alla trasmissione della decisione sulle misure cautelari all'Autorità competente dello Stato membro in cui l'interessato ha la propria residenza legale e abituale, quando l'interessato abbia manifestato la volontà di fare rientro in quello Stato. Su richiesta dell'interessato, la trasmissione è disposta in favore dell'Autorità competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale, in cui voglia trasferirsi, e sempre che detta autorità abbia prestato il consenso.

Art. 6.

Condizioni di trasmissione

1. La trasmissione all'estero è disposta immediatamente dopo la decisione sulle misure cautelari, con l'indicazione del periodo di applicazione.

2. Il Pubblico Ministero dispone la trasmissione della decisione sulle misure cautelari, corredata del certificato di cui all'allegato I al presente decreto, ove si dà attestazione del consenso dell'interessato e, quando è richiesto, del consenso dell'Autorità competente dello Stato di esecuzione.

3. La trasmissione per l'esecuzione all'Autorità competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale dell'interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 5, è preceduta dalla verifica del consenso di tale Autorità.

4. Se sono competenti le Autorità di più Stati, la decisione è trasmessa alla Autorità di un solo Stato di esecuzione per volta.

5. Se è ignota l'Autorità competente dello Stato di esecuzione, l'Autorità giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.

Art. 7.

Procedimento

1. Il provvedimento con cui è disposta la trasmissione all'estero è inviato, unitamente alla decisione sulle misure cautelari e al certificato di cui all'allegato I al presente decreto debitamente compilato, al Ministero della Giustizia, che provvede all'inoltro, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, all'Autorità competente dello Stato di esecuzione, previa traduzione del testo del certificato nella lingua di detto Stato.

2. Se la traduzione del certificato non è necessaria o se a questa provvede l'Autorità giudiziaria, il provvedimento può essere inviato direttamente all'autorità competente dello Stato di esecuzione; in tale caso, esso è altresì comunicato, per conoscenza, al Ministero della Giustizia. La decisione sulle misure cautelari e il certificato sono trasmessi in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne fa richiesta.

3. Il Pubblico Ministero può ritirare il certificato, purchè non abbia avuto inizio l'esecuzione all'estero, quando l'Autorità competente dello Stato di esecuzione comunica i termini di durata massima della sorveglianza delle misure cautelari previsti dalla legislazione di quello Stato e questi sono superiori a quelli delle corrispondenti misure previste dalla legge italiana. Allo stesso modo, e sempre che l'esecuzione non abbia avuto inizio, può provvedere quando riceve comunicazione che l'Autorità dello Stato di esecuzione ha assunto la decisione di adattare le misure secondo la legislazione di quello Stato.

4. Del ritiro del certificato è data comunicazione all'interessato, al Ministero della Giustizia, se questi ha provveduto a curare la trasmissione, e all'Autorità competente dello Stato di esecuzione, con indicazione dei motivi che l'hanno determinata, tempestivamente e comunque nei 10 giorni dalla decisione.

5. In caso di mancato riconoscimento della decisione sulle misure cautelari, il Ministero della Giustizia, quando ne è direttamente informato, ne dà comunicazione all'Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di trasmissione all'estero.

Art. 8.

Effetti del riconoscimento

1. Quando l'Autorità competente dello Stato di esecuzione dà notizia dell'avvenuto riconoscimento della decisione sulle misure cautelari, l'Autorità giudiziaria italiana non è più tenuta all'adozione dei provvedimenti necessari alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartiti, salvo nel caso di ritiro del certificato di cui allegato I al presente decreto ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

2. L'Autorità giudiziaria italiana riassume l'esercizio del potere di sorveglianza in conseguenza della comunicazione, ad opera dell'Autorità competente dello Stato di esecuzione, della cessazione della propria competenza per l'esecuzione in ragione del fatto:

a) che l'interessato non ha più la residenza legale e abituale in quello Stato;

b) che, a seguito della modifica delle misure cautelari disposta dall'Autorità giudiziaria italiana, manca una corrispondenza con quelle previste dalla legislazione di quello Stato;

c) che è scaduto il termine massimo di sorveglianza delle misure cautelari stabilito dalla legislazione di quello Stato.

3. Spetta all'Autorità giudiziaria italiana la competenza a decidere in ordine alla proroga, alla revoca della decisione sulle misure cautelari, alla modifica degli obblighi e delle prescrizioni imposti e all'emissione di un mandato di arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva avente medesima forza.

CAPO III

TRASMISSIONE DALL'ESTERO

Art. 9.

Competenza

1. La competenza a decidere sul riconoscimento e sulla sorveglianza di una decisione sulle misure cautelari adottata in altro Stato membro dell'Unione appartiene alla Corte di appello nel cui distretto la persona interessata ha la propria residenza legale e abituale o ha manifestato la volontà di trasferire la sua residenza legale e abituale, o comunque di porre in quel luogo la sua dimora in vista dell'esecuzione delle misure cautelari.

2. Quando la Corte di appello rileva la propria incompetenza, la dichiara con ordinanza e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente, dandone tempestiva informazione, anche tramite il Ministero della Giustizia, all'Autorità competente dello Stato di emissione.

Art. 10.

Condizioni per il riconoscimento

1. La Corte di appello riconosce la decisione sulle misure cautelari quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la persona interessata ha la residenza legale e abituale nel territorio dello Stato o ha manifestato la volontà di ivi recarsi per porre la sua dimora in vista dell'esecuzione delle misure cautelari;

b) il fatto per cui è stata emessa la decisione sulle misure cautelari è previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato, salvo quanto previsto dall'articolo 11;

c) la durata e la natura degli obblighi e prescrizioni impartiti sono compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di un adattamento nei limiti stabiliti dal comma 2.

2. Se la natura o la durata degli obblighi e delle prescrizioni impartiti con le misure cautelari sono incompatibili con la disciplina prevista dall'Ordinamento italiano per corrispondenti reati, la Corte di appello, dandone informazione all'Autorità competente dello Stato di emissione, procede ai necessari adeguamenti, con le minime deroghe necessarie rispetto a quanto previsto dallo Stato di emissione. In ogni caso l'adeguamento non può comportare l'aggravamento, per contenuto o durata, degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposti.

Art. 11.

Deroghe alla doppia punibilità

1. Si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale è chiesta la trasmissione è punito nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a 3 anni e si riferisce a una delle seguenti fattispecie:

a) associazione per delinquere;

b) terrorismo;

c) tratta di esseri umani;

d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;

e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

g) corruzione;

h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

i) riciclaggio;

l) falsificazione e contraffazione di monete;

m) criminalità informatica;

n) criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;

p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;

q) traffico illecito di organi e tessuti umani;

r) sequestro di persona;

s) razzismo e xenofobia;

t) furti organizzati o con l'uso di armi;

u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;

v) truffa;

z) estorsione;

aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti;

bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;

cc) falsificazione di mezzi di pagamento;

dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;

ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

ff) traffico di veicoli rubati;

gg) violenza sessuale;

hh) incendio;

ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

ll) dirottamento di nave o aeromobile;

mm) sabotaggio.

2. In tale caso, la Corte di appello accerta la corrispondenza tra la definizione dei reati per i quali è richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.

Art. 12.

Procedimento e decisione di riconoscimento

1. Spetta alla Corte di appello competente ai sensi dell'articolo 9 la ricezione delle richieste di riconoscimento di una decisione sulle misure cautelari proposte dall'Autorità competente di un altro Stato membro.

2. La Corte di appello, anche tramite il Ministero della Giustizia, può richiedere all'Autorità competente dello Stato di emissione l'invio di un nuovo certificato di cui all'allegato I del presente decreto, fissando a tal fine un termine congruo, in caso di incompletezza del certificato trasmesso, di sua manifesta difformità rispetto alla decisione sulle misure cautelari o comunque di insufficienza del contenuto ai fini della decisione sul riconoscimento. Il termine per la decisione resta sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato.

3. La Corte di appello decide senza formalità sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e degli atti ad essa allegati.

4. La decisione di riconoscimento emessa dalla Corte di appello è trasmessa al Procuratore generale per l'esecuzione.

5. Contro la decisione della Corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69.

6. In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento è prorogato di 30 giorni.

7. Se, per circostanze eccezionali, non è possibile rispettare il termine per la decisione, il Presidente della Corte di cassazione informa dei motivi, anche tramite il Ministero della Giustizia, l'Autorità competente dello Stato di emissione. In questo caso il termine è prorogato di 20 giorni.

8. La decisione definitiva è immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia che provvede a informarne le Autorità competenti dello Stato di emissione.

Art. 13.

Motivi di rifiuto del riconoscimento

1. La Corte di appello può rifiutare il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari in uno dei seguenti casi:

a) se non sussiste una o più delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1;

b) se il certificato trasmesso dall'Autorità competente dello Stato di emissione è incompleto o manifestamente non corrisponde alla decisione sulle misure cautelari e non è stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 12, comma 2;

c) se risulta che il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari viola il divieto di sottoporre una persona, già definitivamente giudicata, ad un nuovo processo per i medesimi fatti;

d) per i reati non elencati nell'articolo 11, se i fatti oggetto della decisione non sono previsti come reato anche dalla legislazione italiana. L'esecuzione non può essere rifiutata, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di moneta, se la legislazione italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di moneta, della legislazione dello Stato di emissione;

e) se per i fatti per i quali la trasmissione dall'estero è stata chiesta si sia già verificata la prescrizione del reato;

f) se sussiste una causa di immunità riconosciuta dall'Ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione;

g) se la misura è stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per l'età, secondo la legge italiana.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), la Corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento e la sorveglianza, consulta, anche tramite il Ministero della Giustizia, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, l'Autorità competente dello Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione.

Art. 14.

Effetti del riconoscimento

1. Quando la Corte di appello provvede al riconoscimento, la sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni imposti con la decisione sulle misure cautelari è disciplinata secondo la legge italiana.

2. Alla sorveglianza provvede il Procuratore generale presso la Corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.

3. Il Procuratore generale informa, anche tramite il Ministero della Giustizia, l'Autorità competente dello Stato di emissione di qualsiasi inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti con la decisione sulla misura cautelare e di qualsiasi altro elemento tale da comportare l'adozione di un provvedimento di revoca della decisione o di modifica degli obblighi e delle prescrizioni imposti, tramite il modulo di cui all'allegato II al presente decreto.

Art. 15.

Cessazione della competenza

1. La competenza per la sorveglianza delle misure cautelari cessa, dandone informazione all'Autorità competente dello Stato di emissione:

a) se l'interessato ha stabilito la residenza legale e abituale in uno Stato diverso dallo Stato italiano;

b) se l'interessato, dopo la trasmissione della decisione sulle misure cautelari e del certificato da parte dello Stato di emissione, non si trova più sul territorio dello Stato italiano;

c) se l'Autorità competente dello Stato di emissione ha modificato gli obblighi e le prescrizioni delle misure cautelari e, non corrispondendo più questi alle misure previste dalla legislazione italiana, l'autorità italiana procedente ha rifiutato l'esercizio dei poteri di sorveglianza;

d) quando sono scaduti i termini massimi, previsti dalla legge italiana, per la sorveglianza delle misure cautelari;

e) se l'Autorità italiana procedente ha deciso di porre fine alla sorveglianza, in caso di mancato riscontro alla comunicazione, nonostante la fissazione di un termine ragionevole, dell'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni tale da comportare il riesame, la revoca della decisione sulle misure cautelari o la modifica degli obblighi e delle prescrizioni impartiti.

Art. 16.

Spese

1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizione imposti con la decisione sulle misure cautelari.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 18.

Norme applicabili

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del Codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2016

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Allegato I

(di cui all'articolo 3, comma 2)

CERTIFICATO (1)

a) Stato di emissione:

Stato di esecuzione:

b) Autorità che ha emesso la decisione sulle misure cautelari:

Denominazione ufficiale:

Pregasi indicare se per ottenere eventuali informazioni supplementari riguardo alla decisione sulle misure cautelari occorre contattare:

[ ] l'Autorità sopra indicata

[ ] l'Autorità centrale; in questo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale:

[ ] un'altra Autorità competente; in quest'ultimo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale:

Estremi dell'autorità di emissione/autorità centrale/altra autorità competente

Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso del Paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del Paese) (prefisso della città):

Dati della o delle persone di contatto:

Cognome:

Nome(i):

Funzione (grado/titolo):

Numero di telefono: (prefisso del Paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del Paese) (prefisso della città):

Indirizzo di posta elettronica (se disponibile):

Lingue in cui è possibile comunicare:

c) Pregasi indicare se per ottenere eventuali informazioni supplementari ai fini della sorveglianza delle misure cautelari occorre contattare:

[ ] l'Autorità di cui alla lettera b)

[ ] un'altra Autorità; in quest'ultimo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale:

Estremi dell'autorità, qualora non precisati alla lettera b)

Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Dati della o delle persone di contatto:

Cognome:

Nome(i):

Funzione (grado/titolo):

Numero di telefono: (prefisso del Paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del Paese) (prefisso della città):

Indirizzo di posta elettronica (se disponibile):

Lingue in cui è possibile comunicare:

d) Informazioni sulla persona fisica nei cui confronti è stata emessa la decisione sulle misure cautelari:

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

Numero di documento di identità o numero di previdenza sociale (se disponibile):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzi/residenze:

- nello Stato di emissione:

- nello Stato di esecuzione:

- in altro luogo:

Lingua o lingue che la persona in questione comprende (se l'informazione è disponibile):

Pregasi fornire le seguenti informazioni, se disponibili:

- Tipo e numero del documento o dei documenti di identità dell'interessato (carta di identità, passaporto):

- Tipo e numero del permesso di soggiorno dell'interessato nello Stato di esecuzione:

e) Indicazioni sullo Stato membro al quale si trasmette la decisione sulle misure cautelari, corredata del certificato:

La decisione sulle misure cautelari, corredata del certificato, è trasmessa allo Stato di esecuzione di cui alla lettera a) per il seguente motivo:

[ ] l'interessato ha la sua residenza legale e abituale nello Stato di esecuzione e, informato delle misure in questione, acconsente a ritornare in detto Stato

[ ] l'interessato ha chiesto di trasmettere la decisione sulle misure cautelari a uno Stato membro diverso da quello in cui risiede legalmente e abitualmente, per uno o più dei seguenti motivi:

f) Indicazioni concernenti la decisione sulle misure cautelari:

La decisione è stata emessa il (indicare la data: GG-MM-AAAA):

La decisione è diventata esecutiva il (data: GG-MM-AAAA):

Se, al momento della trasmissione del certificato, è stata impugnata la decisione sulle misure cautelari, pregasi contrassegnare questa casella ... [ ]

Numero di riferimento della decisione (se disponibile):

L'interessato si trovava in stato di detenzione cautelare durante il seguente periodo (se del caso):

1. La decisione riguarda complessivamente: ... presunti reati.

Sintesi dei fatti e descrizione delle circostanze in cui il o i presunti reati sono stati commessi, inclusi la data e il luogo, e natura della partecipazione dell'interessato:

Natura e qualificazione giuridica del o dei presunti reati e disposizioni normative applicabili sulla cui base è stata emessa la decisione:

2. Qualora il o i presunti reati di cui al punto 1. costituiscano una o più delle seguenti fattispecie di reato, quali definite dalla legge dello Stato di emissione, punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a 3 anni, pregasi confermarlo, contrassegnando le pertinenti fattispecie:

[ ] partecipazione a un'organizzazione criminale;

[ ] terrorismo;

[ ] tratta di esseri umani;

[ ] sfruttamento sessuale di bambini e pornografia infantile;

[ ] traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

[ ] traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

[ ] corruzione;

[ ] frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

[ ] riciclaggio di proventi di reato;

[ ] falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro;

[ ] criminalità informatica;

[ ] criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

[ ] favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;

[ ] omicidio volontario, lesioni personali gravi;

[ ] traffico illecito di organi e tessuti umani;

[ ] rapimento, sequestro e presa di ostaggi;

[ ] razzismo e xenofobia;

[ ] furto organizzato o rapina a mano armata;

[ ] traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;

[ ] truffa;

[ ] racket ed estorsione;

[ ] contraffazione e pirateria di prodotti;

[ ] falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;

[ ] falsificazione di mezzi di pagamento;

[ ] traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita;

[ ] traffico illecito di materie nucleari o radioattive;

[ ] traffico di veicoli rubati;

[ ] violenza sessuale;

[ ] incendio;

[ ] reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

[ ] dirottamento aereo o di nave;

[ ] sabotaggio.

3. Qualora il o i presunti reati di cui al punto 1. non siano contemplati al punto 2. o se la decisione e il certificato sono trasmessi a uno Stato membro che ha dichiarato che verificherà la doppia incriminabilità (art. 14, paragrafo 4., della decisione quadro), pregasi fornire una descrizione completa dei presunti reati in questione:

g) Indicazioni sulla durata e sul tipo di misure cautelari:

1. Periodo di applicazione della decisione sulle misure cautelari ed eventuale possibilità di proroga della decisione:

2. Tempo approssimativo verosimilmente necessario per la sorveglianza delle misure cautelari sulla base di tutte le circostanze note al momento della trasmissione della decisione sulle misure cautelari (informazioni indicative):

3. Natura delle misure cautelari (è possibile contrassegnare più caselle):

[ ] obbligo dell'interessato di comunicare ogni cambiamento di residenza all'autorità competente dello Stato di esecuzione, in particolare al fine di ricevere la citazione a comparire a un'udienza o al processo nel corso del procedimento penale;

[ ] divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone definite nello Stato di emissione o di esecuzione;

[ ] obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;

[ ] restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;

[ ] obbligo di presentarsi nelle ore stabilite presso una determinata Autorità;

[ ] obbligo di evitare contatti con determinate persone in relazione con il o i presunti reati.

[ ] divieto di esercitare determinate attività connesse con il o i presunti reati, in particolare una determinata professione o attività professionali in un determinato settore;

4. Pregasi fornire una descrizione particolareggiata delle misure cautelari di cui al punto 3.:

h) Altre circostanze pertinenti, inclusi motivi specifici per l'imposizione di misure cautelari (facoltativo):

Il testo della decisione è allegato al certificato.

Firma dell'Autorità che emette il certificato e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel certificato sono esatte:

Nome e cognome:

Funzione (grado/titolo):

Data:

Numero di riferimento del fascicolo (se disponibile):

Timbro ufficiale (se disponibile):

(1) Il presente certificato deve essere redatto o tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione o in qualsiasi altra lingua ufficiale delle Istituzioni dell'Unione europea accettata da tale Stato.

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Allegato II

(di cui all'articolo 14, comma 3)

Modulo

Segnalazione di violazione di una misura cautelare e/o altri elementi conoscitivi tali da comportare l'adozione di un'ulteriore decisione

a) Informazioni sull'identità della persona sottoposta a sorveglianza:

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

Numero di documento di identità o numero di previdenza sociale (se disponibile):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzo:

Lingua o lingue che l'interessato comprende (se l'informazione è disponibile):

b) Informazioni relative alla decisione sulle misure cautelari:

Decisione emessa il:

Numero di riferimento del fascicolo (se disponibile):

Autorità che ha emesso la decisione:

Denominazione ufficiale:

Indirizzo:

Certificato rilasciato il:

Autorità che ha rilasciato il certificato:

Numero di riferimento del fascicolo (se disponibile):

c) Informazioni sull'Autorità competente per la sorveglianza delle misure cautelari:

Denominazione ufficiale dell'Autorità:

Nome e cognome della persona di contatto:

Funzione (grado/titolo):

Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Indirizzo di posta elettronica:

Lingue in cui è possibile comunicare:

d) Violazione di misure cautelari e/o altri elementi conoscitivi tali da comportare l'adozione di un'ulteriore decisione:

La persona di cui alla lettera a) ha violato le seguenti misure cautelari:

[ ] obbligo dell'interessato di comunicare ogni cambiamento di residenza all'autorità competente dello Stato di esecuzione, in particolare al fine di ricevere la citazione a comparire a un'udienza o al processo nel corso del procedimento penale;

[ ] divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone definite nello Stato di emissione o di esecuzione;

[ ] obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;

[ ] restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;

[ ] obbligo di presentarsi nelle ore stabilite presso una determinata Autorità;

[ ] obbligo di evitare contatti con determinate persone in relazione con il o i presunti reati;

[ ] altro (precisare):

Descrizione della violazione o delle violazioni (luogo e data, circostanze specifiche):

- Sussistono altri elementi conoscitivi tali da comportare l'adozione di un'ulteriore decisione Descrizione degli elementi conoscitivi:

e) Dati della persona da contattare per ottenere informazioni supplementari riguardo alla violazione:

Cognome:

Nome(i):

Indirizzo:

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